N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 344 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal pretore di Grosseto nel procedimento Êpenale a carico di Ercolani Angelo ed altro Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di acque da insediamenti produttivi in assenza della prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Mancata previsione della sola sanzione amministrativa nel caso in cui gli scarichi risultano non eccedenti i limiti tabellari - Ingiustificato piu' grave trattamento sanzionatorio rispetto agli scarichi autorizzati non eccedenti i limiti tabellari provenienti da pubbliche fognature o da insediamenti produttivi - Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio della finalita' rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilita' di analoga questione ritenuta superabile dal giudice rimettente. (Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.21 del 27-5-1998 )
IL VICE-PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza, nel procedimento n. 96/5152 reg. dibattimento a carico di Ercolani Angelo e Peducci Cesare imputati del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 per aver effettuato gli scarichi delle acque di lavorazione provenienti da insediamento produttivo, in assenza della prescritta autorizzazione, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in detto procedimento, dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in referimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il primo comma, del detto art. 21, punisce con sanzione penale una violazione puramente formale quale e' quella della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, mentre l'esercizio di uno scarico con superamento dei parametri di accettabilita' viene punita, dal terzo comma dello stesso art. 21 (come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172), a seconda se si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili e da pubbliche fognature o provenienti da insediamenti produttivi, rispettivamente, con la sola sanzione amministrativa o con pene piu' lievi. Non appare manifestamente infondato il dubbio che tale disparita' di trattamento violi il principio di ragionevolezza che deve caratterizzare la discrezionalita' che certamente appartiene al legislatore nel determinarsi nelle sue scelte punitive, secondo l'insegnamento che deriva dalle piu' recenti sentenze di codesto supremo Organo, anche per garantire la finalita' rieducativa della pena che sarebbe certamente frustrata dall'applicazione di sanzioni di natura e gravita' non proporzionali ai fatti contestati. Infatti e' evidente che l'offensivita' al bene giuridico tutelato che puo' derivare dal mancato rispetto dei limiti tabellari puo' essere molto superiore alla concreta offensivita' della sola mancata richiesta di autorizzazione allo scarico. In questa seconda ipotesi puo' benissimo essere che lo scarico di per se', pur non autorizzato, possa ugualmente essere conforme alle prescrizioni tabellari statali o regionali e non appare logico irrogare, in queste ipotesi, sempre e comunque una sanzione penale. Apparirebbe molto piu' ragionevole limitare la sanzione penale ai casi in cui lo scarico non autorizzato risulti non conforme ai parametri, prevedendo per il fatto della mancata richiesta di autorizzazione allo scarico, risultato comunque conforme ai parametri di legge, la sola sanzione amministrativa. L'organo remittente e' consapevole che codesto supremo Organo ha gia' dichiarato l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore di Grosseto con ordinanza 6 aprile 1995, ma a ben vedere la questione che viene oggi prospettata ha profili diversi, che potrebbero, quindi, a giudizio di questo organo, comportare un giudizio diverso. Infatti l'inammissibilita' dichiarata con sentenza 18-29 luglio 1996 si basa sulla impossibilita' che la Corte costituzionale introduca nell'ordinamento figure di reato o aggravamenti di pena, potere che e' riservato esclusivamente al legislatore in ossequio al principio di stretta legalita' dei reati e delle pene sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La presente questione, invece, comporterebbe, naturalmente se ritenuta fondata, una mera limitazione della applicabilita' della sanzione penale prevista dall'art 21, primo comma, alle sole ipotesi di effettivo superamento dello scarico non autorizzato dei parametri di legge, inquadrando, cosi', le ipotesi di violazione solo formali (mancata richiesta di quanto era comunque autorizzabile) nella piu' consona categoria degli illeciti amministrativi. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel procedimento in oggetto e' confermata dal successivo rilascio di regolare autorizzazione allo scarico alla societa' della quale gli imputati rivestono la qualifica di rappresentante legale e gestore magazzini per lo stoccaggio.
P .Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Grosseto, addi' 11 marzo 1998 Il vice-pretore onorario: Falagiani 98C0536