N. 139 SENTENZA 20 - 23 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito patrocinio - Procedimenti di competenza del  magistrato  di
 sorveglianza  -  Ammissione  -  Omessa  previsione - Riferimento alla
 sent.    della  Corte  n.  144/1992  -  Erroneita'   delle   premesse
 interpretative da parte del giudice rimettente - Non fondatezza.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 15).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge
 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione  del  patrocinio  a  spese  dello
 Stato  per  i non abbienti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16
 maggio 1997 ed il 19 dicembre1996 dal Magistrato di  sorveglianza  di
 Modena,  iscritte  ai  nn.  465  e  466 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 gennaio 1998 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
                           Ritenuto in fatto
   Con  due  ordinanze  di  identico  contenuto,  il   Magistrato   di
 sorveglianza  di  Modena,  chiamato  a  pronunciarsi  su due distinte
 istanze di ammissione al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  in  due
 procedimenti  di  sorveglianza, entrambi relativi alla conversione di
 una pena pecuniaria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  24
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 15 della legge 30 luglio  1990,  n.  217  (Istituzione  del
 patrocinio  a  spese  dello Stato per i non abbienti), nella parte in
 cui non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i  procedimenti
 che si svolgono avanti al magistrato di sorveglianza.
   L'art.  15  stabilisce,  al  comma  1,  che  "le disposizioni degli
 articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche  nella
 fase  dell'esecuzione,  nel  procedimento  di  revisione  nonche' nei
 procedimenti relativi all'applicazione di misure di  sicurezza  o  di
 prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza,
 sempreche'  l'interessato possa essere assistito da un difensore o da
 un consulente", prevedendo, al comma 2, che  "competente  a  ricevere
 l'istanza (...), ad adottare i provvedimenti relativi alla ammissione
 al  patrocinio  a  spese  dello  Stato e a liquidare i compensi e', a
 seconda  dei  casi,  il   giudice   dell'esecuzione   o   l'autorita'
 giudiziaria procedente".
   Il  giudice  a  quo premesso che la magistratura di sorveglianza e'
 ordinata in due gradi di giurisdizione, il magistrato di sorveglianza
 e il tribunale di sorveglianza, rileva che  la  esplicita  previsione
 della   ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nei  soli
 procedimenti di competenza del  tribunale  di  sorveglianza  relativi
 alla   applicazione   delle  misure  di  sicurezza  comporterebbe  la
 inapplicabilita' dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nei
 procedimenti di competenza del magistrato di  sorveglianza.  Ne',  ad
 avviso del remittente, tale conseguenza potrebbe essere evitata sulla
 base  del rilievo che la disposizione impugnata consente l'ammissione
 al patrocinio a spese dello Stato anche nella fase della  esecuzione,
 dal momento che, all'evidenza, tale previsione andrebbe ricondotta ai
 soli  procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione previsti
 dal capo I del titolo III del libro X del codice di procedura  penale
 e  non  a  tutti  i procedimenti previsti da detto libro (tra i quali
 rientra quello relativo alla conversione di pena pecuniaria), perche'
 altrimenti  non  avrebbe  senso   la   espressa   limitazione   della
 applicabilita'  delle  norme  sul  patrocinio  a spese dello Stato ai
 procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza  concernenti
 le misure di sicurezza.
   Cosi'  interpretata  la disposizione impugnata e rilevato che molti
 dei procedimenti di competenza del magistrato  di  sorveglianza  sono
 stati  ormai  giurisdizionalizzati,  sicche' in essi e' necessaria la
 presenza del pubblico ministero e del difensore  del  condannato,  il
 giudice  a  quo  ritiene che la disposizione stessa contrasti con gli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, risultandone violati sia il  diritto
 di  difesa,  sia  il  principio  di  eguaglianza per la disparita' di
 trattamento tra chi e'  sottoposto  al  procedimento  di  conversione
 della pena pecuniaria e chi e' sottoposto ad un procedimento relativo
 alla applicazione delle misure di sicurezza.
   Quanto  alla  rilevanza,  il  giudice a quo osserva, in entrambe le
 ordinanze, che la stessa sussisterebbe, trattandosi di assicurare  la
 difesa  del  condannato  nel  procedimento  di conversione della pena
 pecuniaria.
                         Considerato in diritto
   1.  -    Il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Modena,  chiamato  a
 pronunciarsi  su  due  distinte istanze di ammissione al patrocinio a
 spese dello Stato in altrettanti procedimenti di conversione di  pena
 pecuniaria,   solleva,  con  due  ordinanze  di  identico  contenuto,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge  30
 luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
 per  i  non  abbienti),  nella  parte  in  cui  non  prevederebbe  il
 patrocinio  a  spese  dello  Stato nei procedimenti di competenza del
 magistrato di sorveglianza. In tale assunta omissione legislativa, il
 giudice remittente ravvisa una violazione  sia  dell'art.    24,  sia
 dell'art. 3 della Costituzione; quanto al primo, risulterebbe leso il
 diritto di difesa del condannato nel procedimento di sorveglianza, da
 ritenere ormai pienamente giurisdizionalizzato; quanto al secondo, la
 disposizione censurata comporterebbe una ingiustificata disparita' di
 trattamento  tra chi e' sottoposto a procedimento di sorveglianza per
 l'applicazione di misure di  sicurezza,  per  il  quale  e'  prevista
 l'applicabilita'  delle  disposizioni  sul  patrocinio  a spese dello
 Stato, e chi e' sottoposto ad altri procedimenti  di  competenza  del
 magistrato di sorveglianza.
   Poiche'  le due ordinanze pongono la medesima questione, i relativi
 giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
   2. - La questione e' infondata.
   Il giudice remittente muove dalla premessa che nel procedimento  di
 conversione   delle   pene   pecuniarie   sarebbe  di  ostacolo  alla
 applicazione del beneficio del patrocinio  a  spese  dello  Stato  la
 formulazione   dell'art.   15  della  legge  n.  217  del  1990,  che
 consentirebbe di accordare tale  beneficio,  fra  i  procedimenti  di
 competenza  del  magistrato di sorveglianza, esclusivamente in quelli
 relativi  all'applicazione   di   misure   di   sicurezza,   i   soli
 esplicitamente  menzionati.  La locuzione "fase dell'esecuzione", che
 compare nel citato art. 15, andrebbe pertanto letta restrittivamente,
 nel senso tecnico di  "giudice  dell'esecuzione",  competente  per  i
 procedimenti previsti nel capo I (giudice dell'esecuzione) del titolo
 III   (Attribuzione   degli   organi  giurisdizionali)  del  libro  X
 (Esecuzione) del codice di procedura penale.
   Questa  premessa  e'  contrastata  da  insuperabili  argomenti   di
 carattere testuale, logico e sistematico.
   In  primo  luogo,  sotto  il  profilo  testuale,  non  e'  privo di
 significato  il  fatto  che  l'art.   15   non   parli   di   giudice
 dell'esecuzione  ma  di  fase  dell'esecuzione,  espressione, tecnica
 anch'essa, nella quale l'esecuzione viene in rilievo,  appunto,  come
 fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto
 alle  altre  fasi;  l'espressione,  quindi,  non identifica un organo
 piuttosto  che  l'altro,  ma  comprende  tutti   gli   organi   della
 giurisdizione  penale  chiamati a compiere, oggettivamente, attivita'
 di esecuzione.
   3. - L'interpretazione logica non contraddice quella testuale:   la
 conversione  della pena pecuniaria riguarda, infatti, logicamente, la
 esecuzione di tale pena per l'ipotesi in cui se ne sia  accertata  la
 impossibilita'  di  esazione.  Non  a  caso,  l'art.  660, che regola
 l'istituto  sotto  la  pertinente  rubrica  "Esecuzione  delle   pene
 pecuniarie",  trova  la  sua  collocazione  nel libro X del codice di
 procedura penale dedicato  all'"Esecuzione".  E  in  questo  medesimo
 libro  e'  regolata  la  magistratura  di  sorveglianza  secondo  una
 tradizione sistematica gia' accolta dal codice Rocco.
   Si  deve  aggiungere  che,  ove  pure   gli   anzidetti   argomenti
 lasciassero  adito  a un qualche residuo dubbio, l'ammissibilita' del
 patrocino a spese dello Stato  nel  procedimento  di  cui  si  tratta
 andrebbe  riconosciuta  in  forza del principio di superiorita' della
 Costituzione,  che  vieta   ai   giudici,   in   presenza   di   piu'
 interpretazioni  possibili,  di adottare quella che farebbe risultare
 la disposizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone
 loro di  scegliere  la  soluzione  interpretativa  costituzionalmente
 conforme.  Sotto  questo  profilo non puo' essere trascurato il fatto
 che la legge n. 217 del 1990 costituisce  attuazione  della  garanzia
 posta  dal  terzo  comma  dell'art. 24 della Costituzione, secondo il
 quale sono assicurati ai non abbienti, mediante appositi istituti,  i
 mezzi  per  agire  e  difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e che
 tale garanzia, come questa Corte ha  gia'  riconosciuto,  assume  una
 ancor  piu'  marcata  cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato
 (sentenza  n. 144 del 1992). I principi desumibili dalla Costituzione
 vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa
 vigente, nel senso che, a  meno  che  il  tenore  delle  disposizioni
 considerate non imponga di escluderne l'ammissibilita', il patrocinio
 a  spese  dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in
 cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale  nel  quale
 l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.
   Orbene, il meno che si possa dire del censurato art. 15 della legge
 n.  217  del  1990  e' che esso non impone espressamente di escludere
 l'ammissibilita' del patrocinio a spese dello Stato nel  procedimento
 di   conversione   di   pene  pecuniarie  davanti  al  magistrato  di
 sorveglianza:  l'art. 24 della Costituzione induce allora a ritenerlo
 senz'altro ammissibile  sulla  semplice  constatazione  che  in  tale
 procedimento  e'  richiesta,  dall'art.  678  del codice di procedura
 penale  attraverso  il  rinvio  alle  disposizioni  che  regolano  il
 procedimento di esecuzione (art. 666), la presenza del difensore.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 30 luglio  1990,
 n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a spese dello Stato per i non
 abbienti),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  dal  Magistrato  di  sorveglianza  di  Modena  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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