N. 16 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 giugno 1998

                                N.  16
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il
 18 giugno 1998 (della regione Piemonte)
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Recupero  di  rifiuti  -  Rifiuti   non
    pericolosi  sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli
    artt. 31 e 33 del  d.lgs.  n.  22  del  1997  -  Individuazione  -
    Emanazione   di   apposito   decreto,   da   parte   del  Ministro
    dell'ambiente -  Omessa,  previa  consultazione  della  Conferenza
    permanente per i rapporti Stato-Regioni - Lesione delle competenze
    regionali   in  materia  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte
    costituzionale n. 343 del 1991, n. 382 del 1990 e n. 744 del 1988.
 (Decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente di Roma).
 (Cost., art. 117, art. 118, l. 23 agosto 1988, n. 400, art. 12, comma
    5, lett. b)).
(GU n.32 del 12-8-1998 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni  della  regione  Piemonte  in
 persona  del  vice  presidente  della  Giunta regionale, avv. Gaetano
 Majorino, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 65-24737
 del 1 giugno 1998, rappresentato  e  difeso  (in  virtu'  di  procura
 speciale  autenticata  dal  notaio  Renato  Pini di Carmagnola, del 1
 giugno 1998, rep. 45327), dall'avv.  Irma  Lima  e  dall'avv.  Enrico
 Romanelli,  e  presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato
 in Roma, via Cosseria, n 5;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona
 dell'on.   Presidente del Consiglio pro-tempore  domiciliato  per  la
 carica  in  Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale
 dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;
   In relazione al d.m. (Ministero  dell'ambiente)  5  febbraio  1998,
 "Individuazione  dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
 semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs.   5
 febbraio  1997,  n.  22"  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale parte prima, n. 88, del 16 aprile 1998).
                           Premesso in fatto
   1. - Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 fra  le  funzioni  trasferite
 alle  regioni  ha  compreso  quelle  concernenti la programmazione di
 interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e
 la  disciplina  della  raccolta,  trasformazione  e  smaltimento  dei
 rifiuti solidi urbani e industriali.
   In  particolare,  l'art.  101,  lett.  b)  del  d.P.R  616/1977  ha
 trasferito alle regioni le funzioni  amministrative  gia'  esercitate
 dagli  organi  centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene
 del  suolo  e  dell'inquinamento  atmosferico,  idrico,  termico   ed
 acustico,  compresi  gli  aspetti  igienico  sanitari delle industrie
 insalubri.
   2. - Il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che ha dettato  la  prima
 disciplina  organica  dei rifiuti in Italia, attuando, inter alia, la
 direttiva CEE n. 75/442 del consiglio, del 15 luglio  1975,  all'art.
 6,  conferisce  alle  regioni  importanti  competenze  in  materia di
 servizi di smaltimento dei rifiuti, per il loro trattamento, e per il
 loro stoccaggio, sia temporaneo che  definitivo  dei  rifiuti.  Altre
 competenze   in   materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  sono  anche
 attribuite alle regioni  dal  d.l.  31  agosto  1987,  n.  361,  come
 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
   3.  -  Il  d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
 direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
 94/62/CE sugli imballaggi e sui  rifiuti  di  imballaggio",  all'art.
 31,  detta la disciplina in materia di determinazione delle attivita'
 e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione  alle  procedure
 semplificate.  In particolare, il comma 2 di tale art. 31 prevede che
 il Ministro dell'ambiente fissi  con  propri  decreti  i  tipi  e  le
 quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita'
 di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori
 nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di  recupero  di
 cui all'allegato sono sottoposte alle procedure semplificate previste
 dai successivi artt. 32 e 33.
   4.  - Il successivo art. 32 dello stesso d.lgs. 5 febbraio 1997, n.
 22  riguarda,  in  particolare,  l'autosmaltimento  dei  rifiuti  non
 pericolosi  (attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
 effettuate nel luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi),  il  cui
 esercizio  e' autorizzato "a condizione che siano rispettate le norme
 tecniche e le prescrizioni specifiche adottate al sensi dei commi  1,
 2  e 3 dell'art. 31 ... decorsi novanta giorni dalla comunicazione di
 inizio  di  attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente"
 (comma  1).    Ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art. 32 del
 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le norme  tecniche  per  le  procedure
 semplificate  devono  contenere.  "a)  il  tipo,  la  quantita', e le
 caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo  di  provenienza
 dei  rifiuti;  c)  le  condizioni  per la realizzazione e l'esercizio
 degli  impianti;  d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
 e) la qualita' delle emissioni nell'ambiente".
   5. - In base all'art. 18, comma 2, lett. a) del d.lgs.  5  febbraio
 1997,  n.  22,  e' di competenza dello Stato, "l'adozione delle norme
 tecniche per la gestione dei rifiuti, dei  rifiuti  pericolosi  e  di
 specifiche   tipologie  di  rifiuti,  nonche'  delle  norme  e  delle
 condizioni per l'applicazione delle  procedure  semplificate  di  cui
 agli artt.  31, 32 e 33".
   6.  -  Sono  invece, fra l'altro, di competenza regionale, ai sensi
 dell'art. 19 dello stesso decreto legislativo:
     b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei  rifiuti,
 ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani, anche
 pericolosi...;
     d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la  gestione
 dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche
 degli impianti esistenti;
     e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
 e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
     i) la promozione della gestione  integrata  dei  rifiuti,  intesa
 come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo,
 il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
     l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione dei rifiuti
 ed al recupero degli stessi;
     m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare  alla
 comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33.
   7.  -  Con  il decreto ministeriale (Min. ambiente) 5 febbraio 1998
 oggetto del presente ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni,  sono
 state  adottate  le  regole  per  l'individuazione  dei  rifiuti  non
 pericolosi sottoposti alle procedure  semplificate  di  recupero,  ai
 sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
 22,  senza che le regioni fossero interpellate, nemmeno attraverso la
 conferenza Stato - regioni, ancorche' fossero  coinvolte  materie  di
 competenza regionale
                              In diritto
   8.  -  Il  decreto  ministeriale  impugnato incide illegittimamente
 sulle  attribuzioni  della  regione  ricorrente.  In  effetti   esso,
 ancorche'  estrinsecazione  delle  funzioni  statali  di  indirizzo e
 coordinamento, e sebbene espressamente previsto da  una  disposizione
 di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  viene  ad incidere sulle competenze regionali in materia di
 rifiuti.
   E, conseguentemente, presupponeva, per poter essere  legittimamente
 adottato,   quantomeno   la  previa  consultazione  della  conferenza
 permanente per i rapporti Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12, comma
 5, lett.  b) della stessa legge n. 400.
   9.  -  Giova   osservare,   ai   fini   dell'individuazione   della
 fattispecie,  che  e' lo stesso, gia' menzionato art. 18 del d.lgs. 5
 febbraio 1997, n. 22, sulla base del quale il  decreto  impugnato  e'
 stato emanato, a sottoporre "le norme regolamentari e tecniche di cui
 al comma 2" (fra le quali rientrano appunto quelle recate dal decreto
 impugnato)  all'adozione "ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di
 concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianto e della sanita' ...", in quanto esercizio del  potere
 regolamentare dello Stato.
   10.  -  Trattandosi di potere regolamentare dello Stato, non poteva
 essere legittimamente esercitato, li' dove, come nel caso di  specie,
 rimaneva  coinvolta  una  competenza  regionale, senza che le regioni
 fossero chiamate ad esprimere il proprio parere,  quantomeno  tramite
 la conferenza Stato/regioni. Conseguentemente, essendo stato impedito
 alle  regioni  di  esprimere il proprio parere, tramite la conferenza
 Stato/regioni, si e' posto in essere un conflitto di attribuzioni, ai
 sensi degli artt. 39 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   11. - Va incidentalmente ricordato (ai  fini  della  individuazione
 dei  presupposti  per  sollevare  il  conflitto  di attribuzione) che
 codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia'  avuto  moto   di   riconoscere   la
 riconducibilita'   della   materia   dello  smaltimento  dei  rifiuti
 all'ambito  delle  competenze  regionali  ex  artt.  117-118  (v.  ad
 esempio,   Corte  costituzionale,  15  luglio  1991,  n.  343;  Corte
 costituzionale 31 luglio 1990, n. 382, nonche'  Corte  costituzionale
 30  giugno  1988,  n.  744,  relativa  a  conflitto  di  attribuzione
 sollevato dalla regione Lombardia).
   Tutto cio' premesso e rienuto, si chiede: "Piaccia all'ecc.ma Corte
 dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato   emanare   la   disciplina
 regolamentare   per   l'individuazione  dei  rifiuti  non  pericolosi
 sottoposti alle procedure semplificate di recupero,  ai  sensi  degli
 artt.  31  e  33  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22,
 esautorando completamente  le  competenze  regionali  in  materia  di
 rifiuti,  e  comunque  senza la previa consultazione della conferenza
 permanente Stato-regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto
 1988, n. 400.  Piaccia  quindi  a  codesta  ecc.ma  Corte  dichiarare
 illegittimo e nullo il decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio
 1998,  recante ''Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
 alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33
 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22''  (pubblicato  nel
 supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, parte prima n. 88, del
 16 aprile 1998).
   Con ogni effetto consequenziale".
     Roma, addi' 11 giugno 1998
                 Avv. Irma Lima - Avv. Enrico Romanelli
 98C0718