N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1998
N. 505 Ordinanza emessa il 25 marzo 1998 e 13 maggio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Giuliano Giovanni contro il comune di Avetrana Giustizia amministrativa - T.A.R. in sede di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego (nella specie: svolgimento presso il comune di Avetrana, da parte di ragioniere con rapporto simulato convenzionale, di mansioni di tipo impiegatizio in assenza di posto corrispondente nella pianta organica) - Ritenuta inapplicabilita', secondo il diritto vivente, dell'art. 2126 c.c. sulla prestazione di fatto con violazione di legge - Esclusione della valutazione equitativa della prestazione lavorativa come previsto per il processo del lavoro - Violazione dei principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e di tutela giurisdizionale. (C.P.C., art. 432). (Cost., artt. 3, 36 e 113).(GU n.28 del 15-7-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1370 del 1993 proposto da Giuliano Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. G. Spata ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Salvatore Trinchese n. 87; Contro comune di Avetrana, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via G. Garibaldi n. 43; Per l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dal comune di Avetrana sull'atto di diffida notificato in data 27 febbraio 1993, nonche' per l'accertamento della natura di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato relativamente all'attivita' lavorativa prestata in favore del comune di Avetrana con conseguente obbligo del predetto comune del riconoscimento di diritti, spettanze e retribuzioni maturate e non corrisposte, con rivalutazione e interessi. Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana; Viste le memorie prodotte dalle parti a sosteno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti G. Spata e P. Quinto. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso n. 1370/1993, depositato in data 8 maggio 1993, il ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata in data 27 febbraio 1993, chiedendo accertarsi, in relazione alla attivita' lavorativa prestata in favore del comune di Avetrana la natura di rapporto di pubblico impiego, con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed economico, con rivalutazione e interessi sulle somme dovute. Il ricorrente assume di aver prestato servizio presso il comune di Avetrana in qualita' di geometra (sesta qualifica funzionale) in virtu' di formale incarico conferitogli con delibera g.m. n. 207/1984 (annullata dall'organo di controllo) e, successivamente, con delibera g.m. 374/1984. Il ricorrente, benche' la iniziale durata dell'incarico convenzionale fosse di mesi sei salvo proroghe, asserisce di aver prestato la propria opera, contrariamente a quanto previsto dalla convenzione, in via continuativa, in virtu' di ulteriori successive delibere adottate dall'a.c. di Avetrana. Il ricorrente assume di essere stato sin dall'inizio inserito nell'apparato organizzativo dell'ente, prestando la propria opera con vincolo di subordinazione gerarchica, avvalendosi di mezzi e di attrezzature forniti dall'ente. Il rapporto in questione, nonostante la formale qualificazione come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., si sarebbe concretamente atteggiato come vero e proprio rapporto di pubblico impiego. Il ricorrente ha notificato apposito atto di diffida in data 27 febbraio 1993, sulla quale si e' formato il silenzio rifiuto, pure impugnato con il ricorso in esame. A sostegno della propria pretesa il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere, con riferimento alla illegittimita' dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'atto di diffida; 2) violazione degli artt. 36 cost e 2126 c.c., nonche' eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, in relazione alla circostanza che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la configurabilita' del rapporto in esame come rapporto di pubblico impiego, sussistendone tutti gli indici rivelatori e a prescindere dal nomen fittiziamente attribuito al rapporto stesso. In data 22 febbraio 1994 si e' costituito formalmente in giudizio il comune di Avetrana, chiedendo la reiezione del ricorso. In data 27 gennaio 1995 la difesa del ricorrente ha depositato in atti varia documentazione in via istruttoria. In data 1 marzo 1996 il ricorrente ha proposto istanza cautelare; nella c.c. 12 marzo 1996 detta istanza e' stata, su richiesta, rinviata a data da destinarsi. In data 11 marzo 1996 la difesa del comune di Avetrana ha depositato in atti una memoria difensiva. Con sentenza parziale n. 281/1997 del 23 aprile 1997 in parte si e' dichiarata l'improcedibilita' del ricorso in esame e in parte sono stati disposti ulteriori incumbenti istruttori. La richiesta documentazione e' stata depositata in atti in data 30 giugno 1997. In data 4 ottobre 1997 il ricorrente ha depositato in atti ulteriore documentazione. In data 16 dicembre 1997 si e' costituito in giudizio per il ricorrente l'avv. G. Spata, in sostituzione del precedente difensore avv. G. Pellegrino. In date 14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa del ricorrente e, rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno depositato in atti memorie conclusive. All'udienza del 25 marzo 1998, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato introitato per la decisione. D i r i t t o Occorre premettere che l'ambito decisorio della presente sentenza deve intendersi limitato alle parti del ricorso che non sono state definite con la sentenza parziale n. 281/1997. Con tale sentenza il ricorso in esame e' stato gia' dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, relativamente all'impugnazione del silenzio rifiuto, atteso che risulta intervenuta la delibera g.m. n. 74 del 5 marzo 1996. Cio' premesso e considerato, rileva il collegio che il giudizio sul ricorso in esame deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. L'azione di accertamento proposta dal Giuliano con il ricorso in esame concerne l'arco temporale che va dal 2 maggio 1984 al 6 maggio 1993; il ricorrente chiede, previa qualificazione del rapporto come rapporto di p.i., l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonche' alla regolarizzazione del rapporto sotto il profilo contributivo e previdenziale. A seguito della acquisizione agli atti, in esecuzione della citata sentenza parziale n. 281/1997, della relazione in data 25 giugno 1997 a firma congiunta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del segretario generale del comune di Avetrana e' emerso - in disparte ogni altra considerazione in ordine alla sussistenza dei cd indici rivelatori - che non risultava previsto e/o vacante il corrispondente specifico posto all'interno della pianta organica. In particolare nella citata relazione si legge: "per quanto attiene alla presenza o meno in pianta organica del posto di geometra, ... tale figura professionale era gia' occupata fin dal gennaio 1983 dal geom. Urselli Francesco, ne' successivamente alcuna modifica e' stata apportata a tutt'oggi ...".
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 502/1998). 98C0782