N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1998

                                N. 308
  Ordinanza emessa il  3  marzo  1998  dal  pretore  di  Siracusa  nel
 procedimento penale a carico di Boscarino Maurizio
 Processo  penale  -  Applicazione della pena su richiesta - Effetti -
    Mancata previsione, secondo  il  diritto  vivente,  di  revoca  di
    diritto  di  precedente  sospensione  condizionale  della  pena  -
    Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione  del  diritto  di
    difesa  - Violazione dei principi di inviolabilita' della liberta'
    personale, di legalita',  di  personalita'  della  responsabilita'
    penale,  di  presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo
    della  pena,  di  indipendenza  del   giudice,   di   riserva   di
    giurisdizione    e   di   obbligatorieta'   di   motivazione   dei
    provvedimenti giurisdizionali.
 Pena - Sospensione condizionale della pena  -  Revoca  di  diritto  a
    seguito  di  sentenza  di  applicazione  della pena su richiesta -
    Mancata previsione - Disparita'  di  trattamento  tra  imputati  -
    Lesione  del  diritto  di  difesa  -  Violazione  dei  principi di
    inviolabilita'  della  liberta'  personale,   di   legalita',   di
    personalita'  della  responsabilita' penale, di presunzione di non
    colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del
    giudice, di riserva  di  giurisdizione  e  di  obbligatorieta'  di
    motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
 (C.P.P. 1988, art. 445; C p., art. 168).
 (Cost.,  artt.  3,  13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25,
    comma secondo, 27, comma primo secondo e 3, 101, comma 2,  102,  e
    111, comma primo).
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Premesso:
     che il g.i.p. presso la pretura circondariale di Siracusa in data
 23 marzo 1994 emetteva senza ex art. 444 cod. proc. pen. applicando a
 Boscarino Maurizio, nato a Siracusa il 16 aprile 1975 la pena di mesi
 quattro  di  reclusione  e L. 80.000 di multa per i reati di cui agli
 artt. 476, 482 e 56, 640 c.p. e che in quella sede veniva concesso il
 beneficio della sospensione condizionale della pena;
     che nei confronti di Boscarino Maurizio il pretore di Siracusa in
 data 16 febbraio 1996 veniva emessa altra sentenza ex art. 444 c.p.p.
 applicando la pena di mesi otto di reclusione per  il  reato  di  cui
 agli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p.;
     che  a  seguito  del passaggio in giudicato di tale sentenza, con
 istanza del 22 maggio 1997, il p.m. chiedeva la revoca del  beneficio
 della  sospensione  condizionale  della  pena  concesso  a  Boscarino
 Maurizio con la sentenza del g.i.p. presso la  pretura  circondariale
 di Siracusa del 23 marzo 1994.
                              Considerato:
     che  veniva  fissata udienza camerale ex art. 666 e 674 c.p.p.  e
 dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti la questione veniva
 trattenuta in riserva all'udienza del 13 gennaio 1998;
     che, pertanto, in questa sede si rende attuale il problema  della
 concreta  operativita'  nei  confronti  del Boscarino della revoca di
 diritto del beneficio concessogli con la citata sentenza  del  g.i.p.
 presso  la pretura di Siracusa, a norma dell'art. 168, comma 1, n.  1
 c.p. a seguito dell'emissione di  una  sentenza  di  "patteggiamento"
 nonche'  della  stessa  natura  del rito alternativo previsto ex art.
 444 c.p.p.;
   Solleva d'ufficio questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  445  c.p.p.  e  168 c.p. in relazione agli artt. 3, 13 primo e
 secondo comma, 24 secondo comma, 25 secondo comma, 27 primo,  secondo
 e  terzo  comma,  101 secondo comma, 102 primo comma, 111 primo comma
 della Costituzione;
   Per i seguenti
                              M o t i v i
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 307/1998).
 98C0482