N. 298 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 1998

                                N. 298
  Ordinanza emessa il 3 febbraio 1998  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il tribunale di Bolzano nel procedimento penale a
 carico di Hofer Gerhard
  Tributi in genere - Accisa sul trasporto degli oli minerali per  uso
    proprio  -  Trasporto  di oli minerali (nella specie: 115 litri di
    gasolio) senza il pagamento dell'imposta - Reclusione da sei  mesi
    a tre anni e multa dal doppio al  decuplo dell'imposta evasa e non
    inferiore, in ogni caso, a 15 milioni - Eccessiva gravosita' della
    pena  minima - Irragionevole mancata considerazione della concreta
    capacita' economica del soggetto e dello scarso disvalore  sociale
    nel  caso  di  minimo  quantitativo  di oli minerali trasportati -
    Ingiustificato deteriore  trattamento  sanzionatorio  rispetto  al
    trasporto  di gas metano - Incidenza sul principio della finalita'
    rieducativa della pena.
 (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  che   promuove   giudizio   di
 legittimita'  costituzionale  nel  procedimento  penale  contro Hofer
 Gerhard, nato a San Candido (Bolzano), il 9 aprile 1966, residente  a
 Villabassa   (Bolzano),  via  Lana  n.  8  difeso    dall'avv.  Marco
 Dall'Aglio di fiducia, imputato del reato p. e p. dagli artt. 49 e 40
 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per aver trasportato sulla autovettura
 Volkswagen Golf tg Bolzano 393293 complessivi 115 litri  di  olio  da
 gas,   senza   la  specifica  documentazione  prevista  in  relazione
 all'accisa e comunque con modalita' atipiche ai  sensi  dell'art.  11
 decreto legislativo citato.
   In Prato Brava (Bolzano), il 26 marzo 1997.
   Letti gli atti, osserva quanto segue.
   Nel  corso  di  un  controllo  al Valico stradale di Passo Drava la
 Guardia di finanza constatava che il signor Hofer Gerhard trasportava
 nel bagagliaio dell'autovettura tipo  Volkswagen  Golf  1300  da  lui
 condotta  tre  taniche da 30 litri ed una tanica da 25 litri (per una
 capacita' complessiva di 115 litri)  di  gasolio  per  riscaldamento,
 partita  "presumibilmente  gia'  immessa  in  consumo  nel territorio
 austriaco".  Rilevava quindi che il sig.  Hofer  aveva  sottratto  il
 gasolio   al   pagamento   dell'accisa  nazionale  poiche'  lo  stava
 trasportando senza la prescritta documentazione di accompagnamento.
    Secondo  le  nuove  disposizioni  di  legge  i   privati   possono
 trasportare  oli minerali per uso proprio pagando l'accisa unicamente
 nello Stato nel quale  i  prodotti  vengono  acquistati  solo  se  il
 quantitativo  e'  inferiore  a  10  litri  o  il  trasporto degli oli
 minerali  avviene  in  "serbatoi  normali"  (cioe'   installati   dai
 costruttori  che consentono l'utilizzazione diretta del carburante) o
 in "contenitori  per  usi  speciali"  (cioe'  muniti  di  particolari
 dispositivi)  (art.  11 d.lgs.  26 ottobre 1995, n. 504). Al di fuori
 di questi casi gli oli minerali si considerano  acquistati  per  fini
 commerciali  e  per  gli  stessi  si devono osservare le disposizioni
 dell'art. 10 del medesimo decreto, in base al quale i  prodotti  sono
 soggetti  al  pagamento dell'accisa nazionale e la circolazione degli
 stessi deve avvenire con un documento  di  accompagnamento.  In  caso
 contrario,   nel   caso   cioe'   di  trasporto  senza  la  specifica
 documentazione prevista  in  relazione  all'accisa,  l'olio  minerale
 trasportato  si considera di illecita provenienza ed al trasportatore
 si applicano  le  pene  previste  per  la  sottrazione  del  prodotto
 all'accertamento  o  al  pagamento  dell'imposta  (art. 49 ed art. 40
 stesso decreto).
   Il p.m. contestava  quindi  all'imputato  la  violazione  combinata
 degli  artt.  49 e 40 del citato decreto legislativo. L'Hofer infatti
 aveva traportato un prodotto sottoposto ad accisa senza la prescritta
 documentazione  e  quindi  gli  dovevano  essere  applicate  le  pene
 previste  per  la  sottrazione del prodotto al pagamento dell'imposta
 (reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa  dal  doppio  al  decuplo
 dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15.000.000, con
 la  confisca  del  prodotto sequestrato, del mezzo di trasporto e dei
 contenitori di trasporto).
   All'udienza  preliminare  il  difensore  dell'imputato   ha   fatto
 presente  la  propria  intenzione di chiedere alla successiva udienza
 applicazione della pena patteggiata o giudizio abbreviato.
   Questo giudice ha quindi ritenuto di sollevare d'ufficio  questione
 di  illegittimita' costituzionale dell'art. 49 decreto legislativo n.
 504/1995 prevedendo lo stesso, con il richiamo all'art 40,  una  pena
 di entita' eccessiva.
   La   questione  risulta  rilevante  ai  fini  della  decisione  non
 contestando l'imputato il fatto  cosi'  come  contestato  ed  essendo
 quindi  necessario,  prima  di  addivenire  ad  una  scelta  di  rito
 alternativo, una decisione di questa ecc.ma Corte sulla  legittimita'
 costituzionale  della  norma  incriminatrice in riferimento alla pena
 prevista.
   L'eccezione, inoltre, si ritiene non manifestamente infondata.
   Infatti nel caso di specie l'Hofer  si  era  recato  ad  acquistare
 gasolio  per riscaldamento (solo 115 litri) nella vicina Austria, nei
 pressi del confine, ove il costo degli oli  minerali  e'  leggermente
 inferiore,  gasolio  che avrebbe utilizzato soltanto per pochi giorni
 nel corso dell'inverno per il riscaldamento suo e  della  famiglia  e
 che  non  era  certo  destinato a fini commerciali. Il legislatore ha
 pero' stabilito che si intendono acquistati per fini commerciali  gli
 oli    minerali    traspottati   con   modalita'   atipiche   (quelle
 precedentemente indicate) e che chi li trasporta senza  la  specifica
 documentazione  comprovante  il  pagamento  dell'accisa  e'  come  se
 trasportasse prodotti "di illecita provenienza", ai  sensi  dell'art.
 49  viene quindi sottoposto alla pena prevista per la sottrazione del
 prodotto al pagamento dell'imposta, vale a  dire  alla  pena  sancita
 dall'art.  40  della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
 dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni  caso
 a  lire 15 milioni. Ove si consideri che nel caso di specie l'imposta
 evasa ammontava a  complessive  lire  85.959  -  secondo  il  calcolo
 dell'Ufficio tecnico di finanza di Trento, non v'e' chi non veda come
 la  pena  comminata  risulti  del  tutto  spropositata  rispetto alla
 gravita' della condotta ed alla funzione della pena.  La sproporzione
 non muta neppure tenendo  conto  del  prevedibile  riconoscimento  di
 riduzioni  per  il rito o del possibile riconoscimento di attenuanti.
 Nel prevedere la pena della  reclusione  e  quella  della  multa  non
 inferiore   in   ogni   caso   a  15  milioni  (oltre  alla  confisca
 dell'autoveicolo)  pare  che  il  legislatore  non  abbia  preso   in
 considerazione  le  minime violazioni di imposta e la realta' sociale
 del fenomeno che vede spesso persone di modesta condizione  economica
 recarsi nella vicina Austria ad acquistare pochi litri di gasolio per
 il  riscaldamento  per risparmiare qualcosa. Non pare accettabile che
 per una condotta cosi' lieve che non lede alcun valore sociale e  che
 causa  all'amministrazione delle finanze un minimo danno, una persona
 di  modeste  condizioni  economiche  corra  il  rischio  di   vedersi
 preliminarmente     sequestrare     ed    eventualmente    confiscare
 l'autovettura, condannare, come minimo, ad una pena della  reclusione
 non  inferiore  a  sei mesi e successivamente spogliare dei suoi beni
 per far fronte al pagamento della salatissima multa.
    Non si vede inoltre per quale motivo il legislatore abbia ritenuto
 di prevedere un'attenuante per il solo gas metano: nel  comma  quinto
 dell'art.  40  e'  prevista  la  sola pena pecuniaria, comunque molto
 contenuta  (multa  dal  doppio  al  decuplo  dell'imposta  evasa  non
 inferiore  in  ogni  caso  a lire un milione) qualora la quantita' di
 metano sottratto al pagamento  dell'imposta  sia  inferiore  a  5.000
 metri cubi. Per quanto riguarda gli altri oli minerali il legislatore
 ha  si'  previsto  la  possibilita'  che  la  quantita'  degli stessi
 sottratta al pagamento dell'accisa sia inferiore a  100  chilogrammi,
 come  avviene  nel  caso di specie avendo l'imputato trasportato 94,3
 chilogrammi di gasolio, assoggettando giustamente tale lieve  ipotesi
 alla  sola sanzione amministrativa, ma l'ha inspiegabilmente limitata
 alle sole violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
 citato, (usi soggetti ad imposta od a maggiore  imposta  di  prodotti
 esenti o ammessi ad aliquote agevolate).
   Gia'  in  altre  sentenze  questa ecc.ma Corte ha rilevato evidente
 sproporzione fra disvalore sociale del fatto  ed  effettiva  sanzione
 legislativamente   prevista  e  quindi  un  uso  irragionevole  della
 discrezionalita' della legge, sproporzione che pare  ricorrere  nella
 norma in esame.
   Questo  giudice  ritiene  quindi  che  la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  49  decreto  legislativo  n.  504/1995  in
 relazione  all'art.  40  dello  stesso  decreto  legislativo  non sia
 manifestamente  infondata  sia  con  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  in  quanto  vi  e'  evidente disparita' di trattamento
 quoad poenam con la previsione di  pene  molto  piu'  lievi  in  casi
 assolutamente   analoghi,  sia  con  riferimento  all'art.  27  della
 Costituzione in quanto non pare che la pena prevista  negli  articoli
 citati nella sua eccessivita' possa avere un fine rieducativo.
                                P.Q.M.
   Visto  l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e gli artt. 1 e seguenti
 d.c.c. 16 marzo 1956;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 in relazione agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione italiana, nella parte in cui  punendo
 il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la
 pena  prevista  per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al
 pagamento dell'imposta, cioe' con la  pena  prevista  dall'art.    40
 stesso  decreto legislativo della reclusione da sei mesi a tre anni e
 con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non  inferiore
 in  ogni caso a lire 15 milioni di multa e quindi con una pena minima
 di sei mesi di reclusione  e  di  15  milioni  di  multa,  non  tiene
 irragionevolmente   conto  della  concreta  capacita'  economica  del
 soggetto  e  dello  scarso  disvalore  sociale  nel  caso  di  minimo
 quantitativo  di oli minerali trasportati senza documento comprovante
 il pagamento dell'accisa e quindi di minima  violazione  di  imposta,
 cosi'  creando  disparita' di trattamento e violando il principio del
 fine rieducativo della pena;
   Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi  gli  atti
 alla Corte costituzionale, previe comunicazioni e notifiche di rito.
     Bolzano, addi' 3 febbraio 1998
             Il giudice per le indagini preliminari: Burei
 98C0472