N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1998

                                N. 413
  Ordinanza  emessa il 27 gennaio 1998 dalla corte d'appello di Trento
 sul reclamo proposto da S.r.l. Eurocatering contro Zanetti S.p.a.
 Fallimento - Provvedimento del tribunale di reiezione dell'istanza di
    fallimento e di contestuale, mancato  accoglimento  della  domanda
    del  debitore concernente il rimborso delle spese processuali e il
    risarcimento nei confronti del creditore -  Possibilita',  per  il
    debitore,  di  proporre  reclamo  avverso quest'ultima parte della
    pronuncia - Mancata  previsione  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento  rispetto a quanto previsto per il creditore - Lesione
    del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.24 del 17-6-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo ex
 art. 22 legge fallimentare proposto dalla S.r.l. Eurocatering avverso
 il provvedimento del tribunale di Trento 29 novembre 1997;
                            R i l e v a t o
     che il reclamo e' stato presentato dalla societa' Eurocatering  a
 r.l. nei cui confronti era stata proposta istanza di fallimento dalla
 S.p.a. Zanetti che vantava crediti portati da decreto ingiuntivo;
     che gia' in sede di esame delle questioni sollevate dalla Zanetti
 S.p.a.  la  Eurocatering, ritenendo del tutto infondata e pretestuosa
 la istanza di fallimento, aveva chiesto che l'istante  Zanetti  fosse
 condannata  al  pagamento  delle spese processuali ed al risarcimento
 dei danni patiti;
     che il Tribunale di Trento,  nel  rigettare  l'istanza  volta  al
 fallimento della Eurocatering S.r.l., tuttavia ha respinto la domanda
 di risarcimento del danno e di rimborso delle spese processuali;
     che  in  sede  di  reclamo  ex art. 22 l.f. la opposta Zanetti ha
 chiesto  che  venisse  dichiarata  la  inammissibilita'  del  reclamo
 poiche'  nel  caso di specie non ricorreva alcuna ipotesi che potesse
 giustificare il reclamo, non essendo  stata  la  Eurocatering  S.r.l.
 soccombente nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Trento;
                           O s s e r v a t o
     che  alla  luce  dell'evoluzione  giurisprudenziale in materia di
 rimborso delle spese di giudizio (e di responsabilita' aggravata), la
 condanna al rimborso delle spese  processuali  risulta  possibile  in
 ogni   procedimento,   abbia  questo  natura  ordinaria,  sommaria  o
 cautelare;
     che  in  materia   fallimentare   questo   principio   e'   stato
 recentemente  affermato  dalla  Corte  di  cassazione con sentenza 20
 novembre 1996 n. 10180  (in  Foro  it.  1997  I  1537)  la  quale  in
 particolare,  ha  chiaramente precisato che anche nella procedura per
 la declaratoria di fallimento (sia innanzi al Tribunale  che  innanzi
 alla Corte d'appello), il creditore istante (sussistendone ovviamente
 i  presupposti  di  legge)  puo' essere condannato al pagamento delle
 spese   sostenute   dal   debitore  per  la  sua  difesa  (e  quindi,
 interpretando l'orientamento stesso,  eventualmente  al  risarcimento
 dei  danni  per responsabilita' aggravata posto che tale domanda deve
 essere per necessita' formulata nel medesimo giudizio);
     che il  principio  esposto  nell'indicata  sentenza  si  pone  in
 dichiarato  contrasto con quanto in precedenza sostenuto dalla stessa
 Corte di cassazione (segnatamente con  sentenza  Cass.  13  settembre
 1985  n.    4685)  che  aveva  invece  espressamente  escluso che nel
 giudizio camerale instaurato per la declaratoria  di  fallimento,  il
 debitore  potesse  far  valere  la  pretesa  di  rimborso delle spese
 processuali;
     che il piu' recente orientamento giurisprudenziale (da intendersi
 come  "diritto  vivente")  appare  pienamente  condivisibile  essendo
 perfettamente   in  linea  con  l'evoluzione  legislativa  (ed  anche
 giurisprudenziale),   soprattutto   in   materia   di   provvedimenti
 cautelari;
     che l'affermazione del principio secondo cui il creditore istante
 puo'  essere  condannato  alla  rifusione  delle  spese sostenute dal
 debitore per la sua (vittoriosa) difesa in sede  di  istanza  per  la
 declaratoria  di  fallimento,  apre  per  necessita'  la  strada alla
 possbilita' che il medesimo debitore impugni (come nella  specie)  la
 pronuncia  resa  dal  tribunale  solo  in ordine alla questione delle
 spese;
     che  conseguentemente  se  il  sistema  delineato  dall'art.  22,
 secondo  comma,  legge fallimentare che attribuisce al solo creditore
 istante la possibilita' di reclamare il provvedimento negativo poteva
 apparire congruente (e costituzionalmente corretto)  nell'ipotesi  in
 cui  a  favore del debitore pur vittorioso non poteva essere disposto
 il rimborso delle spese  processuali,  tale  sistema  non  puo'  piu'
 apparire  ne' congruente ne' costituzionalmente corretto oggi che per
 condivisibile  orientamento  giurisprudenziale,   il   debitore   pur
 vittorioso   con   riferimento   alla   domanda  di  declaratoria  di
 fallimento, puo' vedere respinta la sua  domanda  di  rimborso  delle
 spese  di  lite  o  di  risarcimento  del  danno  per responsabilita'
 aggravata;
     che infatti gia' la  Corte  costituzionale,  con  sentenza  21-28
 maggio  1975,  n. 127, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
 dell'art.  22  L.F  nella  parte  in  cui  negava   al   fallito   la
 legittimazione  a  proporre reclamo contro la pronuncia del Tribunale
 che respingeva l'istanza per la dichiarazione di fallimento di  socio
 illimitatamente responsabile;
     che  gia'  tale  pronuncia  si collocava nell'ambito della tutela
 generale di tutti  i  soggetti  comunque  coinvolti  nella  procedura
 fallimentare  (e quindi anche del debitore che era stato con sentenza
 della  Corte  costituzionale  16  luglio  1970,   n.   142   ritenuto
 legittimato  a  proporre istanza di fallimento nei confronti di altri
 soggetti ritenuti suoi soci di fatto);
     che proprio alla luce della decisione della Corte  costituzionale
 n.  127/75  non appare pero' possibile interpretare estensivamente il
 disposto dell'art. 22 L.F. fino al punto di riconoscere,  sulla  base
 dell'attuale   dato   normativo,  al  debitore  la  legittimazione  a
 promuovere reclamo avverso il provvedimento del  tribunale,  che  pur
 rigettando  la  domanda di declaratoria di fallimento, tuttavia abbia
 respinto la sua domanda di rimborso delle spese processuali;
     che  infatti  la  pronuncia  della Corte costituzionale n. 127/75
 estende la legittimazione del debitore (fallito) alla sola ipotesi di
 reclamo avverso il provvedimento che aveva respinto la sua istanza di
 declaratoria di fallimento di soggetti ritenuti dal fallito suoi soci
 illimitatamente responsabili;
     che pertanto ad avviso della  Corte,  che  solleva  la  questione
 d'ufficio, la disposizione dell'art. 22 legge fallimentare che limita
 la  proposizione  del  reclamo  avverso  il provvedimento che rigetta
 l'istanza di declaratoria di fallimento al solo creditore  (oltreche'
 al  debitore  fallito  relativamente alla posizione di altri soggetti
 ritenuti soci di fatto) appare violare i principi costituzionali;
     che la questione viene sollevata con riferimento agli artt.  3  e
 24   della   Costituzione;   sotto   il  profilo  dell'art.  3  della
 Costituzione, perche' sembra sussistere una disparita' di trattamento
 ingiustificata in ragione del fatto che  in  base  alla  formulazione
 dell'art.  22  L.F., il creditore, che pure abbia visto respingere la
 sua istanza volta alla declaratoria di fallimento e per l'effetto sia
 stato  condannato  alla  rifusione  delle  spese  (in   ragione   del
 richiamato   e   condivisibile   orientamento  giurisprudenziale  che
 consente anche nella fase camerale la condanna alla  rifusione  delle
 spese a carico del soccombente) puo' proporre reclamo (anche sotto il
 solo  profilo  della condanna alla rifusione delle spese), laddove al
 debitore non sarebbe possibile proporre  reclamo  in  relazione  alla
 statuizione sulle spese;
     con   riferimento  all'art.  24  della  Costituzione  poiche'  la
 disposizione dell'art. 22 L.F. priverebbe  il  debitore  di  adeguati
 strumenti   di   difesa   in   ragione  dell'eventuale  non  corretta
 applicazione da parte del Tribunale del principio  della  soccombenza
 in  relazione  alle  spese processuali e di responsabilita' aggravata
 (applicabile anche alla procedura di declaratoria di fallimento);
     che  la  questione  di  legittimita'   costituzionale   sollevata
 d'ufficio   dalla  Corte,  appare  rilevante  nel  giudizio,  poiche'
 l'eventuale  rigetto  della  questione  renderebbe  inammissibile  il
 reclamo  proposto  dal  debitore  e  quindi  evidentemente renderebbe
 impossibile entrare  in  qualunque  modo  nel  merito  delle  domanda
 proposte dal debitore;
     che per completezza va osservato che il creditore non ha proposto
 alcuna  forma  di  reclamo  avverso il provvedimento del Tribunale di
 Trento che aveva respinto la sua istanza volta  al  fallimento  della
 Eurocatering S.r.l.;
     che  conseguentemente  alla  Corte  non  e' possibile entrare, in
 altro modo nel merito della questione;
                               P. Q. M.
   La Corte d'appello di Trento, d'ufficio, nel  giudizio  di  reclamo
 proposto ex art. 22 L.F. dalla Eurocatering S.r.l.;
   Dichiara  non  manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e
 24 della Costituzione e  rilevante  nel  giudizio,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  22  legge fallimentare nella
 parte in cui non consente al debitore di promuovere  reclamo  avverso
 il  provvedimento  del  tribunale  che  pur  respingendo l'istanza di
 fallimento proposta nei suoi confronti, abbia rigettato  (o  comunque
 non  accolto) la sua domanda di rimborso delle spese processuali e di
 risarcimento per responsabilita' aggravata proposta nei confronti del
 creditore;
   Sospende   il  giudizio  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte
 costituzionale;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della cancelleria si  provveda  alle  necessarie
 notificazioni  di  legge  alle parti, alla procura generale presso la
 Corte d'appello, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'  ai
 Presidenti dei rami del Parlamento.
    Trento, addi' 27 gennaio 1998
                         Il presidente: Luchini
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