N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1998
N. 308 Ordinanza emessa il 3 marzo 1998 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Boscarino Maurizio Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Effetti - Mancata previsione, secondo il diritto vivente, di revoca di diritto di precedente sospensione condizionale della pena - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilita' della liberta' personale, di legalita', di personalita' della responsabilita' penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorieta' di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Pena - Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di inviolabilita' della liberta' personale, di legalita', di personalita' della responsabilita' penale, di presunzione di non colpevolezza, del fine rieducativo della pena, di indipendenza del giudice, di riserva di giurisdizione e di obbligatorieta' di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (C.P.P. 1988, art. 445; C p., art. 168). (Cost., artt. 3, 13, comma primo e secondo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, comma primo secondo e 3, 101, comma 2, 102, e 111, comma primo).(GU n.18 del 6-5-1998 )
IL PRETORE Premesso: che il g.i.p. presso la pretura circondariale di Siracusa in data 23 marzo 1994 emetteva senza ex art. 444 cod. proc. pen. applicando a Boscarino Maurizio, nato a Siracusa il 16 aprile 1975 la pena di mesi quattro di reclusione e L. 80.000 di multa per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 56, 640 c.p. e che in quella sede veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; che nei confronti di Boscarino Maurizio il pretore di Siracusa in data 16 febbraio 1996 veniva emessa altra sentenza ex art. 444 c.p.p. applicando la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 c.p.; che a seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, con istanza del 22 maggio 1997, il p.m. chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Boscarino Maurizio con la sentenza del g.i.p. presso la pretura circondariale di Siracusa del 23 marzo 1994. Considerato: che veniva fissata udienza camerale ex art. 666 e 674 c.p.p. e dopo alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti la questione veniva trattenuta in riserva all'udienza del 13 gennaio 1998; che, pertanto, in questa sede si rende attuale il problema della concreta operativita' nei confronti del Boscarino della revoca di diritto del beneficio concessogli con la citata sentenza del g.i.p. presso la pretura di Siracusa, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. a seguito dell'emissione di una sentenza di "patteggiamento" nonche' della stessa natura del rito alternativo previsto ex art. 444 c.p.p.; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p. in relazione agli artt. 3, 13 primo e secondo comma, 24 secondo comma, 25 secondo comma, 27 primo, secondo e terzo comma, 101 secondo comma, 102 primo comma, 111 primo comma della Costituzione; Per i seguenti M o t i v i
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 307/1998). 98C0482