N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1998

                                N. 287
  Ordinanza emessa il 5 marzo 1998  dal  tribunale  di  Lagonegro  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  I.N.P.S. e Bianco Fiore
 Eleonora ed altri
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della rivalutazione monetaria - Limitazione del  diritto  ai  soli
    soggetti  interessati  e  ai  loro  superstiti  aventi titolo alla
    pensione  di  riversibilita'  -   Incidenza   sul   principio   di
    uguaglianza,  sul  diritto  di azione, sul diritto di proprieta' e
    sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato della  Corte
    costituzionale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24, 38, 42 e 136).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Esaminate le cause riunite recanti il n. 87/96 r. g. lavoro:
   Rilevato  che  in  relazione  alle  stesse  la  questione di merito
 prospettata ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, commi 181, 182,
 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
   Ritenuto, altresi', che, a giudizio  di  questo  collegio  non  sia
 manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale
 della  predetta  norma,  in relazione degli artt. 3, 24, 38, 42 e 136
 della Costituzione, in quanto, disponendo la stessa l'estinzione  ope
 legis  dei  giudizi  in  corso,  in correlazione, da un lato alla non
 spettanza, sugli importi dei trattamenti  pensionistici  maturati  in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, degli  interessi  legali  e
 della  rivalutazione  monetaria  e,  ponendo  una rilevante deroga al
 diritto comune delle obbligazioni con la costituzione di una  anomala
 forma  di datio in solutum, priva del consenso del creditore e quanto
 mai aleatoria nei suoi risultati con  presumibile  nocumento  proprio
 per  le  classi  economiche piu' svantaggiate, crea una irragionevole
 disparita' di  trattamento,  impedisce  l'attuazione  delle  predette
 pronuncie  di  incostituzionalita',  preclude l'esercizio del diritto
 alla tutela giurisdizionale, impedisce il conseguimento di un livello
 sufficiente     della     prestazione      previdenziale,      deroga
 ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa (motivi,
 questi,  gia'  dettagliatamente  illustrati  dalla  Suprema Corte con
 ordinanza di rimessione del 18 marzo 1997 sez. lav.).
                               P. Q. M.
   Ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, commi 181, 182, 183 della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento agli  artt.  3,  136,
 24,  38  e  42  della  Costituzione, per le ragioni indicate in parte
 motiva;
   Visti gli artt. 23 e ss. della  legge  n.  87  dell'11  marzo  1953
 sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, la notifica  del  provvedimento
 al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.
     Lagonegro, addi' 5 marzo 1998
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 98C0442