N. 489 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1998

                                N. 489
 Ordinanza  emessa  il  23 marzo 1998 dal tribunale per i minorenni di
 Messina nel procedimento penale a carico di M.E. ed altri
 Processo penale - Procedimento, nella specie,  dinanzi  al  tribunale
    per  i minorenni - Giudice astenuto o ricusato - Impossibilita' di
    sostituzione  con  altro  magistrato  dello   stesso   ufficio   -
    Rimessione  del  procedimento al giudice egualmente competente per
    materia con sede nel capoluogo del distretto  di  Corte  d'appello
    piu'  vicino  - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento
    solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione  del  principio
    del giudice naturale.
 (C.P.P. 1988, art. 43, cpv.).
 (Cost., art. 25).
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Emette  la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  di  incompetenza
 territoriale sollevata dal p.m. e  sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  43,  comma  2  del  c.p.p.  in riferimento
 all'art. 25, primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio;
                             O s s e r v a
   Va  esaminata  preliminarmente  la  seconda  questione  che  appare
 pregiudiziale  rispetto  alla  prima. Al riguardo si premette che, in
 seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti
 alla incompatibilita' a partecipare  al  dibattimento  o  all'udienza
 preliminare  dei  magistrati  che si siano pronunziati in ordine alle
 misure cautelari personali coercitive, il tribunale per  i  minorenni
 di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli
 magistrati   togati  -  ha  gia'  trasmesso  a  quest'ufficio  n.  30
 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne,  praticamente
 tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita'
 riguardo  ai  quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia
 cautelare. E'  stata  infatti  sufficiente  una  istanza  di  riesame
 perche'  i  residui  altri due magistrati divenissero incompatibili a
 giudicare il caso.
   La sistematica  rimessione  a  questo  ufficio  di  tutti  i  gravi
 processi  con  iniziali  misure coercitive, nessuno escluso, pendenti
 presso il tribunale per i minorenni di Reggio  Calabria  finisce  per
 violare il principio dei giudice naturale sancito dall'art. 25, primo
 comma  della  Costituzione.  Il  che  acquista  maggiore  rilevanza e
 gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in  quanto  fa  si'
 che  l'imputato  minorenne  debba  essere giudicato fuori del proprio
 territorio  e  del  proprio contesto socio-culturale, con inevitabili
 ulteriori  stress  e  traumi  psicologici,  e  consente  allo  stesso
 imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del
 riesame  (da  proporre  o  non  proporre  a seconda che voglia o meno
 spostare la sede del giudizio), il giudice che  ritiene  a  se'  piu'
 vantaggioso.
   Si  ritiene,  pertanto,  che  la  disposizione  di cui all'art. 43,
 capoverso c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a  situazioni
 di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con
 l'art.  25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non limiti la
 rimessione dei processi ad altro ufficio  ad  ipotesi  di  comprovata
 eccezionalita'  e,  in conseguenza, consenta che le stesse rimessioni
 acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della  routine,  si
 da  essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure
 cautelari.
   Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni  che  precedono
 la questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente
 infondata   ed   e'  altresi'  rilevante  ai  fini  della  competenza
 territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi fare luogo
 agli incombenti di cui alla legge n. 87/1953.
   La questione relativa all'incompetenza territoriale  sollevata  dal
 p.m.   rimane,  allo  stato,  assorbita  da  quella  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p.
   Letti gli articoli 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  43,  capoverso  c.p.p.  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che la rimessione dei processi ad altro
 ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al  primo  comma,  sia  del
 tutto  eccezionale  e non escluda che la stessa rimessione acquisisca
 la sistematicita' della  routine,  si'  da  verificarsi  in  tutti  i
 processi   nei   quali  si  pongono  questioni  di  misure  cautelari
 personali;
   Sospende il giudizio in corso e dispone la  immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui
 viene  data  lettura  all'odierno  dibattimento,  sia notificata alle
 parti, al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento
   Dispone  che  alla  presente ordinanza vengano allegati gli elenchi
 dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per  i  minorenni  di
 Reggio  Calabria  sia  in fase di dibattimento che in fase di udienza
 preliminare.
     Messina, addi' 23 marzo 1998
                         Il presidente: Romano
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