N. 163 ORDINANZA 4 - 8 maggio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Applicazione dell'art. 167, secondo comma del c.p.c. - Omessa previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con sentenza n. 260/1997 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.C., art. 271). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.19 del 13-5-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997 del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Comitato organizzatore giochi del Mediterraneo e Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1997, il giudice istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento degli artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa; che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una ingiustificata disparita' di trattamento lesiva del diritto di difesa delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il contradditorio fra le parti originarie e il terzo. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice; che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0531