N. 204 ORDINANZA 20 maggio - 3 giugno 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Pensioni Inps - Integrazione al minimo -
 Reddito  del  coniuge  dell'assicurato  -  Esclusione   del   diritto
 all'integrazione  nel  caso  di  persona  coniugata non legalmente ed
 effettivamente separata -  Criteri  e  limiti  reddituali  -  Analoga
 questione  gia'  dichiarata  non  fondata dalla Corte con sentenza n.
 127/1997 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, primo  comma,  lettera  b),
 convertito,  con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4,  comma  1,  come  modificato
 dall'art.  11,    comma  38,  legge 24 dicembre 1993, n. 537; legge 8
 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 14; legge 23 ottobre 1992, n. 421,
 art. 3, comma 1, lettera s)).
 
 (Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36,  primo  comma,  e  38,  secondo
 comma).
 
(GU n.23 del 10-6-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del combinato disposto:
 dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n.
 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e  sanitaria  e  per  il
 contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni  per vari settori
 della  pubblica  amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),
 convertito,  con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
 dell'art.  4, comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art. 4, comma 1)
 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  503  (Norme  per  il
 riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori privati e
 pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge  23  ottobre  1992,  n.
 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.
 2,  comma  14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
 pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art.  3,  comma  1,
 lettera  s),  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
 per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
 di   sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di  finanza
 territoriale); promosso con ordinanza emessa il  6  maggio  1997  dal
 pretore  di  Genova  nel  procedimento  civile vertente tra Lucia Dal
 Bianco  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),
 iscritta  al  n.  453  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  29,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento
 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 nel corso di un
 giudizio promosso dalla titolare di pensione diretta che chiedeva  la
 condanna   dell'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  a
 corrisponderle l'integrazione al trattamento minimo,  il  pretore  di
 Genova  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale delle
 norme che attribuiscono rilievo, ai fini del riconoscimento  di  tale
 integrazione,  al  reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo il
 diritto all'integrazione stessa nel caso di  persona  coniugata,  non
 legalmente  ed  effettivamente  separata, che sia titolare di redditi
 propri per un importo inferiore a due  volte  l'ammontare  annuo  del
 trattamento  minimo  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che
 sia tuttavia titolare di redditi, cumulati con quelli delconiuge, per
 un importo superiore a  quattro  volte  il  trattamento  minimo  (con
 elevazione  del  limite  a  cinque  volte il trattamento minimo per i
 lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre  1993  e
 fino al 31 dicembre 1994);
     che il pretore di Genova dubita che possa essere in contrasto con
 gli  artt.  3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma,
 della   Costituzione    avere    attribuito    rilievo,    ai    fini
 dell'integrazione  della  pensione  al trattamento minimo, ai redditi
 del coniuge e non solo ai redditi propri del titolare della pensione,
 e denuncia specificamente il combinato disposto: dell'art.  6,  primo
 comma,  lettera  b),  del  d.-l.  12  settembre  1983, n. 463 (Misure
 urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
 della  spesa  pubblica,  disposizioni per vari settori della pubblica
 amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  11  novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,
 comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art.  4, comma 1) del  decreto
 legislativo  30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
 sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma
 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
 dall'art.  11,  comma  38,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537
 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.    2,  comma
 14,   della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
 pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art.  3,  comma  1,
 lettera  s),  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
 per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
 di   sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di  finanza
 territoriale);
     che  il   giudice   rimettente   ritiene   che   il   trattamento
 pensionistico,  costituendo  un  prolungamento, a fini previdenziali,
 della retribuzione percepita in  costanza  del  rapporto  di  lavoro,
 debba  essere  proporzionato  alla  qualita'  e  quantita'  di lavoro
 prestato e debba assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita  dei
 lavoratori consentendo loro di mantenere il tenore di vita conseguito
 nel  corso  dell'attivita'  lavorativa (artt. 38, secondo comma, e 36
 Cost.). L'istituto dell'integrazione della  pensione  al  trattamento
 minimo  sarebbe diretto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle
 esigenze di  vita  quando  il  calcolo  della  pensione  in  base  ai
 contributi   accreditati  risulti,  in  mancanza  di  altri  redditi,
 inferiore  al  necessario;   tale   istituto   non   avrebbe   natura
 assistenziale,  bensi'  previdenziale,  sicche'  la valutazione dello
 stato di bisogno o di non abbienza  dovrebbe  essere  effettuata  con
 riferimento al singolo lavoratore e non al suo nucleo familiare;
     che,  ad avviso del pretore di Genova, le disposizioni denunciate
 determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  una
 palese irrazionalita' ed una ingiustificata disparita' di trattamento
 tra titolari di pensione diretta con identica posizione contributiva,
 i  quali  percepirebbero  o  meno  l'integrazione  della  pensione al
 trattamento minimo a seconda del reddito del coniuge,  senza  che  si
 tenga in alcun modo conto dei redditi dell'intero nucleo familiare in
 relazione  al  numero di persone che lo compongono. Inoltre sarebbero
 favorite le famiglie di  fatto  e  le  separazioni  tra  coniugi,  in
 violazione   dell'obbligo  di  agevolare  con  misure  economiche  la
 formazione della famiglia (art. 31, primo comma, Cost.);
     che si e'  costituito  in  giudizio  l'Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale,  chiedendo  che  la  questione, analoga a quella
 decisa con la sentenza n. 127 del 1997, sia dichiarata non fondata;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, ricordando la sentenza n. 127 del  1997  e  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile.
   Considerato   che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
 analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata  con
 riferimento  ai medesimi parametri dallo stesso pretore di Genova, e'
 stata dichiarata non fondata (sentenza n. 127 del 1997);
     che l'integrazione della pensione al minimo non  costituisce  una
 maggiorazione  stabile  e  permanente  del  trattamento pensionistico
 calcolato in base ai contributi versati  ed  agli  anni  di  servizio
 prestato,  bensi' una prestazione eventuale e variabile nel tempo che
 integra  un  intervento  solidaristico  diretto  a  far  fronte  alle
 esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; in
 relazione  a tale caratteristica esso e' determinato dal legislatore,
 che  puo',  tenendo  conto  delle  risorse  finanziarie  disponibili,
 condizionare  l'attribuzione  e  l'ammontare  dell'integrazione della
 pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e  della  sua
 famiglia,  senza  che  ne  risultino  violati gli artt. 38 e 36 della
 Costituzione;
     che, nel prevedere un intervento  solidaristico  integrativo,  il
 legislatore  ha,  non  irragionevolmente,  considerato il reddito dei
 coniugi, sui  quali  solitamente  gravano  gli  oneri  relativi  alle
 esigenze  di  vita  della  famiglia,  ed ha determinato l'importo dei
 redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente
 superiore a quella dei redditi propri del pensionato che  determinano
 analoga esclusione;
     che  l'ordinanza  di rimessione non prospetta profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli gia' esaminati da questa  Corte,  sicche'  la
 questione  nuovamente sollevata deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto:  dell'art.  6, primo comma,
 lettera b) del d.-l. 12 settembre 1983, n.  463  (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione   e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.  638;  dell'art.  4,
 comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
 il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori  privati  e
 pubblici,  a  norma  dell'articolo  3 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.
 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma  del  sistema
 pensionistico  obbligatorio  e  complementare); dell'art. 3, comma 1,
 lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
 per  la  razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
 di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
 territoriale);  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 31, primo
 comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,  dal
 pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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