N. 190 ORDINANZA 20 - 26 maggio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Accertamento con adesione (concordato di  massa)
 -  Termine  del  20 maggio 1995 - Questione gia' ritenuta non fondata
 dalla Corte (vedi sentenza n. 294/1997) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  9  agosto  1995,  n.  345,  art.  1,  comma  1,  lettera  b),
 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.22 del 3-6-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1,
 lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti  in
 materia  di  accertamento  con  adesione  del  contribuente  per anni
 pregressi), convertito, con modificazioni,  nella  legge  18  ottobre
 1995,  n.  427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla
 Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso  proposto
 da  Miglior  Dario  contro  l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n.
 843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997  (r.o.  n.  843  del
 1997),  la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso
 di un giudizio  promosso  da  Miglior  Dario  avverso  un  avviso  di
 accertamento  emesso  dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto
 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in  materia  di  accertamento  con
 adesione  del  contribuente  per  anni  pregressi),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427;
     che, ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma  impugnata,
 fissando  -  in materia di accertamento con adesione del contribuente
 per anni pregressi (c.d. concordato di massa) -  il  termine  del  20
 maggio  1995,  entro  il  quale la notifica di un processo verbale di
 constatazione con esito  positivo  costituisce  causa  ostativa  alla
 definizione   dell'accertamento,  sarebbe  lesiva  del  principio  di
 uguaglianza, per la disparita'  di  trattamento,  senza  una  ragione
 logica,  tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli
 "verificati" in data successiva;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
   Considerato che, come questa Corte ha gia'  affermato,  il  termine
 suddetto,  quale  limite  per l'attivita' di accertamento, preclusiva
 dell'accesso alla particolare forma di definizione del  rapporto  con
 il fisco, e' stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data
 gia'  scaduta  al  momento  della  emanazione della legge stessa, per
 evitare  che  la  mancanza  di  qualsiasi  termine,  per  l'attivita'
 accertativa   dell'amministrazione,   consentisse   alla   stessa   -
 attraverso  l'attivazione  sine  die  di   procedimenti   finalizzati
 all'accertamento  -  di  esercitare,  a sua discrezione, un potere di
 esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari
 modalita' di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997);
     che, pertanto, e' stata ritenuta  non  fondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  disposizione denunciata sotto il
 profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione,  atteso  che
 essa  tende  a  garantire  l'imparzialita'  dell'amministrazione  nei
 confronti dei contribuenti e, quindi,  in  definitiva,  a  realizzare
 quel principio di parita' di trattamento che la Corte ha ritenuto, in
 piu'  occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti
 di  definizione  agevolata  dei  rapporti  con  il  fisco   ad   atti
 amministrativi  gia'  intervenuti  al  momento dell'entrata in vigore
 della legge che li contempla;
     che, non essendo stati dedotti, nel  presente  giudizio,  profili
 sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la
 questione va dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l.  9  agosto
 1995,  n.  345  (Disposizioni  urgenti in materia di accertamento con
 adesione  del  contribuente  per  anni  pregressi),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  18  ottobre 1995, n. 427, sollevata, in
 riferimento  all'art.    3  della  Costituzione,  dalla   Commissione
 tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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