N. 156 ORDINANZA 23 - 30 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  militari  -  Mancanza alla chiamata e diserzione - Ipotesi in
 cui l'assenza non sia ancora terminata - Prescrizione - Decorrenza  -
 Criteri - Natura del reato come istantanea - Divieto - Qualificazione
 come  reati  permanenti  -  Fenomeno  della  spirale delle condanne -
 Questione  gia'  dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n.
 46 del 1998 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.M.P., art. 68).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).
 
(GU n.18 del 6-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 68  del  codice
 penale  militare  di  pace,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  17
 settembre 1996 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n.  1280
 del  registro  ordinanze  1996  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il Tribunale militare  di  Padova,  nel  corso  di  un
 procedimento  penale  a carico di un imputato del reato di diserzione
 (art. 148, numero  2,  del  codice  penale  militare  di  pace),  con
 ordinanza  in  data  17  settembre 1996, ha sollevato, in riferimento
 agli  artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  68
 del  codice  penale militare di pace, norma che, prevedendo che per i
 reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in  cui
 l'assenza  non  sia  ancora  terminata,  la  prescrizione  comincia a
 decorrere dal giorno in  cui  per  il  reo  cessa  in  modo  assoluto
 l'obbligo  militare,  impedirebbe  di  configurare  come istantanei i
 reati di assenza dal servizio e,  imponendo  la  loro  qualificazione
 come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga
 fino  a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo
 al fenomeno della spirale delle condanne;
     che in cio' il remittente ravvisa una violazione:
      degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poiche'  la
 pluralita' delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in
 piu'  riprese,  derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe
 un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio  che
 si  risolverebbe  in una prova di forza tra lo Stato e il condannato,
 in contrasto  con  la  liberta'  di  coscienza  e  con  la  finalita'
 rieducativa della pena;
      dell'art.  27,  primo  comma,  della  Costituzione,  perche'  la
 spirale  fatto-giudizio-fatto  farebbe  si'  che  la  responsabilita'
 dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal
 funzionamento dell'apparato giudiziario militare;
      dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che
 la  moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della
 pena sostanzialmente indeterminato, sino al  limite  del  triplo  del
 massimo  della  pena  edittale,  in  contrasto  con  il  principio di
 legalita';
      dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parita' di  assenza
 dal  servizio,  il  trattamento  sanzionatorio complessivo verrebbe a
 derivare  dal  grado  di  efficienza  dell'apparato  giudiziario   in
 relazione  ai  vari  episodi  che l'interruzione giudiziale rende tra
 loro autonomi;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 inammissibile e, in via subordinata, infondata.
   Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a
 quo  e'  stata  gia'  dichiarata  inammissibile  da  questa Corte con
 sentenza n. 46 del 1998, successiva alla pronuncia dell'ordinanza  di
 rimessione.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 68 del codice penale militare
 di pace, sollevata, in riferimento  agli  artt.  2,  3,  25,  secondo
 comma,  e  27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale
 militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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