N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1997- 27 maggio 1998

                                N. 420
  Ordinanza  emessa  il   5   marzo   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  27 maggio 1998) dal tribunale regionale giustizia
 amministrativa - sezione per la provincia di  Bolzano,  Êsul  ricorso
 proposto  da  Morelli  Corrado contro la Sovrintendenza scolastica di
 Bolzano ed altri.
 Istruzione pubblica -  Provincia  di  Bolzano  -  Insegnamento  nelle
    scuole  materne,  elementari e secondarie - Limitazione ai docenti
    della stessa madre  lingua  (italiana  o  tedesca)  degli  alunni,
    documentata  mediante  atto  notorio  o  dichiarazione sostitutiva
    dell'atto di notorieta' - Conseguente esclusione dalla graduatoria
    di insegnamento per la scuola di  lingua  tedesca  di  docente  in
    possesso  di  doppia  madre  lingua  e  dichiarante  in precedente
    graduatoria il possesso della madre lingua italiana  -  Violazione
    dei  principi  di  uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento
    della p.a.
 (D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 12, secondo comma, in relazione
    al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.24 del 17-6-1998 )
          IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul  ricorso  iscritto  al  n.
 546  del  registro  ricorsi  1995,  presentato  da  Morelli  Corrado,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Gianni  Lanzinger  con  domicilio
 eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, p.zza della Vittoria
 n. 7/3, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
   Contro sovrintendenza scolastica di Bolzano - Intendenza scolastica
 per  la  scuola  in  lingua  tedesca  della  provincia  di  Bolzano -
 Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  ex lege dall'Avvocatura dello
 Stato di Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso la  quale,  pure  per
 legge,  e' domiciliato, resistenti, e nei confronti Blaas Ulrich, non
 costituito;
   Per   l'annullamento   del   decreto   dd.   8   settembre    1995,
 dell'intendente    scolastico   dott.   Walter   Stifter   prot.   n.
 HB/HK/17723/7 - C4 - 95, con il quale il  ricorrente  veniva  escluso
 dalle  graduatorie  provinciali presso l'Intendenza scolastica per la
 scuola  in  lingua  tedesca;  di  ogni  altro  atto   presupposto   o
 conseguente;   e   per   la   reintegrazione   del  ricorrente  nelle
 graduatorie,   come   richiesto,   con    conseguente    assegnazione
 dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998 per le classi di
 concorso 039A, 059A, 060A.
   Visto  il  ricorso notificato il 23 novembre 1995 e depositato il 6
 dicembre 1995 con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  Sovrintendenza
 scolastica  di  Bolzano, dell'Intendenza scolastica in lingua tedesca
 della provincia di Bolzano, del Ministero della  Pubblica  istruzione
 dd. 9 dicembre 1995;
    Vista  l'ordinanza n. 163/96 dd 23 luglio 1996 di questo Tribunale
 con la  quale  e'  stata  respinta  la  domanda  di  sospensione  del
 provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;
   Vista la memoria prodotta;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  relatore  per  la  pubblica  udienza del 5 marzo 1997 il
 consigliere  Camilla  Behmann  Da  Giau  ed  ivi  sentita  l'avv.  G.
 Lanzinger per il ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                         Esposizione del fatto
 Morelli  Corrado  ricorre  all'intestato tribunale per l'annullamento
 del provvedimento con il quale e'  stato  escluso  dalle  graduatorie
 provinciali  presso  l'Intendenza scolastica per la scuola con lingua
 di  insegnamento  tedesca  e  per  la  propria  reintegrazione  nelle
 graduatorie,    come    richiesto,   con   conseguente   assegnazione
 dell'incarico di supplente per il triennio 1995-1998.  Il  ricorrente
 espone  di  aver  appreso  la  lingua  materna  (tedesco) e la lingua
 paterna (italiano) con perfetta padronanza fin dall'origine e di aver
 frequentato istituti scolastici sia italiani  che  tedeschi  sino  ai
 piu'  elevati  livelli.   Nell'anno 1992 aveva presentato domanda per
 l'inserimento nella graduatoria della  Sovrintendenza  scolastica  di
 Bolzano  per  il  triennio 1992-1995, per l'insegnamento nelle scuole
 con  lingua  di  insegnamento  italiana   ed   aveva   allegato   una
 dichiarazione  di  essere  di madrelingua italiana.  Successivamente,
 nel marzo dell'anno 1994,  revocando,  come  afferma,  la  precedente
 dichiarazione  di  essere  di madre lingua italiana, aveva presentato
 domanda alla Intendenza scolastica di Bolzano per  inserimento  nelle
 graduatorie   per   l'insegnamento   nelle   scuole   con  lingua  di
 insegnamento tedesca ed aveva allegato una dichiarazione  sostitutiva
 dell'atto  di notorieta', datata 21 aprile 1994 con firma autenticata
 dal Consolato generale d'Italia di Francoforte sul  Meno  (Germania),
 circa  il possesso di madrelingua tedesca.  In esito alla domanda gli
 veniva affidato incarico di una supplenza annuale per  l'insegnamento
 della  materia di geografia per l'anno scolastico 1994/1995.  in data
 21 febbraio 1995 presentava  all'Intendenza  scolastica  istanza  per
 inclusione  nelle  graduatorie  provinciali  per  il  conferimento di
 supplenza presso le  scuole  superiori  con  lingua  di  insegnamento
 tedesca   per   il  triennio  1996/1997/1998.     Successivamente  la
 Sovrintendenza scolastica di Bolzano,  su  richiesta  dell'Intendenza
 scolastica  comunicava a questa, con nota di data 18 agosto 1995, che
 il dottor Corrado Morelli "... risulta  regolarmente  iscritto  nelle
 graduatorie  per  le supplenze nelle scuole secondarie (sono indicate
 le diverse classi di concorso) della Sovrintendenza scolastica avendo
 prodotto domanda  in  data  21  febbraio  1992  (triennio  1992/1995)
 corredata   dalla   regolare   certificazione   del   possesso  della
 madrelingua italiana, resa in data 15 febbraio 1992 presso il  comune
 di   Latina".    In  conseguenza  di  tale  anomala  situazione  (due
 dichiarazioni contrastanti circa la propria madre lingua) il  Morelli
 veniva inserito con riserva nella graduatoria provinciale provvisoria
 per  il  conferimento di supplenze per l'insegnamento nelle scuole di
 lingua tedesca e, quindi, veniva disposta la sua esclusione.  Avverso
 il provvedimento l'interessato presentava ricorso  in  opposizione  e
 l'Intendente  scolastico  con provvedimento n. HB/HK/An/17723/7-C4-95
 dd. 8 settembre 1995 decretava la sua  esclusione  dalle  graduatorie
 provinciali  con  la  seguente motivazione: "accertato che il docente
 Morelli  Corrado  non  ha  potuto  produrre   la   dichiarazione   di
 madrelingua  tedesca  nella forma prescritta in quanto gia' nell'anno
 1992 ha dichiarato di essere in possesso della madre lingua italiana;
 constatato che il contenuto  della  dichiarazione  resa  in  data  15
 febbraio   1992   e'  in  netto  contrasto  con  il  contenuto  della
 dichiarazione resa in  data  21  aprile  1994".    Il  ricorrente  ha
 ritenuto  il  provvedimento  illegittimo  e vessatorio per i seguenti
 motivi:  I. - Eccesso di potere sotto  il  profilo  della  erronea  e
 contraddittoria motivazione - errore nei presupposti.  La motivazione
 del  provvedimento  impugnato  sarebbe viziata sotto un primo profilo
 perche' non corrisponderebbe al vero che il Morelli non abbia  potuto
 produrre  la  dichiarazione attestante il possesso della madre lingua
 tedesca, stante la relativa prova documentale in atti in ordine  alla
 sua   produzione.     Conseguentemente  sarebbe  frutto  di  semplice
 illazione anche l'assunto circa la impossibilita' per il  Morelli  di
 produrre la dichiarazione di madre lingua per aver egli dichiarato in
 precedenza di essere di madre lingua italiana.  La motivazione infine
 poggerebbe  su  di  un  assioma  indimostrato  secondo  il  quale  la
 dichiarazione  di  essere  di  madre  lingua  tedesca;  dichiarazione
 redatta  dopo  aver in precedenza fornito ad altra Amministrazione la
 diversa  dichiarazione  di   essere   di   madre   lingua   italiana,
 costituirebbe  un  atto inaccoglibile perche' contraddittorio.  II. -
 Violazione d.P.R. 31 agosto 1972  n.  670,  art.  19  -  d.P.R.    10
 febbraio 1983 n. 89, art. 12, anche con riferimento all'art. 97 della
 Costituzione,  e art. 10 dello Statuto di autonomia.  All'art. 19 del
 d.P.R.  n.  670/1972,  secondo  il  quale  in  provincia  di  Bolzano
 l'insegnamento  e'  impartito  da  docenti  di  madre lingua uguale a
 quella degli  alunni,  non  potrebbe  essere  data  l'interpretazione
 contenuta   nel   provvedimento   impugnato   secondo  la  quale  una
 dichiarazione relativa alla propria lingua madre  sia  poi  non  piu'
 modificabile.    Neppure  dal  contenuto  dell'art.  12 del d.P.R. n.
 89/1983 potrebbe dedursi la limitazione ritenuta dall'Amministrazione
 che, ove  fosse  condivisa,  porrebbe  i  docenti  in  uno  stato  di
 discriminazione, essendo costretti a rinunciare o all'affermazione di
 una  delle  proprie  madri  lingue  ovvero alla possibilita' di avere
 accesso ad un concorso.  III. - Violazione ed errata  interpretazione
 dell'o.m.  ministeriale 29 dicembre 1984 n. 371, artt. 3, 4 e 11.  Il
 Morelli si sarebbe adeguato al contenuto dell'o.m. richiamata;  tanto
 da  ottenere  l'incarico  di supplenza nell'anno scolastico 1994/1995
 presso un istituto di lingua tedesca ed essere  stato  ammesso  nelle
 relative   graduatorie   provinciali   per   il  triennio  1995/1998.
 L'esclusione  dalle  stesse,  come  operata  con   il   provvedimento
 impugnato,   non   e'   conseguente   all'applicazione   di   nessuna
 disposizione ministeriale.  IV. - Eccesso di  potere  per  violazione
 del  principio  di razionalita' e di pubblico interesse in materia di
 graduatorie e concorsi nel  pubblico  impiego.    Dovrebbe  ritenersi
 sussistere   il   diritto-potere  del  cittadino,  effettivamente  ed
 integralmente appartenente a due  culture  linguistiche,  di  poterle
 affermare  ed  utilizzare  entrambe,  anche a fini lavorativi, mentre
 contrasterebbe con il principio di razionalita' l'allontanamento  del
 ricorrente  dall'insegnamento in lingua tedesca cosi' come il divieto
 di accedervi per il futuro, considerato anche la piena  soddisfazione
 conseguente   all'insegnamento  effettuato  nella  scuola  di  lingua
 tedesca per un intero  anno  scolastico.    Infine  l'esclusione  del
 ricorrente  dall'insegnamento in lingua tedesca contrasterebbe con il
 pubblico  interesse  ad  usufruire  di  personale  dotato   di   alta
 qualificazione  professionale  e di perfette cognizioni linguistiche.
 Il ricorrente concludeva  per  l'annullamento  del  provvedimento  di
 esclusione  dalle graduatorie provinciali e per la sua reintegrazione
 nelle graduatorie con assegnazione dell'incarico di supplente per  il
 triennio 1995/1998 per le classi di concorso 039A, 059A, 060A.
                         Motivi della decisione
   Il   ricorso   contesta  la  legittimita'  della  esclusione  dalle
 graduatorie provinciali per il conferimento di  supplenza  presso  le
 scuole  con  lingua  di  insegnamento  tedesca  di un soggetto per il
 motivo che lo stesso non  sarebbe  stato  in  grado  di  produrre  la
 dichiarazione  di  lingua tedesca, nella forma prescritta, in quanto,
 in precedenza, aveva dichiarato di essere di madre lingua italiana.
    La normativa di riferimento, richiamata  anche  nel  provvedimento
 impugnato, e' la seguente:
   Art. 19, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente
 l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
 lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige secondo il quale:
 "Nella provincia di  Bolzano  l'insegnamento  delle  scuole  materne,
 elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna, italiana o
 tedesca,  degli  alunni  da  docenti  per  i  quali  tale  lingua sia
 ugualmente quella materna".
   Art. 12, secondo  comma,  del  d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89,
 contenente   l'approvazione  del  testo  unificato  dei  decreti  del
 Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre
 1981,  n.  761,  concernenti  le  norme  di  attuazione dello statuto
 speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento
 scolastico  in  provincia di Bolzano che, a sua volta, stabilisce che
 "Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e  docente
 delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana
 e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente
 della  seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti
 requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo  linguistico".  Ed
 ancora,  al  terzo  comma,  "...  l'accesso  alle  cattedre in lingua
 italiana ed a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie  delle
 localita'   stesse  e'  riservato  ai  cittadini  di  lingua  materna
 corrispondente".
   Infine l'art. 3, primo comma, dell'o.m. n. 371 del 29 dicembre 1994
 (concernente il conferimento al  personale  docente  delle  supplenze
 nelle  scuole  materne,  elementari  e  negli  istituti di istruzione
 secondaria ed artistica per il triennio 1995/98), in calce  al  quale
 e'  riportata  la  nota "1" che regola la materia per la Provincia di
 Bolzano e che  cosi'  dispone:  "Per  la  Provincia  di  Bolzano  gli
 aspiranti   .......      possono   presentare   distinte  domande  al
 Sovrintendente scolastico, ....... all'Intendente scolastico  per  le
 scuole in lingua tedesca, con l'obbligo di documentare l'appartenenza
 al gruppo linguistico.
   L'appartenenza  al gruppo linguistico e' riferita al possesso della
 lingua madre corrispondente,.............. possesso che  deve  essere
 documentato,  sia per gli aspiranti residenti in provincia di Bolzano
 e sia per quelli non residenti in detta provincia; con atto notorio o
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'".
   Con il primo motivo di ricorso  e'  stata  eccepita  la  erronea  e
 contraddittoria motivazione.
   In  effetti  e'  erronea l'affermazione contenuta nella motivazione
 del provvedimento impugnato "che il Morelli non ha potuto produrre la
 dichiarazione di madre  lingua  tedesca  nella  forma  prescritta  in
 quanto  gia' nell'anno 1992 ha dichiarato di essere in possesso della
 madre lingua italiana".
   Vero e' che il ricorrente ha in effetti prodotto  la  dichiarazione
 sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  essere  di  madre  lingua
 tedesca, assolvendo cosi' all'onere imposto dalla nota 1  all'art.  3
 della surriportata c.m. 371 del 29 dicembre 1994.
   La   motivazione   contrastata   poggia   altresi'   sull'ulteriore
 osservazione che il ricorrente in precedenza, nell'anno  1992,  aveva
 presentato alla Sovrintendenza scolastica una dichiarazione di essere
 di  madre  lingua italiana, dichiarazione nettamente contrastante con
 quella successiva di possesso di madre lingua tedesca.
    La questione, dunque, a prescindere dalla fondatezza  o  meno  del
 motivo di ricorso, necessita di una pronuncia circa la ammissibilita'
 delle  due dichiarazioni rese in epoca diversa dal ricorrente, ovvero
 se siano fra loro inconciliabili in quanto contraddittorie.
   La circostanza va riferita anche al contesto nel quale il  problema
 si presenta. Afferma la difesa erariale che la dichiarazione di madre
 lingua  costituisce  un  atto  irripetibile  e  non  modificabile  ad
 libitum, rappresentando una dichiarazione di scienza  e,  quindi,  di
 verita',  e cio' contrariamente alla dichiarazione di appartenenza ad
 un gruppo linguistico che riveste invece valore di  dichiarazione  di
 volonta'.    Aggiunge  che  lo  statuto  speciale  di autonomia, e la
 relativa norma di attuazione, disciplinano differentemente queste due
 situazioni riservando la prima al campo di  applicazione  in  materia
 scolastica ove appare necessario un insegnamento impeccabile sotto il
 profilo linguistico.
   L'assunto puo' essere solo in parte condiviso.
   L'art.  3  dell'o.m.  n.  371  del  29  dicembre  1994,  piu' sopra
 riportata e richiamata; che alla nota 1 si riferisce specificatamente
 alla  provincia  di  Bolzano,  stabilisce,  per  gli  aspiranti  alle
 supplenze,   "l'obbligo   di  documentare  l'appartenenza  al  gruppo
 linguistico. L'appartenenza al  gruppo  linguistico  e'  riferita  al
 possesso  della lingua madre corrispondente, .......possesso che deve
 essere  documentato  .......    con  atto  notorio  o   dichiarazione
 sostitutiva dell'atto di notorieta'".
   Dunque  il  concetto di appartenenza ad un gruppo linguistico viene
 assimilato a quello del possesso della lingua  madre  corrispondente,
 pur  non  essendo  espresso chiaramente se sussista differenza fra le
 due situazioni, mentre e' noto che la dichiarazione  di  appartenenza
 ad  un  gruppo  linguistico  e'  la conseguenza di una libera scelta,
 valida per il periodo di durata del censimento.
   Non e' neppure vero che l'essere di una determinata madre lingua  -
 ovvero il dichiararsi di una determinata madre lingua - comporti, con
 riferimento ad essa, una esclusiva capacita' linguistica.
   Vero  e',  al contrario, che, con particolare riferimento alle zone
 mistilingui, e' del tutto ipotizzabile il contemporaneo possesso  sia
 della  lingua  appresa  dalla  madre che di quella appresa dal padre,
 ovvero di due madri lingue.
   Ma se invece e' vero che la richiesta di dichiarazione di  possesso
 di  una  determinata  madre lingua e' determinata dalla necessita' di
 assicurare agli alunni insegnanti che siano in  possesso  delle  loro
 stesse  capacita'  linguistiche,  allora  non  si  puo'  escludere la
 possibilita' che la dichiarazione di possesso di una madre  lingua  -
 necessaria  per  insegnare  nelle  scuole  con insegnamento di quella
 madre lingua -  possa  coesistere  con  successiva  dichiarazione  di
 possesso   di   altra   madre  lingua,  corrispondente  a  quella  di
 insegnamento nella diversa scuola in cui si e' scelto di insegnare.
   Occorre ancora osservare che con dette norme, dettate in materia di
 ordinamento scolastico, e' stabilito che l'insegnamento e'  impartito
 da docenti della stessa madre lingua degli alunni.
   Al  riguardo  va  detto  che  ai  sensi dell'art. 19 - 3 comma, del
 d.P.R.   n. 670/1972  "L'iscrizione  dell'alunno  alle  scuole  della
 provincia  di  Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi
 ne fa le veci". Poiche' la norma non specifica che l'iscrizione degli
 alunni alla  scuola,  italiana  o  tedesca  che  sia,  presuppone  il
 possesso  da  parte degli stessi della lingua materna corrispondente,
 deve  ritenersi  che  agli  alunni   sia   consentito   di   chiedere
 l'iscrizione  nelle  scuole  con  lingua di insegnamento o italiana o
 tedesca - salvo accertamento della conoscenza della rispettiva lingua
 - a prescindere dal possibile possesso di  diversa  madre  lingua.  A
 cio'  consegue che un docente puo' trovarsi ad insegnare ad un alunno
 di diversa madre lingua; in contrasto con quanto  disposto  nell'art.
 19, primo comma del d.P.R.  n. 670/1972 piu' sopra riportato.
   In  altre  parole  per una corretta applicazione della norma di cui
 all'art. 19 del d.P.R. n.  670/1972  dovrebbe  essere  effettuato  un
 preventivo  esame  in  ordine alla effettiva madre lingua dei singoli
 alunni per poi  assegnare  a  ciascuno  di  essi  l'insegnante  della
 corrispondente lingua madre il che, oltre ad essere una soluzione del
 tutto  inapplicabile  ed  inapplicata, contrasterebbe altresi' con il
 contenuto dell'art.   12, piu' sopra  riportato,  secondo  il  quale,
 determinata  la  scuola - in lingua italiana o in lingua tedesca - ad
 essa devesi fare riferimento per la scelta  dei  docenti  che  devono
 essere di lingua materna corrispondente.
   In   conseguenza   e'   legittimo   il   dubbio  che  possa  essere
 disconosciuta la possibilita'  di  dichiararsi  in  possesso  di  una
 determinata  madre  lingua  e, in un momento diverso ed in un diverso
 contesto, di dichiararsi in possesso di altra madre lingua senza  che
 cio' possa comportare il sospetto di una dichiarazione falsa.
   Nelle  norme  citate  non e' specificato il concetto di madrelingua
 cosi' come inteso dal legislatore e  cosi'  non  e'  riconosciuta  la
 possibilita'  che siano possedute entrambe le capacita' linguistiche,
 sia quella italiana che quella tedesca e  che  la  dichiarazione  del
 possesso  di  una  madrelingua  (italiana  o  tedesca  che  sia, che,
 peraltro, puo'  essere  anche  non  veritiera)  escluda  il  possesso
 dell'altra madre lingua.
   In  definitiva la norma limita l'accesso al pubblico impiego, ed in
 particolare alla funzione di docente.
   Il  Collegio  ritiene  dunque  non  manifestamente   infondata   la
 questione  di costituzionalita' dell'art. 12, terzo comma del D.P. n.
 89/1983 in relazione all'art. 19, primo comma del d.P.R. n. 670/1972,
 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Poiche' la dedotta questione di legittimita' costituzionale  appare
 altresi' rilevante ai fini della decisione della controversia, appare
 doveroso  rimetterne la valutazione alla Corte costituzionale, previa
 sospensione del giudizio in corso.
                                 P.Q.M.
   Sospende il giudizio sul ricorso specificato in epigrafe;
   Dichiara d'ufficio non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e 97 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, terzo comma del  d.P.R.  n.  89/1983  in
 relazione  all'art  19,  primo  comma  del  d.P.R.  n.  670/1972;  in
 relazione all'art. 12, terzo comma del d.P.R. n. 89/1983;
   Dispone che a cura della segreteria siano trasmessi  gli  atti  del
 giudizio  alla Corte costituzionale, insieme alla presente ordinanza,
 e  che  quest'ultima  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle
 due Camere del parlamento.
   Cosi' deciso in Bolzano, nella camera  di  consiglio  del  5  marzo
 1997.
                       Il presidente f.f.: Weis
                                          L'estensore: Behmann Da Giau
 98C0644