N. 182 ORDINANZA 8 - 20 maggio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni privilegiate - Equo indennizzo per infermita' dipendente da causa di servizio - Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia - Definitivita' del parere espresso dalla commissione medica ospedaliera salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 209/1996) e manifestamente infondata (vedi ordinanze n. 323/1996 e 150/1997) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 21 settembre 1987, n. 387, art. 5-bis, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.21 del 27-5-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Colomela Mario Carmelo contro la Cassa Depositi e Prestiti ed altro, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 (r.o. n. 179 del 1997), il tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso del giudizio proposto da Colomela Mario Carmelo, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformita' al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ed in difformita' dal parere positivo del Collegio medico dell'Ospedale militare di Roma, era stata rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermita' dipendente da causa di servizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitivita' del parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermita' per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo; che il giudice rimettente - nel rilevare che la disposizione impugnata ha "introdotto una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita' e delle menomazioni d'integrita' fisica connesse, comportante la possibile coesistenza dell'affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento" - considera evidente la "disparita' di trattamento" insita nel fatto che a certi fini l'infermita' del dipendente sara' dovuta a causa di servizio, mentre non lo sara' per altri; che altrettanto evidente sarebbe - ad avviso dell'ordinanza - la violazione del principio di buon andamento "il quale indubbiamente richiede l'emissione di provvedimenti che qualifichino una situazione una volta per tutte". Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata, ha gia' formato oggetto di esame da parte della Corte, che si e' pronunziata per la sua non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e, successivamente, per la sua manifesta infondatezza (ordinanze n. 323 del 1996 e n. 150 del 1997); che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicche' la questione stessa va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0570