N. 220 ORDINANZA 1 - 19 giugno 1998

 
 
 
 Giudizio  sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Pretore  di  Brescia  e
 Parlamento - Contestazione alla Corte costituzionale della privazione
 di  effettivita'  del  giudizio  del  conflitto  di  attribuzione tra
 autorita' giudiziaria e potere legislativo  attraverso  l'impedimento
 dello svolgimento del giudizio di merito - Configurazione del ricorso
 come  strumento di riesame dell'ordinanza n. 278 del 1997 della Corte
 eventualmente rivolto al suo annullamento - Non impugnabilita'  delle
 decisioni  della  Corte  -  Inesistenza  di  materia  di conflitto di
 spettanza alla competenza della Corte - Inammissibilita'.
 
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  promosso  dal  pretore di Brescia nei confronti
 della Corte costituzionale, sorto a seguito dell'ordinanza n. 278 del
 1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile
 il conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato  proposto  dallo
 stesso  pretore  di  Brescia  nei  confronti  delle  due  Camere  del
 Parlamento, con ricorso depositato il 24 ottobre 1997 ed iscritto  al
 n. 82 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che il  pretore  di  Brescia  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Corte
 costituzionale, in relazione all'ordinanza 25 luglio  1997,  n.  278,
 con  la  quale  e'  stato  dichiarato  inammissibile  il  ricorso per
 conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  proposto  dal
 medesimo  pretore  nei confronti delle due Camere del Parlamento, con
 riferimento all'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre
 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),  e
 all'art.   1,   comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608
 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l.  1 ottobre  1996,
 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
 utili,   di   interventi   a  sostegno  del  reddito  e  nel  settore
 previdenziale);
     che il ricorrente, riconosciuta  la  competenza  esclusiva  della
 Corte  costituzionale  a decidere sull'ammissibilita' del conflitto a
 suo tempo  sollevato  e  precisato  di  non  chiedere  l'annullamento
 dell'ordinanza  della  Corte  stessa  - a meno che questa non ritenga
 autonomamente di doverla revocare -, precisa di contestare alla Corte
 di aver privato ... di effettivita'  il  giudizio  per  conflitto  di
 attribuzione   tra   autorita'   giudiziaria  e  potere  legislativo,
 essendosi  impedito,   per   motivi   non   inerenti   alla   stretta
 ammissibilita',  lo  svolgimento  del  giudizio  di merito, mentre il
 giudizio di ammissibilita' del conflitto e', ai sensi della legge  11
 marzo  1953, n. 87, limitato all'esame di pochi, essenziali elementi:
 la configurabilita' degli organi  in  conflitto  quali  poteri  dello
 Stato;   la   sussistenza   di  un  conflitto  in  atto,  di  rilievo
 costituzionale; l'esistenza delle attribuzioni costituzionali che  si
 assumono violate e la loro appartenenza al potere ricorrente;
     che  il  pretore  chiede  alla  Corte  di "risolvere il conflitto
 proposto, dichiarando che spetta all'Autorita' giudiziaria il  potere
 di  ricorrere  contro  il legislatore per conflitto di attribuzione",
 anche  se  risulti  contestualmente  possibile  sollevare   questioni
 incidentali  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  ritenuta
 invasiva  delle  attribuzioni  del  potere giudiziario, essendo i due
 strumenti di garanzia costituzionale "concorrenti e non antagonisti".
   Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto  comma,  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' ora chiamata a deliberare
 in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso proposto
 nei   suoi   riguardi,   in  relazione  all'ordinanza  suddetta,  sia
 ammissibile in quanto esista  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
 risoluzione spetti alla sua competenza;
     che  la  Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 278 del 1997, ha
 ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti legislativi
 evidentemente  inidonei  a  ledere  la   sfera   delle   attribuzioni
 costituzionali  del  giudice  ricorrente,  recando esclusivamente una
 disciplina sostanziale di diritti in  materia  pensionistica  e,  per
 un'altra  parte,  norme, disciplinanti direttamente l'esercizio della
 giurisdizione, di cui il giudice e' chiamato o puo' essere chiamato a
 fare applicazione  per  definire  giudizi  innanzi  a  se'  pendenti,
 cosicche'  "per  l'eventualita'  che  il  giudice stesso dubiti della
 legittimita' costituzionale delle  norme  medesime  (anche  sotto  il
 profilo della possibile lesione della propria sfera di attribuzioni),
 l'ordinamento  appresta un rimedio diverso dal conflitto, vale a dire
 la   questione   incidentale    di    legittimita'    costituzionale,
 eventualmente  sollevata dal giudice d'ufficio a norma degli articoli
 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del
 1953";
     che nella stessa ordinanza questa Corte ha negato la sussistenza,
 nella specie, delle  "ragioni  eccezionali  di  situazioni  non  piu'
 reversibili  ne'  sanabili"  che,  nella  sentenza  n.  161 del 1995,
 l'avevano  indotta,  in  vista  della  tempestivita'  della  garanzia
 costituzionale  di  diritti fondamentali, a riconoscere al giudice il
 potere di sollevare conflitto di attribuzione in  relazione  ad  atti
 legislativi,  in  quanto  il  giudice ricorrente gia' disponeva della
 possibilita' di attivare il giudizio di  legittimita'  costituzionale
 in  via  incidentale, possibilita' - si puo' aggiungere - in concreto
 ripetutamente utilizzata;
     che il ricorrente lamenta  che,  con  l'ordinanza  censurata,  la
 Corte  costituzionale  si  sia pronunciata nella sede del giudizio di
 ammissibilita'  svolgendo  considerazioni  estranee  a   tale   sede,
 considerazioni   le   quali   avrebbero   dovuto   essere  riservate,
 eventualmente, alla successiva trattazione del conflitto  e  che,  in
 tal  modo,  si  sarebbe  "privato  di  effettivita'"  il giudizio per
 conflitto di attribuzione, in quanto la  garanzia  costituzionale  di
 tale   rimedio  non  consiste  nella  "mera  ricorribilita'"  ma  nel
 "concreto svolgimento del giudizio di merito";
     che  il  ricorrente  afferma  di  non  contestare  la  competenza
 esclusiva   di   questa  Corte  a  decidere  sull'ammissibilita'  del
 conflitto   ed   esplicitamente   esclude   che   il   ricorso   miri
 all'annullamento  della  predetta ordinanza n. 278 del 1997 di questa
 Corte,  rimettendo  a   quest'ultima,   "nell'esercizio   delle   sue
 attribuzioni   costituzionali",   la   valutazione   in  ordine  alla
 necessita'  di  revocarla  e  di  procedere  a  un  nuovo  esame   di
 ammissibilita' del ricorso gia' dichiarato inammissibile;
     che viceversa il presente ricorso, al di la' delle intenzioni del
 ricorrente, non puo' non essere inteso come rivolto a ottenere, oltre
 che  una  pronuncia  sulla  spettanza  delle attribuzioni contestate,
 anche l'eliminazione dell'atto che ha determinato il  conflitto,  non
 fosse  altro  perche', qualora mai questa Corte affermasse che non le
 spetta, in  sede  di  giudizio  di  ammissibilita',  di  svolgere  le
 considerazioni  portate a motivazione dell'ordinanza n. 278 del 1997,
 questa dovrebbe essere annullata, a norma dell'art. 38 della legge n.
 87 del 1953;
     che, disponendo l'art. 137, terzo comma, della Costituzione,  che
 "contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna
 impugnazione"   e   configurandosi   il  ricorso  in  questione,  per
 l'appunto, come strumento  per  ottenere,  attraverso  una  pronuncia
 sulla spettanza delle attribuzioni, un riesame dell'ordinanza n.  278
 del  1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a norma
 dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che esista la
 materia di un conflitto, che spetti alla competenza di questa Corte;
     che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esame di
 ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
 dello  Stato  proposto dal pretore di Brescia con il ricorso indicato
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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