N. 163 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Chiamata  in  causa  del  terzo  -  Applicazione
 dell'art. 167, secondo comma del c.p.c. - Omessa previsione  -  Norma
 gia'   dichiarata  costituzionalmente  illegittima  dalla  Corte  con
 sentenza n. 260/1997 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., art. 271).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del  codice
 di  procedura  civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997
 del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento  civile
 vertente  tra  il  Comitato  organizzatore  giochi del Mediterraneo e
 Frasca Augusto, iscritta al n. 754  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 45, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa il 1 luglio 1997, il giudice
 istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in  riferimento  degli
 artt.   3   e   24   della  Costituzione  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 271 del codice di  procedura  civile,  nella
 parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma,
 del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa;
     che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo
 chiamato  in  causa  di  un sistema di preclusioni speculare a quello
 connesso  alla  tardiva  costituzione  del  convenuto  determina  una
 ingiustificata disparita' di trattamento lesiva del diritto di difesa
 delle  parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il
 contradditorio fra le parti originarie e il terzo.
   Considerato che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  260  del  1997,
 successiva  alla  pronuncia  dell'ordinanza  di  rimessione,  ha gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  censurata
 nella  parte  in  cui  non  prevede  per  il  terzo chiamato in causa
 l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice;
     che la questione deve  quindi  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 271  del  codice  di  procedura
 civile,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dal  giudice  istruttore  del  tribunale  di  Roma  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0531