N. 134 SENTENZA 20 - 23 aprile 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia residenziale pubblica - Regione Valle d'Aosta - Provvedimento del sindaco che dispone la decadenza dall'alloggio - Requisito della stabile abitazione - Applicazione del procedimento di impugnazione innanzi al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 390/1996, 459 e 76 del 1995, 457 e 303 del 1994, 210/1993) - Disciplina di una materia che e' al di fuori delle competenze regionali - Illegittimita' costituzionale. (Legge regionale Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, commi 1, lett. b) e 6).(GU n.17 del 29-4-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b), e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Aosta, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Angelini e il comune di Aosta, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto in fatto 1. - Il pretore di Aosta, nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento del sindaco di detta citta', che aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe abitato stabilmente, con ordinanza del 30 aprile 1997 solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nelle parti in cui prevedono la decadenza in danno degli assegnatari che non abitino stabilmente nell'alloggio e stabiliscono che il provvedimento estintivo e' ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito territoriale e' situato l'alloggio, in riferimento all'art. 108 della Costituzione. 2. - Il giudice a quo premette che l'art. 11, nono e decimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per i soli casi di mancata stabile occupazione dell'alloggio nel termine di trenta giorni dall'assegnazione stessa, ovvero di emigrazione dell'assegnatario all'estero per ragioni di lavoro. Il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma di detta norma stabiliscono, inoltre, che il provvedimento di decadenza puo' essere impugnato innanzi al pretore competente per territorio. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 non contempla, invece, la mancata stabile occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario quale causa di decadenza, ma dispone che il suo abbandono per un periodo superiore a tre mesi, senza previa autorizzazione, puo' dar luogo alla revoca dell'assegnazione e, per tale ultima ipotesi, non prevede la giurisdizione del pretore sull'impugnazione del provvedimento ablativo. La norma censurata configura, invece, secondo l'ordinanza di rimessione, la mancata, stabile occupazione dell'alloggio quale causa di decadenza (art. 37, comma 1, lettera b)) e, prevedendo espressamente che il provvedimento di decadenza, per tutti i motivi per i quali puo' essere adottato, e' ricorribile innanzi al pretore (art. 37, comma 6), stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario per una fattispecie per la quale non e' prevista dalle norme statali, innova il criterio di riparto della potestas judicandi tra giudice ordinario ed amministrativo, e quindi si pone in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, dato che interferisce nella materia della giurisdizione, inderogabilmente riservata al legislatore statale. La questione di legittimita' costituzionale, conclude il giudice a quo e', inoltre, rilevante, dato che egli puo' affermare la propria giurisdizione sulla controversia esclusivamente in virtu' della norma denunziata. 3. - Le parti del processo principale non si sono costituite; la regione Valle d'Aosta non ha spiegato intervento. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, i quali rispettivamente prevedono che puo' essere dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica qualora il beneficiario non vi abiti stabilmente e dispongono che il relativo provvedimento e' ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito territoriale e' situato l'alloggio. Secondo il giudice rimettente la norma impugnata, che ammette, in combinato disposto, l'esperibilita' del rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, appare contrastante con il parametro costituzionale di cui all'art. 108 della Costituzione. Tale norma, infatti, "riproduce in modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da tale previsione normativa", cosi' fissando direttamente la giurisdizione del giudice ordinario anche riguardo a fattispecie per le quali non e' prevista dalla legislazione statale. 2. - La questione e' fondata. La norma regionale impugnata assoggetta alla stessa misura della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - stabilendone la ricorribilita' innanzi al pretore - due fattispecie, quali quella di non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato entro il termine prestabilito, per le quali, viceversa, sia nella disciplina dettata dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19 novembre 1981 non e' prevista uniformita' di regime giuridico. Le disposizioni in esame, statuendo, in combinato disposto, che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio perche' l'assegnatario non vi abita stabilmente e' sempre ricorribile innanzi al pretore, intervengono nella materia giurisdizionale e pertanto violano l'art. 108 della Costituzione. Secondo infatti la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non puo' statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, trattandosi di materia riservata alla competenza della legge statale (tra le piu' recenti, si vedano le sentenze nn. 390 del 1996, 459 e 76 del 1995, 457 e 303 del 1994, 210 del 1993). Questo principio giurisprudenziale peraltro vale anche con riferimento a quei casi in cui le disposizioni regionali contengono una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che statuiscono in detta materia, poiche' attuano un'indebita novazione della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano applicativo (ex plurimis sentenze nn. 390 del 1996, 76 del 1995, 505 del 1991).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente e' ricorribile innanzi al pretore. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0448