N. 171 ORDINANZA 6 - 13 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  del  giudice - Decisione sulla
 convalida dell'arresto e su una misura cautelare -  Esclusione  (vedi
 sentenza  della  Corte  n.  177  del  1996) - Identica questione gia'
 dichiarata manifestamente inammissibile della Corte con ordinanze nn.
 301 e 401 del 1997, e 59 del 1998 - Difetto  di  rilevanza  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P.,  artt.  34,  431  e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.
 138).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo  comma,  e
 27, secondo comma).
 
(GU n.20 del 20-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431 e  566
 del   codice   di  procedura  penale  e  dell'art.  138  del  decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
 con  n. 8 ordinanze emesse il 20 giugno, il 14 ed il 18 luglio, il 28
 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli,  il  7
 marzo, il 13 giugno ed il 18 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione
 distaccata  di  Castelnuovo di Porto ed il 30 aprile 1997 dal pretore
 di Roma, sezione distaccata di Tivoli,  rispettivamente  iscritte  ai
 nn.  740,  741,  750, 796, 811, 812, 820 e 892 del registro ordinanze
 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn.  44,
 47  e  48,  prima  serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie
 speciale, dell'anno 1998;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 aprile 1998, il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che con otto ordinanze di identico contenuto, nel corso di
 altrettanti procedimenti penali celebrati con giudizio  direttissimo,
 il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata
 di  Castelnuovo  di  Porto,  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  34,  431,  566  del codice di procedura
 penale, e dell'art.  138 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
 271  (Norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
 di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  24,
 secondo   comma,   25,   primo  comma  e  27,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
     che  le  norme  censurate  violerebbero   i   suddetti   principi
 costituzionali  nella  parte  in cui non prescrivono che la relazione
 dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente  e  le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte,  in sede di convalida
 dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e
 per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche'  nella  parte  in
 cui  non  prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme
 indicate, nel fascicolo per il dibattimento;
     che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte
 costituzionale nelle numerose decisioni in tema  di  incompatibilita'
 ex  art.  34  cod.  proc.  pen.  -  secondo  cui  "una valutazione di
 contenuto  sulla  probabile  fondatezza  dell'accusa"   anticipa   il
 giudizio  -,  combinato  con  quanto  affermato  dalla  stessa  Corte
 (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento  al  giudizio  direttissimo
 avanti  al  pretore,  allorche'  ha  escluso  che  la decisione sulla
 convalida   dell'arresto   e   sulla   misura   cautelare   determini
 l'incompatibilita'  del  giudice chiamato a celebrare il dibattimento
 con il rito  direttissimo,  dovrebbe  comportare  che  l'acquisizione
 degli  elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel
 rispetto delle forme  e  con  le  garanzie  proprie  della  fase  del
 giudizio:  in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti
 della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente  di  polizia
 giudiziaria  procedente  e  della dichiarazione dell'arrestato che, a
 norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene ''sentito'' ai fini  della
 convalida";
     che  infatti,  secondo il giudice a quo, solamente rispettando le
 forme previste per  il  dibattimento  potrebbe  essere  garantita  la
 compatibilita'   di  tali  momenti  con  i  parametri  costituzionali
 rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25,  primo  comma,  e
 27,  secondo  comma, della Costituzione, cosi' salvaguardandosi anche
 "l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio";
     che il rimettente, premesso di aver gia' provveduto  al  giudizio
 di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla
 rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei quali la questione
 e'   stata  sollevata  -  sono  proprio  "nella  fase  dibattimentale
 conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le  norme
 censurate";
     che  e'  intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
 questione sia dichiarata manifestamente infondata.
   Considerato  che  in  relazione all'identico tenore delle ordinanze
 deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
     che identica questione e' stata  gia'  dichiarata  manifestamente
 inammissibile  da  questa  Corte  con  ordinanza  n.  301 del 1997 (e
 successivamente con le ordinanze n. 401 del 1997 e n. 59  del  1998),
 con  la quale si e' rilevato che la questione era stata sollevata nel
 corso  del  dibattimento,  quando  il  rimettente  aveva  oramai gia'
 provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta  di  misura
 cautelare,  e  che  di  conseguenza  la  questione,  essendo  volta a
 modificare le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante  la
 fase  della  convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a
 quo aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava  di  rilevanza
 in  relazione  al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche'
 in limine, era stata sollevata;
     che anche la questione oggetto dei presenti  giudizi  riuniti  e'
 stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva gia' provveduto sulla
 convalida  dell'arresto  e  sulla  richiesta  di misura cautelare, ed
 aveva gia'  avuto  inizio  il  dibattimento,  sicche'  essa,  per  le
 considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
 codice  di  procedura  penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt.  3,
 primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma,
 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
 e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto,  con  le  ordinanze  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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