N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1997

                                N. 379
  Ordinanza  emessa  il  26 novembre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bianchi Franco contro  la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altro
 Giustizia  amministrativa  -  Consiglio di presidenza della giustizia
    amministrativa - Composizione - Lamentata  assenza  di  componenti
    laici e prevalenza dei magistrati del Consiglio di Stato a scapito
    dei  magistrati  di  t.a.r.  -  Irragionevole  discriminazione, in
    relazione alla rappresentativita' nell'organo di autogoverno,  tra
    magistrati  appartenenti alla stessa giurisdizione - Incidenza sui
    principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.,   di
    indipendenza  ed  autonomia  delle  magistrature  speciali e della
    distinzione dei  giudici  soltanto  in  base  alla  diversita'  di
    funzioni.
 (Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7, comma secondo).
 (Cost., artt. 3, comma primo, e 97, comma primo).
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 13821/1997
 proposto dal dott. Franco Bianchi, rappresentato e difeso  dal  prof.
 avv.   Giuseppe   Barone   ed  elettivamente  domiciliato  presso  la
 segreteria del tribunale,  contro  la  Presidenza  de  Consiglio  dei
 Ministri,  in  persona  del Presidente del Consiglio pro-tempore e il
 Presidente  del  Consiglio   di   Stato,   rappresentati   e   difesi
 dall'Avvocatura  generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma,
 via dei Portoghesi n.  12, per l'annullamento previa sospensione  del
 decreto  del Presidente del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1997
 (in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997), di indizione  delle
 elezioni  per  il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
 amministrativa per il 30 novembre 1997;
   Visto il ricorso con i relativi allegati e la  contestuale  domanda
 incidentale   di   sospensione   dell'esecuzione   del  provvedimento
 impugnato;
   Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   e   la   memoria
 dell'Avvocatura generale dello Stato;
   Uditi  nella  camera  di consiglio del 26 novembre 1997 il relatore
 cons. N. Amodio e l'avvocato dello Stato Caramazza;
   Vista l'ordinanza  n.  3026  del  26  novembre  1997,  con  cui  il
 tribunale,  ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifesta infondatezza
 della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
 legge  27  aprile  1982,  n. 186 - unico motivo di ricorso avverso il
 decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia  amministrativa  -  considerato  che  la
 domanda  cautelare  non  poteva  essere  esaminata  indipendentemente
 dall'esito   del  giudizio  di  costituzionalita',  ha  sospeso  ogni
 decisione sulla domanda stessa  fino  all'esito  della  pronuncia  di
 costituzionalita'  ed  ha  disposto  la  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale con separata ordinanza.
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1. - Con ricorso  notificato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  ed al Presidente del Consiglio di Stato presso l'Avvocatura
 generale  dello  Stato,   il   dott.   Franco   Bianchi,   magistrato
 amministrativo  in  servizio presso il  t.a.r. Lazio, ha impugnato il
 decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 18 luglio 1997, con
 cui sono state indette le elezioni per il rinnovo  del  Consiglio  di
 presidenza  della  giustizia amministrativa per il giorno 30 novembre
 1997, deducendo, quale unico motivo, l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, per violazione degli
 artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo  comma,  e  108,  secondo
 comma,  della Costituzione e chiedendo contestualmente la sospensione
 degli effetti del provvedimento impugnato.
   2. - Con  memoria  depositata  il  25  novembre  1997  l'Avvocatura
 generale   dello  Stato  ha  chiesto  la  reiezione  dell'istanza  di
 sospensione.
                             D i r i t t o
   1. - Il dott. Franco Bianchi,  magistrato  in  servizio  presso  il
 t.a.r.  del Lazio, impugna il decreto del Presidente del Consiglio di
 Stato del 18 luglio 1997  con  cui,  sono  state  indette,  ai  sensi
 dell'art.  9  della  legge 23 aprile 1982, n. 186, le elezioni per il
 rinnovo del Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa,
 deducendo   quale   unico  motivo  la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  7, secondo comma, della citata legge n. 186 del 1982,  per
 violazione degli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e
 108,  secondo  comma, della Costituzione e  chiedendo contestualmente
 la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
   2. - Nella camera di consiglio del 26 novembre 1997  il  tribunale,
 ritenuta   la   rilevanza,   ai  fini  dell'esame  della  domanda  di
 sospensione  del  provvedimento   impugnato,   della   questione   di
 costituzionalita'  e  la  sua  non manifesta infondatezza, ha sospeso
 ogni pronuncia sulla domanda cautelare  con  ordinanza  n.  3026/1997
 fino  all'esito  del  giudizio di costituzionalita' ed ha disposto la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  con  distinta
 ordinanza.
   3. - Dato atto che altri t.a.r. hanno gia' rimesso al giudice delle
 leggi  la  medesima  questione, occorre anzitutto far presente che la
 legge 27  aprile  1982,  n.  186,  sull'ordinamento  della  giustizia
 amministrativa  e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario del
 Consiglio di Stato  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  ha
 istituito  un  unico ruolo del personale di magistratura (artt.i 14 e
 23),  con  garanzie  e  disciplina  uniformi,  ed  un unico organo di
 autogoverno, (art. 7) il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
 amministrativa,  che svolge per i magistrati amministrativi le stesse
 funzioni che il Consiglio superiore della magistratura svolge  per  i
 magistrati dell'ordine giudiziario (art.  6).
   In  particolare,  dal secondo comma dell'art. 7, della legge n. 186
 del 1982 risulta che il Consiglio di presidenza e' costituito  da  un
 plenum   di  tredici  componenti,  tutti  magistrati  amministrativi,
 presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, e vi fanno parte di
 diritto due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani
 in servizio e sono membri elettivi quattro magistrati  del  Consiglio
 di  Stato  e  sei  magistrati  dei  t.a.r.,  con  una proporzione che
 riflette sotto tale aspetto la consistenza numerica dei magistrati di
 primo e di secondo grado. La differenza numerica e' colmata  dai  due
 membri  di diritto, quale componente istituzionale, rappresentata dai
 due presidenti di sezione del Consiglio di  Stato  piu'  anziani,  la
 quale  pero'  non  trova  simmetrica  previsione per i Presidenti dei
 t.a.r.,  che  rivestono  una  posizione  parificata  a   quella   dei
 presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
   Nella  struttura dell'organo non e' prevista inoltre la presenza di
 componenti di nomina parlamentare, a  differenza di quanto  stabilito
 per  il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) e per
 l'organo di   autogoverno della Corte dei conti  (art.  10,  legge  3
 aprile  1988, n. 117) e della magistratura militare (art. 1, legge 30
 dicembre 1988,  n.  561),  in  applicazione  del  principio  volto  a
 garantire  l'autonomia  e  l'indipendenza  della   magistratura anche
 attraverso il  raccordo  tra  il  buon  governo  della  stessa  e  le
 istituzioni rappresentative  della sovranita' popolare.
   3.  -  Per  tali  ragioni  l'art.  7, secondo comma, della legge 27
 aprile 1982, n. 186, non si sottrae a dubbi di costituzionalita'  per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  primo comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  presenza   di
 componenti  di  diritto  per  i magistrati dei t.a.r. e di componenti
 esterni  in  seno  al  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
 amministrativa.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  7, secondo comma, legge 27 aprile 1982,
 n. 186, per contrasto con gli artt.  3,  primo  comma,  e  97,  primo
 comma, della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
   Sospende   il   giudizio   cautelare   fino   alla   pronuncia   di
 costituzionalita';
   Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura  della
 segreteria del tribunale, che provvedera' inoltre alla notifica della
 presente  ordinanza  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri ed alla sua comunicazione ai  Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di Consiglio del 26 novembre
 1997.
                        Il presidente: Schinaia
                                      Il consigliere estensore: Amodio
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