N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1998
N. 381 Ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Tubito Giuseppe Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di indicare la descrizione sommaria del fatto - Dedotta mancata previsione - Lesione del diritto di difesa dell'indagato - Violazione dei principi dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di obbligatorieta' dell'azione penale. (C.C.P. 1988, artt. 291 e 292). (Cost., artt. 24, 111 e 112).(GU n.23 del 10-6-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, artt. 29, legge n. 87/1953; Letta la richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. nel processo n. 164/98 r.g.n.r. in data 9 febbraio 1998 nei confronti di Tubito Giuseppe, nato a Bernalda (Matera) il 16 dicembre 1965, ivi residente in via Democrito n. 16, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 337 del c.p.; Rilevato che il p.m. nella richiesta avanza ex art. 286 c.p.p. (contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto e non ex art. 273 e ss. c.p.p.), ha omesso di indicare gli elementi di fatto che devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato; Rilevato che, seppure l'art.92, c.p.c., precede alla lett. b) - a pena di nullita' - la descrizione sommaria del fatto con riferimento alla ordinanza del g.i.p., non puo' dubitarsi del fatto che tale descrizione sommaria del fatto il g.i.p. debba trarla dalla richiesta del p.m., che nella specie ha solo indicato le norme di legge asseritamente violate; Ritenuto che la contestazione dell'accusa si sostanzia nelle specifica - se pure non definitiva e sommaria - indicazione del fatto di cui l'indagato e' accusato, e non nella mera indicazione delle norme giuridiche violate, per loro natura generali ed astratte (cfr. Cass. sez. VI, 1 settembre 1992, n. 3079), e non puo' essere attribuita al giudice una indebita attivita' di sostegno all'accusa attraverso il conferimento della condotta ascritta all'indagato, essendo il p.m. l'organo istituzionalmente deputato all'inizio (e al successivo eventuale esercizio) dell'azione penale ai sensi dell'art. 74 dell'ordinamento giudiziario; Ritenuto che l'obbligo di descrivere sommariamente il fatto con l'indicazione delle norme di legge violate non puo' non implicare l'obbliho per il p.m. di contestarlo formalmente (sebbene in modo non dettagliato) nella richiesta di emissione della misura cautelare, e che l'incombenza spetti al p.m. e' manifestato dalla pacifica possibilita' per il g.i.p. di allegare al provvedimento cautelare la richiesta del p.m. (cfr, Cass. sez. I, 13 ottobre 1992, n. 2109); Ritenuto che puo' non essere conformato un autonomo e preciso capo di imputazione, ma nella richiesta del p.m. eventualmente richiamata per relationem la descrizione del fatto appare necessaria per elementari esigenze di controllo da parte del g.i.p. e della difesa dell'indagato; Ritenuto che l'assenza di tali profili rende indubbiamente nulla l'ordinanza, a meno che il p.m. non compaia (dato assente nelle specie) all'udienza di convalida e integri oralmente le richieste in tema di misure cautelari sinteticamente indicate unitamente alla richiesta di convalida, al fine di consentire una piu' compiuta difesa tecnica da parte dell'indagato con riferimento ai profili sostanziali dell'ipotizzato reato; Ritenuto che non appare allo stato consentita alcuna censura al g.i.p. in ipotesi di omessa contestazione del fatto da parte del p.m. integrata in una autonoma descrizione della condotta ascritta all'indagato, e che pertanto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto degli artt. 291 e 292, c.p.p.: a) con l'art. 24 della Costituzione per violazine del diritto di difesa nella misura in cui non viene fatto obbligo al p.m. di indicare nella richiesta di misura cautelare la descrizione sommaria del fatto e non si consente al g.i.p. di valutare negativamente l'assenza al fine di consentire all'indagato e al difensore di interloquire in modo effettivo e concreto sulla contestazione operata, anche con riferimento alle eventuali aggravanti; b) con gli artt. 111 e 112 della Costituzione per violazione dell'obbligo spettante al p.m. di individuare l'area normativo-fattuale relativa alle ipotesi di reato e di motivare la richiesta di misura cautelare a prescindere dagli elementi su cui la richiesta e' fondata, ritenuto corollario preliminare dell'obbligo di esercitare l'azione penale, non delegabile (totalmente o in parte) ne' alla polizia giudiziaria ne' al g.i.p., attesa la terzieta' di quest'ultimo anche in base alla giurisprudenza pacifica e costante di codesta Corte; Ritenuta tale questione preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione della gravita' indiziaria richiesta dal p.m.
P. Q. M. Letto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Matera, addi' 16 febbraio 1998 Il Giudice per le indagini preliminari: Olivieri del Castillo 98C0604