N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 1998
N. 27 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 giugno 1998 (della regione Piemonte) Enti pubblici - Enti lirici - Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), legge n. 59/1997 - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di diffusione dell'arte musicale e di formazione professionale dei quadri artistici - Eccesso di delega per l'eliminazione della previa intesa con le regioni e i comuni interessati. (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, art. 6, comma 1). (Cost., artt. 76, 97, 117 e 118).(GU n.27 del 8-7-1998 )
Ricorre la regione Piemonte in persona del presidente della Giunta regionale, on.le Enzo Ghigo, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 3-24746 del 2 giugno 1988, rappresentato e difeso, in virtu' di delega a margine al presente ricorso, dall'avv. Giovanni Scollo e dall'avv. Enrico Romanelli, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5. Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 recante "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 13 marzo 1997, n. 59", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte prima, n. 105 dell'8 maggio 1998. Premesso in fatto 1. - Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in attuazione dell'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha dettato "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato". In particolare, l'art. 1 del detto decreto legislativo prevedeva che "Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto". La definizione di ente "di prioritario interesse nazionale" era data dal successivo art. 2 dello stesso decreto, che contemplava nella categoria: a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; b) gli altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attivita' di rilevante interesse nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali. L'individuazione degli enti di prioritario interesse nazionale, di cui alla categoria residuale della lettera b) , del comma 1, dell'art. 2, era rimessa all'"autorita' competente di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati". Le finalita' delle fondazioni in cui erano destinati ad essere trasformati gli enti musicali di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, venivano individuate dal successivo art. 3, in: diffusione dell'arte musicale; formazione professionale dei quadri artistici; educazione musicale della collettivita'; gestione dei teatri loro affidati; organizzazione di spettacoli lirici, di balletto o concerti. 2. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, ha conferito al Governo una nuova delega "per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". In particolare, l'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, ha delegato il Governo ad emanare (entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), uno o piu' decreti legislativi diretti a "riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale". Nell'attuazione della delega legislativa conferitagli, il Governo era vincolato, dall'art. 14, della stessa legge n. 59, del 1997, oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui finanziamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche. 3. - Richiamandosi alla delega di cui alla menzionata legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 recante "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 13 marzo 1997, n. 59", oggetto della presente impugnazione. Tale decreto, in particolare, ha disposto la trasformazione in fondazione, con la conseguente acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato, degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (art. 1), ed ha , con l'art. 6, introdotto una serie di modifiche sostanziali al precedente decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che aveva gia' disciplinato la materia. In particolare, per effetto di quanto disposto dall'art. 6, del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134: viene meno sia nella rubrica che nel comma 1, dell'art. 2,del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, il riferimento agli enti "di prioritario interesse nazionale" (comma 1, lett. a e b); nella medesima lett. b, del comma 1, dell'art. 2, del d.lgs. 29 giugno 1996. n. 367, viene fatto rinvio ad un provvedimento da emanarsi dalla competente autorita' di Governo per l'inviduazione degli "altri enti operanti nel settore musicale", sulla base di criteri previamente definiti dalla stessa Autorita' senza che sia prevista alcuna intesa con la conferenza unificata Stato, regioni e citta', con soppressione del regime di intesa previsto dal testo originario della medesima norma (lett. c); abrogazione del comma 2, dell'art. 2, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, che prevedeva che gli enti di prioritario interesse nazionale dovessero essere individuati d'intesa con le regioni e sentiti i comuni interessati, facendo cosi' venir meno ogni criterio per l'individuazione degli enti "di prioritario interesse nazionale (lett. d). 4. - In conseguenza di quanto sopra esposto, il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. come novellato dal successivo d.lgs. 23 aprile l998, n. 134, estende il proprio ambito di operativita' a tutto il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed esclude del tutto il ruolo che, nel suo testo originario, riconosceva alle regioni, nell'individuazione degli "altri enti operanti nel settore musicale", da assoggettare al regime da esso dettato. La disciplina teste' richiamata e' gravemente lesiva delle attribuzioni regionali, ed e' illegittima per violazione degli artt. 76, 97 e 117-118 della Costituzione. Premesso in diritto 5. - Il decreto legislativo impugnato e' illegittimo, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione, In effetti, esso e' stato emanato sulla base di una norma di delega (l'art. 11, comma 1, lett. b, della legge n. 59 del 1997), il cui ambito di applicazione era in generale quello del riordino degli enti pubblici, ancorche' la materia degli enti musicali fosse stata gia' specificamente coperta dalla delega prevista dall'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sebbene a tale delega il Governo avesse dato attuazione con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il provvedimento oggetto del presente giudizio di legittimita', emanato con uso forzato della delega contenuta nella legge 59 del 1997, appare come atto d'imperio del Governo, volto ad eliminare l'esigenza della previa intesa con le regioni, e della considerazione dei comuni interessati, secondo il principio che era stato esattamente posto dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nel suo testo non novellato: deve concludersi quindi che il Governo ha fatto uso distorto del potere legislativo delegato conferitogli. 6. - Peraltro, l'esigenza della previa intesa con le regioni deriva dall'appartenenza di vari profili interessati dalla disciplina del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 (sia nel testo originario che in quello cosi' novellato) alla competenza normativa regionale di cui all'art. 117 della Costituzione (ed alle correlate funzioni amministrative regionali di cui all'art. 118 Cost.). In effetti, come si e' visto,le fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti musicali sono chiamate a svolgere (dall'art. 3 del d.lgs. n. 367/1996) una serie di funzioni, fra le quali, alcune delle piu' significative, rientrano nel quadro delle competenze legislative ed amministrative regionali. In particolare, appare evidente che la diffusione dell'arte musicale e piu' ancora la formazione professionale dei quadri artistici rientra nell'ambito delle competenze regionali in materia di "istruzione artigianale e professionale"; ne' puo' ritenersi che la parziale concorrenza con materia di competenza statale sia di per se' sufficiente a sopprimere la competenza regionale. Puo' al riguardo ricordarsi come codesta ecc.ma Corte abbia riconosciuto la legittimita' costituzionale di legge della regione Piemonte in materia di impiego sperimentale di detenuti in regime di semiliberta' o ammessi al lavoro esterno in lavori socialmente utili, in quanto, pur riferendosi a soggetti sottoposti all'ordinamento penitenziario, senza interferire con quest'ultimo, si riconnetteva a finalita' appartenenti alla competenza regionale ex art. 117 Cost., quali la tutela ambientale e l'istruzione professionale (Corte costituzionale, 2 gennaio 1990, n. 2). Analoghe considerazioni vanno poi svolte per le funzioni in materia di diffusione dell'arte musicale e di educazione dell'arte musicale, che appartengono al novero delle attivita' di promozione educativa e cultura, che, in quanto attinenti precipuamente alla collettivita' regionale, sono state riconosciute alle regioni dall'art. 49 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (e che nell'ambito della specifica competenza regionale, di cui all'art. 49, primo comma, d.P.R. n. 616/1977, rientrino anche le attivita' musicali, non e' dato dubitare, giacche' espressamente il secondo comma di tale disposizione prevedeva una legge di riforma (da emanare entro il 31 dicembre 1979), per regolare le "funzioni delle regioni ... in ordine alle attivita' .. musicali". Infine, la gestione dei teatri affidati alle fondazioni musicali incide sulla competenze regionali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (cosi' come si evincono dall'art. 48 del citato d.P.R. n. 616/1977), oltre che con quelle di cui all'art. 19, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142. Peraltro, tenuto conto di tali competenze regionali, e del contenuto delle funzioni affidate alle fondazioni anche con riferimento alla gestione dei teatri, la completa estromissione della regione, e l'esclusione del regime di intesa con essa, finisce per risolversi in una violazione di uno degli stessi principi-guida previsto dalla legge di delega sulla base della quale il decreto legislativo impugnato e' stato emanatao: quello di ci alla lett. e) dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997, che richiama la necessita' di garantire il miglior utilizzo delle strutture impiantistiche, (e quindi determina anche la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.).
Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittimo il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 recante "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a norma dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 13 marzo 1997, n. 59", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, parte prima, n. 105 dell'8 maggio 1998, ed in particolare il suo art. 6, comma 1, per violazione degli artt. 76, 97 e 117-118 Cost., con ogni provvedimento conseguenziale. Roma, addi' 5 giugno 1998 Avv. Giovanni Scollo - avv. Enrico Romanelli 98C0717