N. 233 SENTENZA 1 - 23 giugno 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Imposte  in  genere  -  Regione  Sardegna  - Quota dell'accisa sulla
 benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione nella misura di
 lire 350 al litro - Riserva alle regioni a statuto ordinario nel  cui
 territorio  avviene il   consumo - Disposizione di direttive da parte
 del Ministero delle finanze agli uffici  dipendenti  -  Modalita'  di
 calcolo  e  di  versamento  -  Non  spettanza  allo Stato negare alla
 regione Sardegna la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa
 percetta  nel  territorio  della  stessa  regione  sulle  benzine   -
 Annullamento in parte qua degli atti di diniego.
 
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  promosso con ricorso della regione Sardegna notificato
 il 14 dicembre 1996, depositato in cancelleria il 20  successivo  per
 conflitto  d'attribuzione sorto a seguito: a) dei telex del Ministero
 delle finanze - Dipartimento dogane e  imposte  dirette  -  Direzione
 centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi n.
 2281  del  15 maggio 1996 e n. 2629 del 14 giugno 1996, recanti "art.
 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa
 sulla benzina da destinare alle regioni"; b) della nota del Ministero
 del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -  Ispettorato  generale
 per la finanza del settore pubblico allargato n. 166383 del settembre
 1996,  recante  "Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una
 quota  dell'accisa  sulla  benzina  (art. 3, comma 12, della legge 28
 dicembre 1995, n. 549); c) delle note  della  ragioneria  provinciale
 dello  Stato  di Cagliari n. 25944 del 29 ottobre 1996 e n. 27230 del
 19 novembre 1996 e degli allegati  prospetti  di  liquidazione  delle
 quote  di  spettanza della regione Sardegna dell'accisa sulla benzina
 super e senza piombo, accertate per la provincia di  Cagliari  per  i
 periodi  gennaio-giugno  1996 e luglio-agosto 1996, ed iscritto al n.
 31 del registro conflitti 1996.
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Udito  l'avvocato  Sergio  Panunzio  per  la  regione  Sardegna   e
 l'avvocato  dello  Stato  Sergio  Laporta  per  il    Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso del 12 dicembre  1996,  la  regione  Sardegna  ha
 sollevato  conflitto  d'attribuzione  nei  confronti  della  Stato in
 relazione:
    1) al telex del  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
 dogane  e  delle  imposte  indirette  -  Direzione    centrale  della
 imposizione indiretta sulla produzione  e  sui  consumi  in  data  15
 maggio  1996,  prot.  n.  2281,  avente ad oggetto "Art. 3, comma 12,
 della legge 28 dicembre  1995,  n.  549  -  Quota  dell'accisa  sulla
 benzina da destinare alle regioni";
     2)  al  successivo  telex  ministeriale,  del medesimo ufficio ed
 avente il  medesimo  oggetto,  in  data  14  giugno  1996,  prot.  n.
 2629/I/P/C;
    3)  alla  nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello
 Stato - Ispettorato generale per  la  finanza  del  settore  pubblico
 allargato,  in data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot.  n.
 166383, avente  ad  oggetto  "attribuzione  alle  regioni  a  statuto
 ordinario  di  una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12,
 della legge 29 dicembre 1995, n. 549)";
    4) alla nota della Ragioneria provinciale dello Stato di  Cagliari
 in  data  29 ottobre 1996, prot. n. 25944, ed agli allegati prospetti
 di riliquidazione delle quote di accisa di  spettanza  della  regione
 Sardegna,  accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno
 1996;
    5) alla successiva  nota  della  medesima  Ragioneria  provinciale
 dello  Stato di Cagliari in data 19 novembre 1996, prot. n. 27230, ed
 allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo  luglio-agosto
 1996.
   2.  -  Premette  la  ricorrente che - in base agli artt. 7 ed 8 del
 proprio Statuto speciale, alle relative norme di attuazione  ed  agli
 artt.  116  e  119 della Costituzione - la sua autonomia finanziaria,
 imprescindibile presupposto dell'esercizio  delle  funzioni  ad  essa
 costituzionalmente  attribuite,  si  fonda  sulla  partecipazione  al
 gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale.
   In particolare, l'art. 8, lettera e)  dello  statuto  riserva  alla
 regione  i  nove  decimi  dell'imposta  di  fabbricazione  su tutti i
 prodotti che ne siano gravati, percetta nel suo territorio.
   Nell'osservare,  altresi',  che  l'autonomia regionale trova la sua
 garanzia, da un lato, nella impossibilita' per lo Stato di  procedere
 unilateralmente   alla   modificazione   della   quota  di  spettanza
 regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o,
 comunque, basate  su  intese  fra  Stato  e  regione  e,  dall'altro,
 nell'applicazione  della quota regionale a tutto il gettito derivante
 dal tributo erariale, si sostiene che tale  autonomia  sarebbe  stata
 violata  a  seguito  della  erronea  interpretazione,  da parte dello
 Stato, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  ritenuta  applicabile
 anche alla regione Sardegna.
   Rammenta  il  ricorso  che,  in base all'art. 3, comma 12, di detta
 legge: 1) a decorrere dal 1 gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla
 benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34  e  2710  00  36)  e  sulla
 benzina  senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32)
 per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita, a
 titolo di tributo proprio, alla regione a statuto ordinario  nel  cui
 territorio  avviene  il consumo; 2) l'ammontare della predetta quota,
 versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa  in  apposita
 contabilita'  speciale  di  girofondi, aperta presso la sezione della
 Tesoreria provinciale dello Stato, viene  trasferito  mensilmente  in
 apposito  conto  corrente  aperto  presso la Tesoreria centrale dello
 Stato; 3) la ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei
 quantitativi erogati,  nell'anno  precedente,  nelle  varie  regioni,
 dagli  impianti  di  distribuzione  di  carburante  che risultano dal
 registro di carico e scarico di cui all'art. 3  del  d.-l.  5  maggio
 1957,  n.    271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio
 1957, n.  474 e successive modificazioni.
   3. - Secondo la ricorrente, la menzionata disposizione non  avrebbe
 dovuto  comportare  alcuna  variazione nella percentuale della accisa
 percetta in Sardegna e ad  essa  spettante,  dovendosi  calcolare  (e
 prelevare)  la  quota  da attribuire alle regioni a statuto ordinario
 sulla accisa percetta nel territorio delle sole stesse regioni che ne
 beneficiano.
   Ed invero l'amministrazione  statale  aveva,  in  una  prima  fase,
 interpretato  e  correttamente  applicato  in  tal  senso la suddetta
 disciplina normativa, come da note della Ragioneria provinciale dello
 Stato di Cagliari del  23  maggio,  8  luglio  e  4  settembre  1996.
 Senonche',  successivamente,  la stessa ragioneria, con la menzionata
 nota 29 ottobre  1996,  prot.    25944,  ha  trasmesso  alla  regione
 Sardegna  tre  prospetti  di  riliquidazione  (relativi  ai primi tre
 bimestri del 1996), con  cui  sono  stati  nuovamente  calcolati,  in
 misura  assai  inferiore  alla  precedente,  gli  importi dovuti alla
 regione.
   A seguito di specifica richiesta di chiarimenti, la  ricorrente  ha
 appreso  che  la  riduzione e' dipesa dal fatto che l'amministrazione
 statale ha applicato la disciplina dell'art. 3 della legge n. 549 del
 1995, nel senso che essa imponga di  effettuare  il  pagamento  della
 quota di accisa, da destinare alle regioni a statuto ordinario, anche
 nelle  regioni  a statuto speciale, con la conseguente sua detrazione
 dal gettito complessivo sul quale  va  calcolata  la  quota  d'accisa
 (9/10) attribuita alla regione Sardegna.
    Successivamente,  la  ricorrente sarebbe venuta a conoscenza degli
 altri atti indicati in epigrafe e cioe':
    -  il  telex  del  Ministero  delle finanze in data 15 maggio 1996
 (prot. n. 2281), con il quale, nel dichiarato intento di risolvere le
 perplessita'  che  si  sarebbero  manifestate  in  ordine  all'esatta
 applicazione  degli obblighi di pagamento di cui al predetto art.  3,
 comma 12, della legge n. 549 del 1995, si  comunica,  alle  direzioni
 compartimentali  in  indirizzo,  tra cui quella di Cagliari, che "...
 poiche' al momento dell'immissione  in  consumo  non  e'    possibile
 stabilire   il  luogo  di  destinazione  finale  del  prodotto,  tale
 pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni comprese  quelle
 a  statuto  speciale"  e, al tempo stesso, che "la ripartizione delle
 somme da versare alle regioni a statuto  ordinario  sara'  effettuata
 sulla  base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su
 tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in  tutto  il
 territorio nazionale";
    -  il  successivo  telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n.
 2629) del  medesimo  ufficio,  con  il  quale  si  ribadisce  che  il
 pagamento  della  quota  di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della
 legge n.  549 del 1995 "... deve  essere  effettuato  all'atto  della
 immissione  in  consumo  delle  benzine estratte dai depositi fiscali
 ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale ...";
    - la nota della Ragioneria generale dello Stato (prot. n.  166383)
 del  settembre  1996, indirizzata alle ragionerie provinciali ubicate
 nel territorio delle regioni a statuto speciale, con  la  quale,  nel
 trasmettere  il  citato  telex del Ministero delle finanze in data 15
 maggio 1996, si rileva  che,  a  seguito  dell'afflusso  della  quota
 spettante  alle  regioni  su  apposita  contabilita'  speciale aperta
 presso le Tesorerie provinciali dello Stato, "la rimanente  quota  di
 spettanza  erariale,  che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del
 bilancio statale,  subisce,  per  conseguenza,  una  contrazione  che
 potra'  anche  essere  sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati
 non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno".
   Sarebbe,  cosi',   risultato   confermato   e   chiarito   che   la
 "riliquidazione"  delle  quote  dell'accisa sulle benzine, effettuata
 dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con i prospetti
 inviati  con  la  nota  del  29  ottobre  1996,   e'   dipesa   dalla
 determinazione  della  amministrazione  dello  Stato  di modificare i
 criteri gia' impiegati  per  il  calcolo  della  parte  di  spettanza
 regionale.
   Questo  piu'  recente  ed errato indirizzo applicativo dell'art. 3,
 comma 12, della legge n.  549  del  1995  avrebbe  trovato  ulteriore
 conferma  nella nota del 19 novembre 1996, con la quale la Ragioneria
 provinciale dello Stato di Cagliari ha inviato alla regione  Sardegna
 il  prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale
 relative al quarto bimestre 1996.
   4. - Tanto premesso, la ricorrente si duole del fatto che l'erronea
 interpretazione della legge  n.  549  del  1995  comporti  un'ingente
 riduzione  della  quota regionale dell'imposta di fabbricazione, alla
 quale consegue la menomazione  delle  attribuzioni  costituzionali  e
 della  sfera  di autonomia della regione, non solo dal punto di vista
 finanziario e di  bilancio,  ma  anche  da  quello  amministrativo  e
 programmatorio.
   La  ricorrente, nell'osservare che, dalla legge n. 549 del 1995, si
 evince che la quota attribuita alle regioni a statuto ordinario  deve
 essere  calcolata  sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel solo
 territorio delle regioni  che  ne  beneficiano,  richiama  il  canone
 secondo  il  quale,  fra  le  varie  possibili interpretazioni di una
 disposizione,  occorre  sempre   privilegiare   quella   conforme   a
 Costituzione,  rilevando,  altresi', che una diversa interpretazione,
 avendo per effetto la riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel
 territorio della regione sarda su cui si deve effettuare  il  calcolo
 della   quota  spettante  a  quest'ultima,  comporterebbe  violazione
 dell'art. 8, lettera e) dello  statuto sardo, nonche'  dell'art.  54,
 quarto  comma, del medesimo, che consente di modificare la disciplina
 del   precedente art. 8 con  legge  ordinaria,  ma  solo  sentita  la
 regione.  Onde  la Corte dovrebbe sollevare innanzi a se' la relativa
 questione di costituzionalita'.
   Nel far presente, infine, di essersi resa conto del nuovo indirizzo
 interpretativo  solo  dal  confronto  tra  i   nuovi   prospetti   di
 liquidazione  del tributo ad essa accreditato e quelli precedenti, la
 regione lamenta che lo Stato abbia adottato un mutamento di indirizzo
 tanto rilevante per le finanze regionali, senza consultare e  nemmeno
 informare  previamente  la  parte  interessata  e  senza  neppure  un
 chiarimento  successivo,  cosi'  violando  il  principio   di   leale
 collaborazione.
   Conclusivamente  la  regione  chiede che la Corte voglia dichiarare
 che non spetta al Ministero  delle  finanze,  ne'  al  Ministero  del
 tesoro, imporre il pagamento anche nella regione Sardegna della quota
 dell'accisa  sulle benzine destinata alle regioni a statuto ordinario
 di cui all'art.   3, comma 12, della legge  n.  549  del  1995;  ne',
 conseguentemente,  gli  spetta  di  ridurre  la  quota dell'accisa di
 spettanza della regione Sardegna sottraendo dall'importo  complessivo
 dell'accisa  percetta  nel  territorio  regionale  -  su  cui si deve
 applicare l'aliquota stabilita dall'art. 8, lettera e) dello  statuto
 sardo  -  la  quota  asseritamente  destinata  alle regioni a statuto
 ordinario; in subordine,  che  comunque  non  spetta  allo  Stato  di
 adottare  le  determinazioni  suddette senza prima aver consultato la
 regione ricorrente.
   5. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, la quale, nel chiedere che il ricorso venga rigettato, propone
 una diversa lettura degli atti impugnati.
   Secondo la difesa erariale, le direttive  impartite  dal  Ministero
 delle  finanze  non  si  tradurrebbero  in lesione della quota (9/10)
 riservata alla regione autonoma, posto che  le  350  lire  al  litro,
 sebbene   versate   in   una   distinta  contabilita'  speciale,  non
 cesserebbero di rappresentare parte del tributo percetto in Sardegna,
 cosi' concorrendo a formare il gettito  complessivo  cui  commisurare
 l'entrata regionale.
   In  realta',  alla  distinzione  contabile  predisposta per ciascun
 pagamento dell'accisa, da versarsi,  cioe',  in  parte,  su  speciale
 contabilita'  e,  in  parte,  sull'ordinario  capitolo d'entrata, non
 corrisponderebbe  anche  una  giuridica   separazione   del   gettito
 complessivo  del  tributo percetto in Sardegna. Secondo l'Avvocatura,
 ove   le   benzine   siano   assoggettate   all'accisa   al   momento
 dell'estrazione dal deposito fiscale in Sardegna le stesse dovrebbero
 intendersi  giuridicamente  consumate  in detta regione. Quest'ultima
 continuerebbe,  percio',  a  ricevere  quanto  di  sua     spettanza,
 ancorche' in tempi diversi ed in relazione agli opportuni, eventuali,
 conguagli,  da operarsi in relazione ai separati capitoli di afflusso
 dell'accisa percetta sul territorio regionale.
   6. - In prossimita' dell'udienza, la regione Sardegna ha depositato
 una memoria, in cui  si  manifesta  la  sostanziale  concordanza  con
 l'interpretazione  data  dall'Avvocatura  dello  Stato  che,  sebbene
 diversa da quella privilegiata  nel  ricorso  introduttivo  (per  cui
 neppure contabilmente sarebbe possibile la separazione della quota di
 lire  350  al  litro),  riconosce  tuttavia la spettanza alla regione
 Sardegna dei 9/10 di tutta  l'accisa.  Nel  rilevare  che,  tuttavia,
 nessuna  ragione  giustifica  la  mancata immediata comunicazione, da
 parte  degli  uffici  statali,  dell'importo  presunto  di  spettanza
 regionale,  ne'  modalita'  e  tempi  differenziati  nella  effettiva
 erogazione delle  somme  alla  regione,  si  osserva  che  lo  Stato,
 attraverso  il  capitolo  1409,  e'  sempre  pienamente  in  grado di
 trasferire   contestualmente alla  regione  tutta  l'accisa  ad  essa
 spettante.  Il meccanismo di applicazione della disciplina  stabilita
 dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, ipotizzato  dalla
 difesa  della  Presidenza  del  Consiglio,  costituisce, percio', una
 complicazione contabile inutile e dannosa, perche' determina  ritardi
 ed incertezze.
   In   ogni  caso,  secondo  la  regione,  le  considerazioni  svolte
 confermano anche la piena ammissibilita'  del  ricorso,  dal  momento
 che,  diversamente dal caso esaminato dalla sentenza n. 467 del 1997,
 il  contrasto  fra  le  parti  non  attiene,   nella   specie,   alla
 interpretazione  della legge applicabile, ma esclusivamente ad atti e
 comportamenti di  organi  dello  Stato  che,  non  essendo  meramente
 esecutivi della disciplina legislativa, hanno, come tali, un'autonoma
 attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.
   Nel  merito, la ricorrente, rilevato che gli atti statali impugnati
 non corrispondono affatto alla tesi conciliativa dell'Avvocatura,  si
 riporta  all'ulteriore  documentazione  che viene allegata (prospetti
 dell'Ufficio tecnico di finanza di Cagliari a partire  dalla  nota  3
 marzo  1997  e  prospetti della Ragioneria provinciale dello Stato di
 Sassari, a partire dalla nota 6 febbraio 1997)  dalla  quale  risulta
 che  l'amministrazione  dello  Stato  sta applicando la legge in modo
 diverso da quanto ipotizzato dalla  difesa  erariale  la  quale,  del
 resto,  non  e' stata in grado di depositare neppure un documento che
 valga a confermare la sua tesi.
   Nel ribadire le doglianze gia'  prospettate  e  nell'osservare  che
 l'autonomia e le attribuzioni regionali risultano, comunque, lese per
 il  fatto  che la regione non puo' piu' avere certezza di quali siano
 le sue entrate  finanziarie,  si  rileva  che,  nonostante  reiterate
 richieste,  l'amministrazione  dello  Stato  non ha mai dichiarato in
 modo esauriente, definitivo e soprattutto chiaro, come  essa  ritenga
 di dovere continuare a calcolare l'accisa di spettanza della regione;
 atteggiamento   questo  protratto  anche  in  epoca  successiva  alla
 proposizione del ricorso all'esame della Corte, tanto e' vero che non
 e' stato  trasmesso  alla  ricorrente  il  prospetto  del  fabbisogno
 relativo  al  1996,  e  cioe'  il  documento  da  cui potere desumere
 l'entita' dell'accisa sulle benzine percetta nel 1996 e  della  quota
 che, secondo lo Stato, e' dovuta alla regione Sardegna.
                        Considerato in diritto
   1.  - Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae
 origine dalle lettere con cui il Ministero delle finanze (prot.  2281
 del  15  maggio 1996 e prot. 2629 del 14 giugno 1996) ed il Ministero
 del tesoro (prot. 166383 del settembre  1996)  hanno  impartito  agli
 uffici  dipendenti le direttive per l'applicazione dell'art. 3, comma
 12, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  il  quale  riserva  alle
 regioni  a  statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo,
 una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo  per
 autotrazione nella misura  di lire 350 al litro.
   Secondo  la  ricorrente,  tali  direttive,  fondandosi  sull'errato
 presupposto che la quota destinata alle regioni a  statuto  ordinario
 debba  essere  calcolata  e  prelevata  anche nelle regioni a statuto
 speciale,  ne  avrebbero  comportato  la   detrazione   dal   gettito
 complessivo  dell'imposta,  sul quale va computata la parte spettante
 per statuto (9/10) alla regione Sardegna. Detto censurabile indirizzo
 risulterebbe recepito nelle note del 29 ottobre 1996 (prot. 25944)  e
 del  19  novembre  1996  (prot.  27230),  con  le quali la Ragioneria
 provinciale dello Stato di Cagliari, dopo avere, in un primo momento,
 correttamente  interpretato  e  applicato  la   suddetta   disciplina
 normativa,  ha  trasmesso  alla  regione  stessa  nuovi  prospetti di
 "riliquidazione" della quota di pertinenza regionale accertata per la
 provincia di Cagliari,  relativamente  ai  periodi  gennaio-giugno  e
 luglio-agosto 1996.
   2.  -  La  regione  Sardegna,  nel sollevare, percio', conflitto in
 relazione  agli  atti  sopra  menzionati,  lamenta  che  essi  (   in
 violazione  degli  artt.  3,  4,  7,  8, lettera e), 54 dello Statuto
 speciale,  nonche'  degli  artt.  116  e  119  della  Costituzione  -
 comportino un'ingente riduzione della quota regionale dell'imposta di
 fabbricazione,  che si traduce in menomazione delle sue attribuzioni,
 per il pregiudizio che ne deriva alla sua sfera di autonomia.  Questa
 risulterebbe  pregiudicata  non solo dal punto di vista finanziario e
 di  bilancio,  ma  anche  dal   punto   di   vista   delle   funzioni
 amministrative  e  programmatorie;  e  cio',  sia  in prospettiva, in
 ragione della futura rilevante contrazione delle entrate  finanziarie
 e  patrimoniali, sia attualmente, in ragione dello sconvolgimento dei
 bilanci regionali relativi all'anno 1996, gia' approvati od in  corso
 di approvazione, come pure dei programmi di intervento regionale.
   Nel  rilevare,  poi,  che  la  tesi,  secondo  la  quale  la  quota
 attribuita alle regioni a statuto ordinario  va  calcolata  sulla  (e
 prelevata  dalla)  accisa  percetta nel solo territorio delle regioni
 che  ne  beneficiano,  risponde  all'esigenza,  che,  fra  le   varie
 possibili  interpretazioni  di  una  disposizione, venga privilegiata
 quella  conforme  a  Costituzione,   la   ricorrente   osserva   che,
 diversamente, dovrebbe assumersi il contrasto dell'art. 3 della legge
 n.  549  del  1995  con  gli  artt. 8, lettera e), e 54 dello Statuto
 sardo. Onde la Corte non potrebbe non  sollevare  innanzi  a  se'  la
 relativa questione di costituzionalita'.
   Ci  si  duole,  al  tempo stesso, della violazione del principio di
 leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato  e  le  regioni,  che,
 nella  specie,  risulterebbe  disatteso da un mutamento di indirizzo,
 tanto rilevante, per le finanze  regionali, da comportare addirittura
 una riduzione degli importi delle quote  di  accisa  gia'  liquidati;
 indirizzo  assunto,  tuttavia,  senza  consultare od almeno informare
 previamente  la  parte  interessata  e  senza   neppure   fornire   i
 chiarimenti  successivamente  richiesti,  tanto  che la ricorrente ne
 avrebbe avuto cognizione solo attraverso le gia'  citate  note  della
 Ragioneria  provinciale  di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre
 1996, salva l'ulteriore conferma, a seguito dei chiarimenti richiesti
 e  dell'acquisizione  degli  altri  atti  nei  cui  confronti   viene
 sollevato  il conflitto.
   3.  -  Va  dichiarata,  anzitutto, concordemente con quanto assunto
 dalla  ricorrente,  l'ammissibilita'  del   presente   ricorso,   non
 riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri di mera esecuzione
 della legge che la Corte, in altra recente occasione (sentenza n. 467
 del  1997), ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto di
 attribuzione.  Infatti, il dettato legislativo,  sul  quale  essi  si
 fondano,  esige  la soluzione del problema interpretativo, di per se'
 non privo, come si  vedra',  di  difficolta',  del  raccordo  fra  la
 disposizione  di  cui  alla  legge  n.  549  del  1995,  che  prevede
 l'attribuzione di una quota dell'accisa sulla benzina in favore delle
 regioni a statuto ordinario,
  e la previsione statutaria che riserva alla regione Sardegna i  9/10
 delle imposte di fabbricazione percette nel  suo territorio.
   4. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   Onde  definire il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca
 il presente conflitto, va rammentato che l'art. 8, lettera e),  dello
 statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 3, e alle successive modificazioni ed integrazioni)
 annovera, fra le varie entrate spettanti alla regione, i "nove decimi
 dell'imposta  di  fabbricazione  su  tutti  i  prodotti  che ne siano
 gravati, percetta nel territorio della regione".
   In  virtu'  di  tale  disposizione,  rientra,  fra  le  entrate  di
 quest'ultima,   anche   una   parte   dell'accisa   (o   imposta   di
 fabbricazione) sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29
 e 2710 00 32) per autotrazione, prevista a favore  dell'erario  dalle
 varie  disposizioni  fiscali  succedutesi  nel  tempo  e,  da ultimo,
 dall'art. 21  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
 (recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
 imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
 amministrative). In vigenza di tale assetto dei  rapporti  finanziari
 fra  lo Stato e la regione, e' intervenuto l'art.  3, comma 12, della
 legge n. 549 del 1995, il quale ha stabilito che, a decorrere  dal  1
 gennaio  1996,  una  quota dell'accisa sulle predette benzine, "nella
 misura di lire 350 al litro, e' attribuita  alla  regione  a  statuto
 ordinario  nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo
 proprio".  La  cennata   disposizione   stabilisce,   altresi',   che
 l'ammontare  della  predetta quota sia versata dai soggetti obbligati
 al  pagamento  dell'accisa  in  apposita  contabilita'  speciale   di
 girofondi  aperta  presso  la  sezione di Tesoreria provinciale dello
 Stato, prevedendo,  nel  contempo,  che  le  relative  somme  vengano
 trasferite  mensilmente  in  apposito conto corrente aperto presso la
 Tesoreria centrale, in vista della  successiva  ripartizione  fra  le
 regioni  a  statuto  ordinario,  in  base  ai  quantitativi  erogati,
 nell'anno precedente, dagli impianti di distribuzione  di  carburante
 esistenti nel territorio di ciascuna di esse.
   5.  -  Come  e' dato rilevare, il descritto quadro normativo appare
 caratterizzato dalla divaricazione tra  il momento in  cui  sorge  il
 diritto  della  regione  Sardegna  alla propria quota di gettito - in
 corrispondenza  temporale con l'estrazione del prodotto dai  depositi
 fiscali,  evento  che realizza, per definizione, anche il presupposto
 dell'imposizione  dell'accisa  -  ed  il  momento  in  cui  viene  ad
 esistenza  il  diritto  di  ciascuna  regione  a  statuto ordinario a
 vedersi  riconosciuta  "a  titolo  di  tributo  proprio"   la   quota
 spettante,   legata   al   quantitativo  erogato  dagli  impianti  di
 distribuzione di carburante esistenti nel suo territorio.
   In  relazione  a   tale   disciplina,   la   ricorrente,   muovendo
 evidentemente  dal  presupposto  che  una  diminuzione della quota di
 pertinenza   erariale   comporti   la   riduzione   della   base   di
 commisurazione  dell'introito  ad  essa  dovuto, interpreta l'art. 3,
 comma 12, della legge n. 549 del 1995  nel  senso  che  la  parte  di
 accisa  spettante  alle  regioni  a  statuto  ordinario  debba essere
 calcolata  sulla  (e  prelevata  dalla)  imposta  percetta  nel  solo
 territorio  delle  regioni  che ne beneficiano.  Tale tesi, tuttavia,
 non trova riscontro nel disposto legislativo, ove si consideri che lo
 stesso, da un canto, non distingue, nell'individuare  il  presupposto
 del  pagamento,  fra  i  depositi  situati  nelle regioni a   statuto
 ordinario e quelli situati  nelle  regioni  a  statuto  speciale;  e,
 dall'altro,  commisura  l'entrata  di spettanza di ciascuna regione a
 statuto  ordinario  al  quantitativo  di  carburante  nella  medesima
 erogato;  quantitativo che puo' non corrispondere (per eccesso ovvero
 per difetto) al quantitativo estratto dai depositi in essa esistenti.
   Cio' non significa, pero', che dal predetto art. 3 della  legge  n.
 549  del  1995  possa  farsi  discendere una decurtazione del gettito
 statutariamente  riservato  alla  ricorrente.   Come   rileva   anche
 quest'ultima,    tra   varie   possibili   interpretazioni   di   una
 disposizione,  occorre  sempre   privilegiare   quella   conforme   a
 Costituzione.  Proprio  per  questo,  si  deve  ritenere  che  ne' le
 modalita' di acquisizione della quota di spettanza  delle  regioni  a
 statuto ordinario, ne' la qualificazione di "tributo proprio", che lo
 stesso articolo riserva a detta quota, possano incidere sulla base di
 riferimento  cui  va commisurata l'entrata di spettanza della regione
 Sardegna.
   Quanto al primo elemento, occorre osservare che  il  versamento  ad
 opera  del  soggetto obbligato al pagamento dell'accisa nell'apposita
 contabilita' speciale,  con  il  suo  successivo  trasferimento  alla
 Tesoreria  centrale,  rappresenta  una  modalita'  di  accantonamento
 dell'introito  genericamente  destinato  alle   regioni   a   statuto
 ordinario,   da  considerare  oltretutto  di  carattere  provvisorio,
 giacche' non essendo  possibile  stabilire,  come  rileva  lo  stesso
 Ministero  delle  finanze  (nella  gia'  citata lettera del 15 maggio
 1996, prot. n. 2281), al momento dell'immissione in consumo, il luogo
 di  destinazione  finale  del  carburante,  non   e'   dato   nemmeno
 determinare,   a  priori,  l'entita'  dell'ammontare  complessivo  da
 corrispondere alle regioni a statuto ordinario.
   Quanto al secondo elemento, occorre rilevare che l'art. 8,  lettera
 e), dello statuto, commisura testualmente la quota di spettanza della
 ricorrente  ai  "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
 prodotti che ne siano gravati percetta nel territorio della regione".
   La stessa Avvocatura dello Stato, nelle sue  difese,  afferma,  del
 resto,  che  le  350  lire  al litro, sebbene versate in una distinta
 contabilita' speciale, non cessano di rappresentare parte del tributo
 percetto  in  Sardegna,  cosi'  concorrendo  a  formare  il   gettito
 complessivo  cui  commisurare  i 9/10 di imposta: la regione autonoma
 continuerebbe  dunque  a  ricevere  integralmente   quanto   di   sua
 spettanza, ancorche' in tempi diversi ed in relazione agli opportuni,
 eventuali, conguagli da operarsi in relazione ai separati capitoli di
 afflusso  dell'accisa  percetta nel territorio regionale. Al riguardo
 puo', peraltro, obiettarsi che, essendo  il  gettito  spettante  alla
 Sardegna   suscettibile   di   calcolo  immediato  sulla  base  delle
 complessive riscossioni, la prospettata eventualita'  del  conguaglio
 non  vale  a  giustificare ne' il diniego, ne' la moratoria; e, ancor
 meno,  vale  a  giustificare  l'indugio  nella  comunicazione   delle
 spettanze, del quale la ricorrente parimenti si duole, quale fatto in
 se'  pregiudizievole,  per  le  difficolta' che ne conseguono ai fini
 della conoscenza delle risorse su cui fare affidamento.
   6. - Occorre, percio', concludere che  gli  atti  in  relazione  ai
 quali  e' stato sollevato il conflitto - ed in particolare le lettere
 del Ministero delle finanze 15 maggio e 14  giugno  1996  nonche'  la
 lettera  del  Ministero  del  tesoro  del  settembre  1996  - sono da
 considerare illegittimi,  non  tanto  per  la  direttiva  in  se'  di
 disporre  il  prelievo  della quota di lire 350 anche nelle regioni a
 statuto speciale, quanto per il significato  che  essi  assumono  nel
 contesto  degli  atti, anche successivi, che e' complessivamente tale
 da dare fondamento alla doglianza della  regione,  secondo  la  quale
 viene negato quanto ad essa dovuto. Diniego, come nota la ricorrente,
 ormai  suffragato  da  vari elementi desumibili, oltre che dagli atti
 impugnati, da quelli ulteriormente prodotti nel corso  del  giudizio,
 tra  cui  i  prospetti dell'ufficio tecnico di finanza di Cagliari (a
 partire dalla nota 3 marzo  1997)  e  i  prospetti  della  Ragioneria
 provinciale  dello  Stato di Sassari (a partire dalle note 6 febbraio
 1997), dai  quali  le  spettanze  della  regione  Sardegna  risultano
 conteggiate secondo i criteri di cui si duole la ricorrente.
   L'Avvocatura   dello   Stato,   per  avvalorare  la  sua  tesi  che
 l'integrale corresponsione di quanto dovuto avverrebbe comunque in un
 secondo momento, ha depositato una lettera del Ministero  del  tesoro
 (prot.    n.  26561    del  16 aprile 1997), dalla quale risulta che,
 nell'ambito del "meccanismo di acconti per l'esercizio in corso e  di
 saldi  conteggiati  a  consuntivo sull'effettivo gettito riscosso nel
 territorio", si  "terra'  conto  anche  della  quota  di  accisa  ...
 conteggiata   separatamente  e  affluita  sull'apposita  contabilita'
 speciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 3,  comma  12,  della
 legge   28   dicembre   1995,   n.  549".     Ora,  a  parte  il  non
 incontrovertibile significato di tale lettera, sta di  fatto  che  la
 stessa,   anche   a   volerla  intendere  in  senso  favorevole  alla
 ricorrente, non espone, salvo l'accenno al futuro  conguaglio,  alcun
 plausibile  motivo  atto  a validamente giustificare il ritardo nella
 corresponsione di quanto  dovuto  alla  regione  Sardegna.  Ben  piu'
 significativa  appare,  invece, la documentazione prodotta in udienza
 da quest'ultima (e cioe' la  nota  della  Direzione  regionale  delle
 entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, prot.  n. 2206
 del  4  marzo  1998),  dalla  quale  risultano  i  dati  relativi  al
 "fabbisogno definitivo" della quota di imposta di  fabbricazione  per
 il  1996;  dati  calcolati,  per  l'appunto,  con  lo  scomputo  e il
 recupero, a carico della regione stessa, dell'importo derivante dalla
 legge n. 549 del 1995.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che non spetta allo Stato negare alla regione Sardegna la
 corresponsione  dei  nove  decimi  dell'intera  accisa  percetta  nel
 territorio  della stessa regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26,
 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710
 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente,
 annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui
 comportano detto diniego.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0761