N. 126 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Applicazione  al  procedimento  possessorio  delle
 norme  sull'instaurazione del giudizio di merito - Mancata esclusione
 - Inalterata la tradizionale struttura in due fasi di detto  giudizio
 nonostante  la  riforma  del codice di procedura civile - Riferimento
 alle sentenze della Corte nn. 326 del 1997 e 65 del 1998 -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 703, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,   prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 703, comma 2,
 del codice di procedura civile, promossi con  ordinanze emesse il  16
 agosto  1996  dal  pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di
 Puglia, il 30 maggio ed il 23 agosto 1997 dal  pretore  di  Ancona  -
 sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn.  111,
 565  e  690  del  registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 12, 38 e  42,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che il pretore di Trani - sezione  di  Canosa  di  Puglia,
 dopo  aver  rigettato  una domanda di reintegrazione nel possesso, ed
 essendo  medio  tempore  intervenuto  il  provvedimento  con  cui  il
 tribunale,  in  accoglimento  del  reclamo,  aveva viceversa concesso
 l'interdetto, nel corso del giudizio di merito, con ordinanza  emessa
 il  16 agosto 1996, ha sollevato - in relazione agli articoli 24, 25,
 97  e  101   della   Costituzione   -   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.   703 del codice di procedura civile, nella
 parte in cui, richiamando genericamente tutta la  disciplina  dettata
 per   i   procedimenti   cautelari,  non  esclude  l'applicazione  al
 procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del  giudizio
 di merito;
   che,  secondo  il  rimettente,  nessuna soluzione interpretativa in
 ordine a tale  norma  potrebbe  evitare  la  violazione  dei  dettami
 costituzionali;
   che,  infatti,  il  giudice a quo non potrebbe rilevare l'eventuale
 incompatibilita' venutasi a creare con la instaurazione del  giudizio
 di  merito  davanti  a  lui,  che rappresenta il giudice naturale del
 giudizio stesso, senza conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;
     che, cio' posto, ove egli si ritenesse vincolato nel decidere  il
 merito  dopo la concessione del provvedimento interdittale in sede di
 reclamo, resterebbe inevitabilmente violato il principio  del  libero
 convincimento del giudice sancito dall'art. 101 Cost.;
   che,  nel caso invece di ritenuta liberta' di giudizio, e dunque di
 emissione di nuovo provvedimento negativo da parte di lui, verrebbero
 frustrate le ragioni di tutela invocate  dal  ricorrente  e,  d'altra
 parte,  risulterebbe  del  tutto  inutile  il  previsto  rimedio  del
 reclamo, con conseguente violazione sia dell'art. 24 sia dell'art. 97
 Cost.;
     che il pretore  di  Ancona  -  sezione  di  Fabriano,  dopo  aver
 concesso  un  provvedimento  possessorio,  adito con citazione per il
 giudizio di merito (essendo stato medio tempore respinto  il  reclamo
 proposto  avverso  l'interdetto),  ha  sollevato  - in relazione agli
 artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione - questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  703,  comma  2,  del  codice  di procedura
 civile, "limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma ad
 un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento  o
 di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1168-1170 cod. civ.";
     che,  secondo  il  giudice a quo, la configurabilita' del "merito
 possessorio"  implicherebbe  l'applicazione  dell'art.  669-octies  -
 secondo  il  quale  in caso di accoglimento e' fissato un termine per
 l'inizio  del  giudizio  -  e  determinerebbe  cosi'  disparita'   di
 trattamento   rispetto   all'ipotesi   di   rigetto   della   domanda
 d'interdetto;
     che, di contro, ove si escludesse l'operativita' di detta  norma,
 il  rinvio  ex  art.  703  diventerebbe  privo  di  significato,  con
 conseguente violazione del principio di ragionevolezza;
     che,  in ogni caso, tale principio verrebbe violato dall'assoluta
 indeterminatezza e incongruita' del merito possessorio quale  oggetto
 di una seconda fase di giudizio;
     che,  inoltre,  la presenza di una fase di merito renderebbe piu'
 gravosa la tutela  del  proprietario  non  possessore,  costretto  ad
 attendere  la  definizione  del  giudizio  possessorio prima di veder
 riconosciuto il proprio  diritto,  nonche'  quella  del  proprietario
 possessore,  il  quale  dovrebbe  duplicare  l'attivita'  processuale
 necessaria all'affermazione del diritto, con  conseguente  violazione
 degli altri parametri evocati.
   Considerato  che  i  giudizi  possono essere riuniti per l'analogia
 delle   questioni,   concernenti,   anche   se   con   prospettazioni
 contrapposte,   il   rapporto   tra   giudizio  possessorio  e  nuovo
 procedimento cautelare uniforme;
     che, al  riguardo,  questa  Corte  ha  gia'  ritenuto,  sia  pure
 incidentalmente,  come  la  tradizionale  struttura bifasica di detto
 giudizio non sia rimasta modificata  a  se'guito  della  riforma  del
 codice  di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n.
 353, ed ha altresi' rilevato il carattere selettivo del  richiamo  al
 procedimento  cautelare  uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc.
 civ., vo'lto a consentire l'applicabilita' delle sole  norme    della
 novella   compatibili   con   le   caratteristiche  del  procedimento
 possessorio (v. ordinanze n.  203 del 1996 e n. 125 del 1997);
     che tale avviso risulta  confermato  dalla  recente  sentenza  24
 febbraio  1998,  n.  1984, della Corte di cassazione a sezioni unite,
 secondo la quale il giudizio in parola consta  tuttora  di  una  fase
 sommaria  e  di una di merito, introdotte entrambe dall'unica domanda
 proposta con il ricorso al pretore;
     che la lettura in questo senso  dell'art.  703  cod.  proc.  civ.
 porta   chiaramente   ad   escludere  i  vulnera  all'art.  24  della
 Costituzione   paventati   dal   pretore   di   Ancona,   in   quanto
 l'inapplicabilita'   dell'art.    669-octies  non  priva  affatto  di
 contenuto il rinvio contemplato  nella  norma,  attraverso  il  quale
 viene  introdotto  l'istituto  del  reclamo  con  la  conseguenza  di
 rafforzare  le  garanzie  processuali  delle  parti,  soprattutto   a
 se'guito   delle  sentenze  n.  253  del  1994  e  n.  501  del  1995
 (concernenti  l'estensione  di  tale  rimedio  al  provvedimento   di
 diniego);
     che,   inoltre,  la  peculiarita'  della  situazione  sostanziale
 sottesa  alle  azioni  possessorie,  consistente  nel  diritto   alla
 conservazione  integrale  del  potere  sulla  cosa,  non  consente di
 instaurare alcuna relazione o confronto con il diritto di  proprieta'
 per  inferire  una  ipotetica  difficolta'  della  tutela  di questo,
 viceversa esplicantesi su un piano affatto diverso; per cui si palesa
 non pertinente il richiamo all'art. 42 Cost.;
     che del pari  inconferente  appare  il  riferimento  all'art.  97
 Cost.,   non   evocabile   con  riguardo  a  profili  concernenti  la
 giurisdizione (cfr., da ultimo, sentenza n. 16 del 1998);
     che, infine, del  tutto  prive  di  consistenza  si  rivelano  le
 osservazioni  del  pretore  di  Trani in ordine ad asseriti "vincoli"
 derivanti al giudice del merito possessorio  dall'esito  del  reclamo
 avverso  il  provvedimento  da  lui gia' reso in sede interdittale, e
 circa  l'ipotizzata  sua  "incompatibilita'"  a  conoscere   in   via
 ordinaria per essersi egli gia' pronunciato in tale fase;
     che, sul punto, e' appena il caso di ribadire che "il giudizio di
 merito  non  e' descrivibile quale valutazione operata sulla medesima
 res iudicanda si' da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso
 sulla domanda cautelare ragioni d'incompatibilita'" (sentenza n.  326
 del  1997),  e  di  rilevare  altresi'  come  il   reclamo   riguardi
 esclusivamente  il  thema decidendum della fase sommaria (v. sentenza
 n. 65 del  1998),  per  cui  la  statuizione  che  ne  segue  risulta
 ininfluente  rispetto  a  quella destinata a concludere il giudizio a
 cognizione piena.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 703, comma 2, del
 codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli  artt.  3,
 24,  25,  42,  97  e  101  della Costituzione, dai pretori di Trani -
 sezione di Canosa di Puglia e  di  Ancona  -  sezione  distaccata  di
 Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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