N. 386 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1997- 14 maggio 1998
N. 386 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Germana' Roberto ed altri contro il comune di San Salvatore di Fitalia. Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianita' lavorativa - Prevista valutabilita', con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparita' di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.23 del 10-6-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1862/1992 r.g., proposto da Germana' Roberto, Carcione Calogero, Scurria Giuseppe, Franchina Giuseppe, Calanni Calogero, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Scurria ed elettivamente domiciliati in Catania, via Musumeci n. 189, presso l'avv. E. Incorpora; contro il comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera di g.m. n. 9 del 18 gennaio 1992, con la quale e' stata revocata la precedente delibera di g.m. n. 386 del 14 dicembre 1990, avente ad oggetto "riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20, legge n. 958/1986". Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 27 febbraio 1997 il consigliere dr. Salvatore Schillaci; Udito, l'avv. Giuseppe Losi delegato dell'avv. Marcello Scurria per i ricorrenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o Con delibera n. 386, adottata nella seduta del 14 dicembre 1990, la g.m. di S. Salvatore di Fitalia, visto l'art. 20 della legge n. 958/1986, e, visti altresi' i pareri nn. 782 del 12 luglio 1987 e 1598 del 5 aprile 1989 espressi rispettivamente dalla terza e dalla prima sezione del Consiglio di Stato, deliberava di riconoscere, ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianita' lavorativa, il servizio militare prestato dai ricorrenti. L'importo mensile dello stipendio dei ricorrenti veniva quindi adeguato in esito all'avvenuto riconoscimento del periodo relativo al servizio militare e nel contempo liquidati gli importi per il pregresso. Successivamente, pero', con la delibera impugnata, la g.m., in ottemperanza all'art. 7, n. 412/1991, revocava la precedente deliberazione n. 386 e nello stesso tempo disponeva che, all'atto della concessione di futuri miglioramenti economici, a favore dei ricorrenti, sarebbero state riassorbite le somme agli stessi precedentemente erogate e la rideterminazione della retribuzione mensile. I ricorrenti propongono la seguente censura: illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione. L'art. 7, legge n. 412/1991 dispone che "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente". I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del gravame, previa, si intende, risoluzione positiva della prospettata questione di costituzionalita'. L'amministrazione comunale intimata non ha provveduto a costituirsi in giudizio. Alla pubblica udienza del 27 febbraio 1997 la causa e' stata assegnata a sentenza. D i r i t t o L'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 dispone claris verbis che "il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico". L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 1, dispone, evidentemente limitando la portata della summenzionata norma, che "il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente"; al comma 3, poi, provvede in ordine alla posizione retributiva dei dipendenti che abbiano percepito i miglioramenti economici conseguenti alla applicazione del citato art. 20, legge n. 958/1986 prevedendo la cessazione immediata del maggior trattamento e il recupero, mediante riassorbimento con i futuri miglioramenti, delle somme gia' erogate a tal titolo. Ad avviso del collegio la pretesa di parte attrice, che ha prestato il servizio militare ben prima dell'entrata in vigore dell'art. 20, legge n. 958/1986, non potrebbe trovare accoglimento a motivo delle limitazioni temporali, non di natura interpretativa, successivamente poste dall'art. 7, legge n. 412/1991. Acquista quindi decisiva rilevanza la questione di legittimita' costituzionale prospettata in questa sede. Essa e' peraltro, ad avviso del Collegio, non manifestamente infondata e, ad onta del testo del comma 3, dell'art. 7, legge n. 412/1991, investe esclusivamente tale norma non sembrando possibile che in via interpretativa si potessero configurare a carico della disposizione dell'art. 20, legge n. 958/1986 delle limitazioni temporali, stante la perentorieta' e la onnicomprensivita' del suo dettato. Invero, i destinatari potenziali della norma, dispositiva di un beneficio di ordine economico e previdenziale, trovansi collocati nella medesima posizione soggiacendo tutti al dovere di prestare il servizio militare ex art. 52 della Carta. Ne segue che appare possibile inferire nella specie la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge che sotto quello della ragionevolezza della norma, la quale non offre, nemmeno sul piano sistematico, spunto alcuno per giustificare il deteriore trattamento inflitto a chi abbia prestato il servizio militare prima della entrata in vigore dell'art. 20, legge n. 958/1986. In particolare, poi, la norma in esame sembrerebbe porsi in contrasto con il comma 2, dell'art. 52 della Carta, che impone l'obbligatorieta' del servizio militare e che il suo adempimento non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. In conclusione nel giudizio in corso assume rilevanza la sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 412/1991 nei sensi sopraindicati, che, come si e' argomentato, non appare in modo manifesto infondata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (III sez.), visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 1997. Il presidente: Zingales L'estensore: Schillaci 98C0609