N. 135 SENTENZA 20 - 23 aprile 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia residenziale pubblica - Privati proprietari - Diretta esecuzione delle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare con lo strumento dell'accordo con il comune interessato - Omessa previsione - Ragionevolezza nella scelta del mezzo rispetto al fine del perseguimento degli interessi generali - Riferimento alla sentenza della Corte n. 155/1995. Non fondatezza. (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35). (Cost., artt. 97, 41 e 42).(GU n.17 del 29-4-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal Tar per il Veneto sul ricorso proposto dall'Anfora s.r.l. contro il Comitato regionale di controllo della Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 1375 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di costituzione dell'Anfora s.r.l., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Uditi l'avv.to Luigi Manzi per l'Anfora s.r.l. e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - La societa' proprietaria della gran parte dei fondi destinati alla realizzazione delle opere previste dal Piano di edilizia economica e popolare (Peep) del comune di Noventa Padovana proponeva all'ente locale la stipula di una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione di detto piano. In particolare, la societa' si dichiarava disposta ad assumere l'obbligo di edificare gli immobili secondo tipologie conformi agli scopi dell'atto programmatico e di locarli e venderli ai canoni ed ai prezzi concordati, se l'ente non avesse proceduto all'espropriazione dei suoli. Il comune accoglieva la proposta ed approvava lo schema di convenzione, che era pero' annullato dalla sezione di Padova del Comitato regionale di controllo del Veneto, in quanto giudicato in contrasto con l'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che imporrebbe alla pubblica amministrazione di procedere all'espropriazione delle aree delle quali intenda ottenere la disponibilita' allo scopo di realizzare il Peep. 2. - La societa' impugnava innanzi al Tar per il Veneto il provvedimento di diniego e ne chiedeva l'annullamento. La ricorrente eccepiva che erroneamente il Comitato di controllo non aveva considerato che l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce il principio della piena fungibilita' dell'attivita' imperativa e di quella di diritto privato della p.a. e, quindi, sostanzialmente legittima la convenzione, in quanto idonea allo scopo avuto di mira dal comune, senza prevedere pero' il ricorso allo strumento espropriativo. La Regione Veneto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che l'art. 11 della legge n. 241 del 1990 non contempla affatto lo schema convenzionale quale modello generale dell'azione della p.a. e che esso era comunque inapplicabile nel caso di specie. L'acquisizione della proprieta' dei suoli al patrimonio comunale mira, infatti, anche a consentire la costituzione del diritto di superficie in favore dei privati, ossia una finalita' che non puo', invece, essere conseguita attraverso la convenzione. 3. - Il Tar per il Veneto, con ordinanza del 4 luglio 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare con lo strumento dell'accordo con il comune interessato, in riferimento agli artt. 97, 41 e 42 della Costituzione. I giudici premettono che la realizzazione dei Peep puo' avvenire soltanto attraverso l'espropriazione generalizzata delle aree e la successiva riassegnazione delle stesse, parte in diritto di superficie, parte in proprieta' piena. La norma denunziata, a loro avviso, non e' stata, infatti, innovata dalle disposizioni della legge n. 241 del 1990, sia perche' quest'ultima e' lex posterior generalis, sia perche' l'art. 1 di detta legge contiene una riserva espressa di salvezza delle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi connotati di specialita', quali sono appunto quelli di "pianificazione e di programmazione". L'art. 35 della legge n. 865 del 1971, secondo i giudici amministrativi, si porrebbe pero' in parte qua in contrasto: a) con il canone di buon andamento della p.a. (art. 97 della Costituzione), interpretato come prescrittivo delle regole di semplificazione ed economicita' del procedimento, valori entrambi sottesi sia al modello di azione concordata con i privati interessati, previsto da norme primarie e non solo in tema di programmi di recupero e riqualificazione urbanistica, sia al principio della progressiva riduzione della proprieta' pubblica dei beni immobili, attuato significativamente nei progetti di dismissione delle stesse aree gia' incluse nei Peep e ora gravate di diritti di superficie; b) con il canone dell'art. 41 della Costituzione, che finalizza la liberta' di impresa economica del privato all'utilita' collettiva, in quanto la norma denunciata impedisce che essa "possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"; c) con il canone dell'art. 42 della Costituzione, il quale contempera la protezione della proprieta' privata con il perseguimento di finalita' sociali, imponendo che non si proceda all'ablazione di tale diritto qualora la sua "funzione sociale" possa essere assicurata attraverso l'imposizione di limiti meno afflittivi. 4. - La ricorrente nel processo a quo si e' costituita nel giudizio innanzi alla Corte ed ha fatto proprie le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e' intervenuto nel giudizio, eccependo l'infondatezza della questione. La difesa erariale contesta che la normativa lato sensu urbanistica permetta di ritenere che siano stati recepiti sia il criterio di corrispondenza tra economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa, che renderebbe indifferente la natura del soggetto cui affidare l'attuazione dei piani edilizi, sia il principio prescrittivo della riduzione della proprieta' pubblica al minimo possibile. Secondo l'Avvocatura dello Stato l'azione della p.a. diretta alla riqualificazione dei centri abitati e' intuitivamente differente da quella diretta alla pianificazione degli insediamenti. Analogamente, la dismissione da parte della p.a. del residuale diritto di proprieta' del fondo, una volta che sia stata realizzata la finalita' sociale con l'assegnazione a terzi delle utilita' "superficiarie", non e' affatto comparabile con la mancata acquisizione di tale diritto ancor prima del completamento del programma residenziale. Il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, ad avviso dell'interveniente, e' infondato, poiche' l'espropriazione rappresenta lo strumento che realizza il bilanciamento del "buon andamento" con la "imparzialita'" dell'azione amministrativa. La forma espropriativa non e', quindi, connotata dai caratteri di "rilevante sproporzione" o di arbitrarieta' che, secondo la giurisprudenza costituzionale, costituiscono i soli limiti posti nella materia alla discrezionalita' del legislatore. Infine, il meccanismo ablatorio neanche vulnera la liberta' di iniziativa economica, in quanto il parametro e' erroneamente evocato in riferimento ad un caso nel quale l'iniziativa economica non e' frutto di un'autonoma determinazione individuale, ma e' indotta dalle determinazioni del potere pubblico. 5. - La parte privata, in prossimita' dell'udienza pubblica, ha depositato memoria, nella quale ha dedotto che l'art. 35 della legge n. 865 del 1971 puo' essere interpretato in maniera conforme a Costituzione, ritenendo che l'espropriazione delle aree incluse nel Peep costituisca una facolta' e non un obbligo del comune. L'art. 11 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 esprimerebbe, infatti, il recepimento del principio della governabilita' dell'azione pubblica secondo regole di diritto privato. La societa' invoca, infine, come significativo precedente a conforto della sua tesi la sentenza n. 155 del 1995, che ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma recante la previsione dell'espropriazione generalizzata, proprio in quanto interpretata come prescrittiva di una facolta' e non dell'obbligo dell'amministrazione di procedervi. La resistente, in linea gradata, deduce di aderire alla prospettazione svolta dai giudici a quibus. All'udienza pubblica l'interveniente e la resistente hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, riguarda l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevede la possibilita' per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con lo strumento dell'accordo con il comune interessato. Secondo i giudici rimettenti, la norma censurata sarebbe in "contrasto con le disposizioni degli artt. 97, 41 e 42 della Costituzione e coi principi generali che da tali norme derivano, cosi' come resi palesi anche dall'evoluzione normativa che caratterizza lo specifico settore". L'art. 97 sarebbe violato poiche' tra i principi atti a garantire il buon andamento dell'Amministrazione rientrano anche quelli della "massima collaborazione coi privati (...) e della piena fungibilita' dello strumento autoritativo con quello concordato, laddove il fine (ovvero l'assetto degli interessi) voluto dalla legge sia raggiunto". L'art. 42 sarebbe violato poiche' l'affermazione che "la proprieta' privata e' "riconosciuta e garantita" implica necessariamente che l'espropriazione vada limitata a quei casi in cui non appaia possibile il risultato di "assicurarne la funzione sociale" semplicemente ponendo limiti di minore entita'". Infine, l'art. 41 sarebbe violato in quanto, non consentendo ai privati proprietari di dare essi stessi attuazione ai programmi di edilizia economica e popolare sotto il controllo dell'Ente competente, non si sarebbe rispettato il principio di liberta' di impresa economica, conformandola "perche' possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". 2. - La questione non e' fondata. L'ordinanza di rimessione espressamente sottolinea che sarebbe seriamente dubitabile "l'attuale conformita'" a Costituzione della gia' citata norma dell'art. 35, in ragione di "sopravvenienze normative", nonche' di un "emergente mutamento di orientamento in merito all'opportunita' e convenienza del formarsi di una sorta di manomorta comunale (quali sono le aree Peep)". L'insistito riferimento a presunti cambiamenti e sopravvenienze negli indirizzi della legislazione di settore impone pertanto che ai fini dello scrutinio di costituzionalita' si proceda prioritariamente all'individuazione e collocazione della originaria ratio della disposizione censurata nella complessiva evoluzione della normativa in oggetto, nel cui ambito la disciplina dell'acquisizione delle aree fabbricabili e' stata sempre considerata uno dei piu' gravi ed importanti problemi a decorrere dalla nota legge Luzzatti 31 maggio 1903, n. 254. In proposito i vari atti legislativi, che si sono succeduti nel tempo, hanno adottato diverse soluzioni organizzative, sia per quanto concerne la spettanza dell'onere della costruzione delle abitazioni, sia per quanto concerne modi e tempi delle procedure espropriative. Ma e' interessante notare che gia' la predetta legge n. 254 del 1903 disponeva (art. 18) che "quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate (...) i comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi". Si disponeva altresi' (art. 20) che i comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' di "provvedere alla deficenza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per pubblica utilita', i rispettivi piani regolatori e di ampliamento", per la cui esecuzione i comuni stessi venivano "autorizzati a valersi dell'art. 22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo". E sono proprio stati i profili strutturali e funzionali di questo schema organizzativo di base, cui si sono variamente ispirate le soluzioni legislative via via adottate, ad indurre una nota dottrina a configurare, sin dagli anni Cinquanta, questa attivita' in termini di servizio pubblico, sulla base sia delle finalita', sia del contenuto, sia del regime giuridico, sia infine dei soggetti coinvolti. Questo disegno legislativo si e' peraltro ulteriormente specificato con la legge 18 aprile 1962, n. 167, con cui si mirava, in particolare, oltre che a favorire l'acquisizione di aree fabbricabili a basso costo attraverso uno speciale criterio di determinazione dell'indennita' di espropriazione, a consentire ai comuni di costituire, nell'ambito dei piani di zona destinati all'edilizia economica e popolare, un patrimonio indisponibile di aree da urbanizzare e da cedere, a titolo di proprieta' o di superficie, a enti o privati per la realizzazione di abitazioni a carattere economico e popolare. Ma proprio questa parte della disciplina legislativa non ha nei fatti prodotto un risultato soddisfacente. Le ragioni di questo insuccesso sono state individuate dalla dottrina precipuamente in tre ordini di fattori: in un meccanismo di determinazione dell'indennita' di espropriazione, che non consentiva l'acquisizione delle aree ad un prezzo sufficientemente basso, tale comunque da impedire che il proprietario godesse degli incrementi di valore connessi proprio all'inserimento dell'area nel piano di zona con destinazione residenziale; nella pluralita' dei soggetti legittimati ad espropriare le aree con conseguente difficolta' di attuare in modo organico ed unitario le operazioni concernenti gli insediamenti e l'urbanizzazione; nella inadeguatezza dei metodi di programmazione e di coordinamento degli interventi all'interno ed all'esterno del piano di zona. 3. - In questo contesto normativo si colloca la legge 22 ottobre 1971, n. 865, la quale si propone di fare fronte alle carenze normative ora descritte con una nuova sistematica, che, in particolare, per quanto qui interessa, espressamente dispone la sostituzione e l'abrogazione rispettivamente degli artt. 10 e 16 della legge n. 167 del 1962, i quali consentivano ai comuni di "riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree comprese nel piano", nonche' ai privati di "costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico e popolare". Questo regime e' stato dunque innovato dalle norme dell'art. 35, nonche' dell'art. 39 della citata legge n. 865 non solo per conformarsi alla sentenza di questa Corte n. 22 del 1965, ma soprattutto per modificare un assetto legislativo, che, come gia' rilevato, non aveva prodotto gli effetti voluti. Effetti che si riteneva invece potessero essere conseguiti mediante l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare attraverso una espropriazione, che puo' definirsi generalizzata ed obbligatoria. Con lo strumento espropriativo, in realta', si mira a conseguire essenzialmente una triplice finalita'. In primo luogo, sottoponendo ad esproprio tutte le aree situate dentro il piano di zona ed immettendole nel proprio "patrimonio indisponibile" il comune non solo mira a realizzare effettivamente il piano, ma anche ad assicurare parita' di trattamento a tutti i proprietari, eliminando la situazione di vantaggio di chi resterebbe proprietario dell'area e, costruendo, potrebbe ricavare la relativa rendita fondiaria, e la corrispondente situazione di svantaggio di chi invece percepirebbe soltanto l'indennita' di esproprio. In secondo luogo, il comune, attraverso la espropriazione, puo' ottenere le aree ad un prezzo equo, mentre, con il sistema della compravendita, al proprietario venditore va corrisposto il maggior valore derivante da tutti i vari elementi inerenti alla posizione del terreno. Infine, e soprattutto, con la generalizzazione e l'obbligatorieta' della espropriazione il comune consegue anche l'importante scopo pratico di attuare il controllo del territorio, organizzando in modo coordinato e in tempi certi la realizzazione del piano, diversamente da quanto poteva accadere con le precedenti disposizioni, che prevedevano una pluralita' di soggetti esproprianti ed una pluralita' di regimi giuridici delle aree interessate. Queste finalita', del resto, si evincono agevolmente dai lavori preparatori della legge, dove, tra l'altro, viene affermato dal ministro proponente che l'intento legislativo e' quello di consentire ai comuni un nuovo regime dei suoli edificatori idoneo ad assicurare "il controllo di essi per una migliore e moderna sistemazione del territorio e dello sviluppo della citta'" e idoneo altresi' a "dare al sistema della loro utilizzazione per la costruzione delle case e delle abitazioni una strumentazione che renda impossibile la rigenerazione e la riproduzione del meccanismo della speculazione e della rendita parassitaria sulle aree" (Atti Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 18 maggio 1971). 4. - Individuata cosi', nella dinamica legislativa di quegli anni, la ratio della norma censurata, appare infondata, innanzi tutto, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, prospettata sotto il profilo di un eccesso nell'uso dello strumento autoritativo dell'espropriazione nei confronti dei privati proprietari. In proposito occorre ricordare che il canone costituzionale del buon andamento riguarda anche gli aspetti attinenti alle funzioni ed all'esercizio dei poteri amministrativi, cosicche' "i relativi procedimenti debbono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti nell'attivita' amministrativa" (sentenza n. 40 del 1998). L'obiettivo del buon andamento della Amministrazione puo' essere tuttavia perseguito e realizzato con strumenti e modalita' diversi, parimenti efficaci, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, naturalmente nei limiti della ragionevolezza (sentenza n. 103 del 1993). Sotto questo profilo, la disciplina introdotta dalla norma impugnata non puo' certo definirsi incoerente ed incongrua nel prevedere la formazione di un patrimonio comunale "indisponibile" di aree edificabili, considerato, non irragionevolmente, quale strumento principale per perseguire l'interesse generale della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare nel quadro di un ordinato sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, evitando, nello stesso tempo, forme di rendita speculativa (sentenza n. 44 del 1966). Il procedimento disegnato, in questa fattispecie, dal legislatore per il perseguimento del pubblico interesse non appare pertanto incongruo, perche' si basa su strumenti e modalita' applicative che appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione amministrativa (sentenza n. 266 del 1993), sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati; d'altra parte, procedere ad un esame piu' penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa quasi inevitabilmente "comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu politiche, del legislatore, che e' sottratto alle competenze della Corte" (sentenza n. 95 del 1966). Lo stesso giudizio di ragionevolezza porta ad escludere altresi' la lesione dell'art. 42 della Costituzione, prospettata sotto il profilo che l'espropriazione prevista dalla norma impugnata e' generalizzata ed obbligatoria, eccedendo cosi' le ipotesi in cui non sia possibile assicurare altrimenti la "funzione sociale" della proprieta'. Ed invero, va rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sacrificio degli interessi dei privati proprietari non e' irragionevole tutte le volte che i motivi di interesse generale, che legittimano l'espropriazione della proprieta' privata, siano tali non solo da escludere che il provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente privato, ma da postulare anche che esso miri alla "soddisfazione di effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunita'" (sentenza n. 95 del 1966). Nel caso di specie, premesso che le opere previste sono a tutti gli effetti dichiarate di "pubblica utilita'" dalla legge, i motivi di interesse generale, che possono giustificare il ricorso allo strumento espropriativo, sono essenzialmente individuabili nel soddisfacimento, per le categorie meno abbienti, della primaria necessita' dell'abitazione, attraverso un nuovo regime dei suoli edificatori, sia pure limitato a parte del territorio urbano, che garantisca il loro controllo, attribuendo al comune il potere-dovere di acquisire le aree, mediante la procedura coattiva, ad un prezzo equo e in modo contestuale, cosi' da permettere l'attuazione organica e programmata del piano, senza ritardi e discrasie. Un ulteriore motivo specifico di giustificazione del procedimento ablatorio puo' poi fondarsi, come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 155 del 1995, nella circostanza che "il carattere generalizzato dell'esproprio rende i proprietari delle aree indifferenti alla destinazione delle stesse, eliminando in radice il rischio che su alcune aree piuttosto che su altre si accumuli un incremento di valore quale effetto indotto dal complessivo intervento di riqualificazione della zona". Non senza considerare che i tempi di realizzazione del piano risulterebbero inevitabilmente frazionati qualora l'espropriazione delle aree fosse sistematicamente condizionata alle singole, eventuali inadempienze dei proprietari. Non appare quindi, per tutte queste considerazioni, palesemente arbitrario o sproporzionato il bilanciamento effettuato dal legislatore tra le finalita' d'interesse generale perseguite ed il sacrificio imposto agli interessi dei privati proprietari, cosicche', sotto questi profili, non e' configurabile la violazione dell'art. 42 della Costituzione. Per le stesse argomentazioni non sussiste neppure la lesione dell'art. 41 della Costituzione, prospettata sotto il profilo che la norma censurata non consentirebbe ai proprietari interessati di dare essi stessi attuazione ai programmi di edilizia economica e popolare. Ed invero, la mancata previsione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa del privato proprietario per prevenire ed evitare l'espropriazione non e' incoerente, nella specie, con le scelte di politica edilizia ed urbanistica nel settore in esame, essendo demandata al legislatore ordinario la determinazione della concreta misura dell'intervento pubblico nell'economia e "spettando alla Corte costituzionale solo l'identificazione del fine sociale e della riferibilita' ad esso di programmi e controlli" (sentenza n. 63 del 1991). E nella fattispecie in esame l'intervento pubblico si e' spinto, nel perseguimento di un apprezzabile fine sociale, sino a prevedere una forma di espropriazione di aree generalizzata ed obbligatoria ritenuta da questa Corte non incongrua e tale comunque da precludere logicamente ogni spazio per una autonoma iniziativa economica dei privati proprietari proprio su quei suoli, che ormai non sono piu' di proprieta' privata. 5. - In definitiva, la norma censurata, per le considerazioni esposte, appare complessivamente diretta a perseguire, avvalendosi dello strumento espropriativo, "motivi di interesse generale", senza mostrare "una palese irragionevolezza nella scelta del mezzo rispetto al fine, ovvero una rilevante sproporzione tra l'interesse generale e lo strumento prescelto con correlativo sacrificio del proprietario dell'immobile trasferito, compensato dall'indennizzo espropriativo" (sentenza n. 155 del 1995). La infondatezza della questione non preclude tuttavia una diversa valutazione politica del Parlamento, che consenta, nella discrezionalita' delle opzioni legislative, di perseguire gli stessi "motivi di interesse generale", ma avvalendosi di altri strumenti, parimenti efficaci, differenti da quello espropriativo. Indicativo in questo senso potrebbe essere il recente indirizzo legislativo che si e' espresso in particolare, anche se nel quadro delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nell'art. 3, comma 75, della legge 28 dicembre 1995, n. 519, che ha previsto un programma di dismissione, da parte dei comuni, delle aree dei piani di edilizia economica e popolare concesse in diritto di superficie, nonche' nell'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha eliminato ogni limite, minimo e massimo, relativo alle aree, comprese nei piani di zona, che i comuni possono cedere in proprieta' a determinati soggetti.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), sollevata, in riferimento agli articoli 97, 42 e 41 della Costituzione, dal Tar per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0449