N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1997

                                N. 357
  Ordinanza  emessa  il  22 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria
 provinciale di Reggio Emilia sul  ricorso  proposto  da  Enel  S.p.a.
 compartimento di Firenze contro A.I.P.A. S. r.l.
 Imposte   e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa  per
    l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei
    comuni  e  delle   province   (T.O.S.AP.)   -   Criteri   per   la
    rideterminazione  delle  tariffe  -  Direttive fissate dalla legge
    delega n. 421 del 1992 (nella specie:   divisione  dei  comuni  in
    classi;   considerazione   del   beneficio  economico  ritraibile;
    rispetto del limite della variazione  in  aumento  del  50%  delle
    misure  massime  di  tassazione  vigente)  - Mancata osservanza da
    parte del legislatore delegato per le occupazioni del  soprassuolo
    e  del  sottosuolo  stradale  con  cavi e condutture - Lesione dei
    principi posti dalla legge di delega.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76, primo comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art.  4,
    comma 4).
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 427/97 depositato il
 18  marzo  1997 avverso accertamento n. 246 - Tosap, 95 contro comune
 di Castellarano da: Enel societa' per azioni residente a Roma in  via
 G.  B.  Martini  n. 3, difeso dal dott. Mugellini Alfredo residente a
 Firenze in Lungarno Colombo n. 54.
                               In fatto
   Con ricorso notificato il  18  febbraio  1997  e  depositato  nella
 segreteria di questa Commissione provinciale il 18 marzo 1997, l'Enel
 S.p.a.    -  compartimento  di  Firenze  -  ha  impugnato l'avviso di
 accertamento notificato il 30 dicembre 1996, da parte della  societa'
 A.I.P.A.    S.r.l.  concessionaria  del  servizio  di  accertamento e
 riscossione della Tosap per il comune di  Castellarano;  la  predetta
 societa'  concessionaria  ha  accertato, a carico dell'Enel, la tassa
 per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche del comune
 di  Castellarano,  relativa  all'anno  1995,  nella  misura  di  lire
 8.276.000 gia' comprensiva di soprattassa e interessi moratori.
   La  societa' ricorrente e eccepisce l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs n. 507 del 15  novembre  1993  in
 riferimento  all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la
 predetta disposizione del d.lgs. n.  507/1993  non  ha  rispettato  i
 criteri  e principi dettati dalla legge n. 421 delle 23 ottobre 1992,
 con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu'
 decreti legislativi diretti  alla  revisione  ed  armonizzazione  dei
 tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, stabilendo
 tra  l'altro  che  la  rideterminazione della tassa di occupazione di
 spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e  province  dovesse
 avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al
 beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione  dei  comuni
 in  non  piu'  di  cinque  classi  ed in modo che, per le occupazioni
 permanenti, le variazioni in aumento non potessero  superare  il  50%
 delle misure massime di tassazione vigente.
   Questa  illegittimita',  sostiene  sempre  la  parte,  e' del tutto
 evidente nel caso qui in  questione,  poiche'  la  nuova  tassazione,
 oltre  non  tenere  conto del diverso beneficio economico che possono
 trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in  una  determinata
 zona  urbana  densamente  abitata  piuttosto  che  in  un'altra  meno
 abitata, ovvero utenze industriali anziche' domestiche  residenziali,
 supera  di  ben  oltre  il  50% della tassazione precedente. Nel caso
 specifico la parte ricorrente lamenta che la tassa  e'  aumentata  di
 ben  dieci  volte  rispetto  a  quella  del 1993, senza che l'aumento
 potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate negli
 anni successivi.
   La societa' A.I.P.A., costituendosi in giudizio, ha  depositato  il
 22 settembre 1997 le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del
 ricorso;   ritiene  infatti  che  dall'esame  comparato  della  norma
 delegante e di quella delegata, appare evidente come  il  legislatore
 delegato  si  sia  invece  pienamente conformato ai criteri direttivi
 fissati dal legislatore delegante.
   Nessuna delle parti  avvertita  della  data  di  trattazione  della
 controversia, ha richiesto la discussione in pubblica udienza.
                              In diritto
   La  questione  di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel
 e' rilevante nella causa  di  cui  si  tratta.  Infatti,  se  venisse
 accolta,  determinerebbe  il  venire  meno  dei criteri di tassazione
 delle occupazioni del suolo  delle  linee  elettriche,  nella  specie
 applicati   dalla   societa'   concessionaria   per  il  servizio  di
 riscossione della Tosap del comune di Castellarano,  con  conseguente
 illegittimita' dell'accertamento impugnato.
   Il  legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della
 tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare
 secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma  4,  lett.  b),
 della  legge  delega  n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro
 punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe':
     "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una  piu'  adeguata
 rispondenza  al  beneficio economico ritraibile, nonche' in relazione
 alla ripartizione dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque  classi;  le
 variazioni  in  aumento,  per  occupazioni  permanenti,  non potranno
 superare il 50%  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente;  le
 tariffe  per  le  occupazioni  temporanee,  per  ciascun  giorno, non
 potranno superare i 10% di quelle stabilite,  per  ciascun  anno,  ai
 fini  delle  occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del
 testo unico per la finanza locale  approvato  con  regio  decreto  14
 settembre  1934  n. 1175 e successive modificazioni e potranno essere
 graduate in relazione al tempo di occupazione;
     2) introduzione di  forme  di  determinazione  forfettaria  della
 tassa  per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
 con linee elettriche, cavi, condutture e  simili,  tenendo  conto  di
 parametri significativi;".
   Il  legislatore  delegato,  invece, nella formulazione della d.lgs.
 n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto  di  doversi  conformare  ai
 criteri  di  cui  al  predetto  punto 1) della legge delega, soltanto
 nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi
 ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le  occupazioni
 del  soprassuolo  e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha
 ritenuto di essere completamente libero  nella  determinazione  della
 tassa  di  cui  si  tratta  ed ha quindi omesso, nella esplicitazione
 degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni  in  classi,  di  tenere
 conto  del  beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite
 massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla  tassazione
 precedentemente   in   vigore.   Proprio   le  predette  disposizioni
 costituiscono la fonte normativa su cui e' fondato l'accertamento qui
 in discussione.
   Ne' puo' trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare  del
 Ministero  delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i
 criteri  concreti  cui  dovevano   attenersi   i   comuni   in   sede
 regolamentare,  precisando  che  gli importi di cui alle lettere a) e
 b), dell'art.  47, del piu' volte citato d.lgs n. 507/1993  (da  lire
 250.000  a  lire  500.000  per  chilometro  lineare o frazione per le
 strade comunali e da lire  150.000  a  lire  300.000  per  chilometro
 lineare  o frazione per le strade provinciali) rappresentano non gia'
 tariffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi  dai  criteri
 di  cui  al  comma  4,  punto  1),  lett. b), dall'art. 4 della legge
 delega. La tassazione previgente (T.U.F.L.  n.  1175/1931)  prevedeva
 mediamente 6.000 o 8.000 lire per chilometro.
   Pertanto  si  evince  che  la  determinazione  della  tassa  per la
 occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, cosi' come operata  dal
 legislatore  delegato,  si  e' posto in contrasto con i criteri della
 legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione.
   Ritiene infine questo collegio che la legge delega, nel  fissare  i
 criteri  di  cui  all'art.  4,  comma  4, punto 1) lett. b), legge n.
 421/1992, abbia voluto fissare delle  linee  di  carattere  generale,
 applicabili  in  ogni  caso per tutti i tipi di occupazione, dettando
 poi  un  ulteriore  criterio  integrativo   (quello   dei   parametri
 significativi)  per  le  specifiche occupazioni del soprassuolo e del
 sottosuolo con linee elettriche e condutture.
   Ed a conferma, ove occorra, del suddetto  rilievo,  valga  altresi'
 osservare  come  anche  il criterio di cui al punto 3) della lett. b)
 dall'art. 4 della legge delega,  relativa  ai  passi  carrabili,  sia
 evidentemente  integrativo  del  principio di cui al precedente punto
 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23  della  legge  11  marzo
 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs.  15
 novembre 1993 n. 507, per  violazione  dell'art.  76.,  primo  comma,
 della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992
 n. 421, art. 4, comma 4;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone per che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e che sia comunicata al
 Presidente del Senato ed al Presidente  della  Camera  dei  deputati,
 mandando  alla  segreteria  della commissione per l'adempimento delle
 predette incombenze.
   Cosi' deciso in Reggio Emilia,  nella  camera  di  consiglio  della
 Commissione tributaria provinciale, il 22 dicembre 1997.
                        Il presidente:  Lasagni
                                               Il relatore: Prampolini
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