N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1998
N. 489 Ordinanza emessa il 23 marzo 1998 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento penale a carico di M.E. ed altri Processo penale - Procedimento, nella specie, dinanzi al tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o ricusato - Impossibilita' di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello piu' vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale. (C.P.P. 1988, art. 43, cpv.). (Cost., art. 25).(GU n.27 del 8-7-1998 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Emette la seguente ordinanza sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal p.m. e sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p. in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio; O s s e r v a Va esaminata preliminarmente la seconda questione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati - ha gia' trasmesso a quest'ufficio n. 30 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. E' stata infatti sufficiente una istanza di riesame perche' i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso. La sistematica rimessione a questo ufficio di tutti i gravi processi con iniziali misure coercitive, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio dei giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale, con inevitabili ulteriori stress e traumi psicologici, e consente allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso. Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43, capoverso c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la rimessione dei processi ad altro ufficio ad ipotesi di comprovata eccezionalita' e, in conseguenza, consenta che le stesse rimessioni acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della routine, si da essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari. Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini della competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi fare luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/1953. La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal p.m. rimane, allo stato, assorbita da quella di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p. Letti gli articoli 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, capoverso c.p.p. nella parte in cui non prevede che la rimessione dei processi ad altro ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al primo comma, sia del tutto eccezionale e non escluda che la stessa rimessione acquisisca la sistematicita' della routine, si' da verificarsi in tutti i processi nei quali si pongono questioni di misure cautelari personali; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Dispone che alla presente ordinanza vengano allegati gli elenchi dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sia in fase di dibattimento che in fase di udienza preliminare. Messina, addi' 23 marzo 1998 Il presidente: Romano 98C0739