N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1998
N. 287 Ordinanza emessa il 5 marzo 1998 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Bianco Fiore Eleonora ed altri Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sul diritto di proprieta' e sulla garanzia previdenziale - Elusione del giudicato della Corte costituzionale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183). (Cost., artt. 3, 24, 38, 42 e 136).(GU n.17 del 29-4-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Esaminate le cause riunite recanti il n. 87/96 r. g. lavoro: Rilevato che in relazione alle stesse la questione di merito prospettata ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Ritenuto, altresi', che, a giudizio di questo collegio non sia manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale della predetta norma, in relazione degli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in quanto, disponendo la stessa l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in correlazione, da un lato alla non spettanza, sugli importi dei trattamenti pensionistici maturati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e, ponendo una rilevante deroga al diritto comune delle obbligazioni con la costituzione di una anomala forma di datio in solutum, priva del consenso del creditore e quanto mai aleatoria nei suoi risultati con presumibile nocumento proprio per le classi economiche piu' svantaggiate, crea una irragionevole disparita' di trattamento, impedisce l'attuazione delle predette pronuncie di incostituzionalita', preclude l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale, deroga ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa (motivi, questi, gia' dettagliatamente illustrati dalla Suprema Corte con ordinanza di rimessione del 18 marzo 1997 sez. lav.).
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento agli artt. 3, 136, 24, 38 e 42 della Costituzione, per le ragioni indicate in parte motiva; Visti gli artt. 23 e ss. della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica del provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito. Lagonegro, addi' 5 marzo 1998 Il presidente: (firma illeggibile) 98C0442