N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1998

                                N. 277
  Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (recte: 27 febbraio 1998) dalla
 Corte  d'appello  di  Torino  nel  procedimento  civile  vertente tra
 Ventura Franco Paolo e Grasso Angelo ed altri
 Elezioni - Ineleggibilita'  alla  carica  di  consigliere  regionale,
    provinciale  comunale  e  circoscrizionale  dei  dipendenti  della
    regione, della provincia e dei comuni per i rispettivi consigli  -
    Interpretazione  della  norma,  secondo il giudice rimettente, nel
    senso  della  eleggibilita'  ai  consigli   circoscrizionali   dei
    dipendenti  comunali,  essendo  le  circoscrizioni strutturalmente
    prive di personale  dipendente  -  Disparita'  di  trattamento  di
    situazioni  omogenee con incidenza sui principi di imparzialita' e
    buon andamento della p.a.
 (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 97, primo comma).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  processo  civile  r.g.
 1731/97,  proposto  da  Franco  Paolo Ventura, rappresentato e difeso
 dagli avv.ti Cosentino e  Rossi,  parte  attrice  appellante,  contro
 Franco  Grasso,  rappresentato e difeso dall'avv. Franzini, comune di
 Torino, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Caldo,  Ministero  degli
 interni,  prefetto  della provincia di Torino, rappresentati e difesi
 dall'avvocatura distrettuale dello Stato, parti convenute  appellate,
 e  con  l'intervento  del  procuratore  generale della Repubblica, in
 persona del dott. Diego Amore.
   1. - Premesso che l'oggetto di causa consiste nella decisione sulla
 ineleggibilita'  o  meno  di  un dipendente del comune di Torino alla
 carica di consigliere di un consiglio circoscrizionale  del  medesimo
 comune;   che   il   primo   giudice  ha  statuito  nel  senso  della
 ineleggibilita', ed avverso alla sentenza anzidetta  pende  l'odierno
 processo;  che  negli  scritti  difensivi  e  nel  corso dell'odierna
 discussione, in subordine, le parti hanno sollevato una questione  di
 illegittimita' costituzionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 276/1998).
 98C0432