N. 184 ORDINANZA 8 - 20 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Prescrizione  -  Interruzione  a seguito della
 emissione del decreto di citazione a giudizio senza che  a  tal  fine
 rilevi  la  data  della  relativa  notificazione  -  Riferimento alla
 ordinanza della   Corte  n.  155/1997  in  materia  di  requisiti  di
 sostanza  e  di  forma  del  decreto  di  citazione  a  giudizio  del
 procedimento davanti al pretore - Carenza di motivazione in ordine al
 requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 160).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
 
(GU n.21 del 27-5-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del  codice
 penale,  promosso  con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore
 di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio
 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   160 del codice penale,  nella  parte  in  cui  prevede  -
 secondo   l'interpretazione   delle  sezioni  unite  della  Corte  di
 cassazione - che il corso della prescrizione del reato e'  interrotto
 dalla  emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal
 fine rilevi la data della relativa notificazione.
   Considerato  che  questa  Corte,  chiamata  a  pronunciarsi   sulla
 identica  questione  sollevata  dal medesimo   giudice con precedente
 ordinanza, ha avuto modo di precisare che l'art. 555, comma 1,  lett.
 h),  cod.    proc.  pen.,  espressamente prevede, fra i requisiti del
 decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al  pretore,
 la  data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma
 anche  dell'ausiliario  che   lo   assiste,   sicche',   essendo   la
 sottoscrizione  dell'ausiliario  volta  a  certificare l'autenticita'
 dell'atto "anche riguardo alla data", e'  soltanto  con  quest'ultima
 sottoscrizione  che  l'atto medesimo puo' dirsi perfezionato nei suoi
 requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti  che
 ad esso l'ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);
     che   nella   specie,   pur  essendo  l'ordinanza  di  rimessione
 successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte,  il  giudice  a
 quo  ha  omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia
 intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di  prescrizione,  in
 tal    modo    rendendo   l'atto   introduttivo   del   giudizio   di
 costituzionalita' privo di motivazione in  ordine  all'indispensabile
 requisito della rilevanza;
     che,  pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  160   del   codice   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24, secondo comma, della
 Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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