N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1998

                                N. 516
 Ordinanza  emessa il 16 gennaio 1998 e 17 febbraio 1998  dalla  Corte
 dei  conti  sezione  giuridica  per  la  regione Sicilia sul  ricorso
 proposto da Cardinale Nunzia contro il Provveditorato agli studi di
 Trapani
 Pensioni - Dipendenti statali - Insegnanti elementari di "sostegno" -
 Periodo  di  studio  previsto  per  il  conseguimento  del diploma di
 specializzazione ortofrenica - Riscatto ai fini  del  trattamento  di
 quiescenza   -   Mancata   previsione  -  Lesione  del  principio  di
 eguaglianza -  Violazione  del  principio  di  buon  andamento  della
 pubblica  amministrazione  - Richiamo, in particolare, alle decisioni
 della Corte n. 163 del 1989 e n. 426 del 1990.
 (D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, (recte: d.P.R. 29  dicembre  1973,
 n. 1092)).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
 LA CORTE DEI CONTI
   Ha  adottato  le  seguente  ordinanza n. 243/98/ord. sul ricorso in
 materia di pensioni civili iscritto al  n.  7151/C  del  registro  di
 segreteria,  proposto dalla sig.ra Cardinale Nunzia, rappresentata ed
 assistita dall'avv. Nino Catania domiciliato  in  Palermo,  piazzetta
 Bagnasco  n.  13 presso lo studio dell'avv. Massimo Maggiore, avverso
 la nota n. 2092 del 17 febbraio 1995 del Provveditorato agli studi di
 Trapani.
   Uditi all'udienza del 16  gennaio  1998  il  relatore,  consigliere
 Mariano Grillo, e l'avvocato Nino Catania per la ricorrente.
   Visti gli atti.
                           Ritenuto in fatto
   La sig.ra Cardinale Nunzia, insegnante elementare di ruolo, in data
 7  marzo 1991 presentava domanda di riscatto ai fini pensionistici di
 due anni di servizio equivalenti alla durata del corso  di  studi  di
 specializzazione della scuola magistrale ortofrenica di Trapani.
   Con nota n. 2092 del 17 febbraio 1995, il Provveditorato agli studi
 di  Trapani  respingeva  la  domanda  perche' l'art. 13 del d.P.R. 29
 dicembre  1973,  n.  1092,  ammette  il  riscatto   dei   titoli   di
 specializzazione   quando   costiuiscono  condizione  necessaria  per
 l'ammissione in servizio e solo se conseguenti a  corsi  universitari
 di   perfezionamento,   cui   non   e'   assimilabile   il  corso  di
 specializzazione frequentato dalla ricorrente.
   L'interessata in data 10 maggio 1995 ha presentato ricorso  avverso
 la  predetta  determinazione  facendo  presente che il Provveditorato
 agli studi di Trapani con proprio decreto  del  7  gennaio  1983,  n.
 16405,  in  applicazione  della  legge  n. 270 del 20 maggio 1982, la
 immetteva in servizio con decorrenza giuridica ed  economica  dal  15
 settembre 1982, quale insegnante di sostegno. Ha quindi osservato che
 la  interpretazione restrittiva della norma data dall'amministrazione
 si  pone  in  contrasto  con  i  principi   affermati   dalla   Corte
 costituzionale  con  la  sentenza  n.  163  del  29 marzo 1989 che ha
 ritenuto illegittime  le  norme  che  escludono  la  possibilita'  di
 riscatto  ai  fini  pensionistici  degli  anni  di durata di corsi di
 specializzazione il cui diploma sia stato richiesto,  in  aggiunta  a
 quello   professionale  iniziale,  quale  condizione  necessaria  per
 accedere ad uno dei posti occupati  durante  la  carriera;  corsi  di
 specializzazione  appositamente  istituiti dal d.P.R. n. 970 del 1975
 per l'immissione in ruolo nelle cattedre di sostegno.
   La ricorrente  sostiene  di  avere  diritto  al  predetto  riscatto
 perche'  e'  stata  assunta  ed  immessa  in  ruolo  quale insegnante
 elementare di sostegno dal 15 settembre 1982  proprio  in  forza  del
 predetto  titolo  di specializzazione conseguito in aggiunta a quello
 di abilitazione magistrale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e
 conseguentemente l'ammissione al riscatto ai fini  pensionistici  del
 suddetto  periodo.    In subordine, ha chiesto di rimettere agli atti
 alla   Corte    costituzionale    denunciando    la    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  13 del d.P.R.   29 dicembre 1973, n. 1092,
 nella parte in cui non prevede il riscatto, anche  per  i  diplomati,
 del   periodo  del  corso  di  specializzazione  necessario  ai  fini
 dell'assunzione in servizio.
   Il  ricorso  e'   stato   notificato   all'amministrazione   presso
 l'avvocatura distrettuale dello Stato.
   All'udienza  il  difensore  della  ricorrente  ha  insistito  nelle
 ragioni e domande gia' proposte con l'atto scritto.
                        Considerato in diritto
   L'art. 13 del d.P.R. 29  dicembre  1973,  n.  1092,  che  ha  quale
 rubrica  "Periodi  di  studi superiori e di esercizio professionale",
 dispone che il dipendente civile al quale sia  stato  richiesto  come
 condizione  necessaria  per  l'ammissione  in servizio, il diploma di
 laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo  la
 frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in
 tutto  o  in  parte  il  periodo  di tempo corrispondente alla durata
 legale  degli  studi   universitari   e   dei   corsi   speciali   di
 perfezionamento.
   Cio'  premesso,  la  risoluzione  della  questione  di legittimita'
 costituzionale della norma predetta - per contrasto con gli artt. 3 e
 97 della  Costituzione,  appare  rilevante  per  la  definizione  del
 giudizio  in  corso  poiche'  il  provvedimento  impugnato  si  fonda
 sull'applicazione  della  norma  medesima.  Ed  invero,  il titolo di
 specializzazione ortofrenica conseguito, necessario per  l'ammissione
 al  posto  di  carriera  in  cui la ricorrente e' stata nominata, non
 rientra  tra  quelli  della  previsione  normativa;  quindi,  da  una
 eventuale  declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 13
 citato conseguirebbe il diritto  della  ricorrente  al  riscatto  del
 periodo   di   studi   occorrente  al  conseguimento  del  titolo  di
 specializzazione in questione.
   Il diploma di  specializzazione  ortofrenica,  non  e'  diploma  di
 livello universitario, ma aggiunto a diploma di istruzione secondaria
 di secondo grado; tuttavia esso e' necessario ai fini dell'immissione
 nel  ruolo  della  scuola elementare, e l'assegnazione al "sostegno",
 posto al quale l'insegnante non avrebbe potuto accedere  in  mancanza
 del predetto titolo di specializzazione.
   Infatti,  la  nomina della ricorrente e' intervenuta in forza della
 legge 20 maggio 1982, n. 270, che prevede all'art. 12, quarto  comma,
 che  le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  provinciali  della  scuola
 elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno
 a favore degli alunni portatori di handicaps.
   Va rilevato che a detti posti possono accedere, di regola, soltanto
 i docenti in possesso di specifico titolo di  specializzazione,  come
 previsto  dall'art.  8  del  d.P.R.  31  ottobre  1975,  n.  970,  da
 conseguire al termine di un corso teorico pratico di durata  biennale
 presso  scuole  o  istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica
 istruzione.   La norma stessa fa salva  la  validita'  di  titoli  di
 specializzazione precedentemente conseguiti.
   Il   titolo   di   specializzazione  ortofrenica  conseguito  dalla
 ricorrente presenta i requisiti predetti in quanto conseguito dopo un
 corso biennale di studio in scuola autorizzata  dal  Ministero  della
 pubblica  istruzione, tant'e' che e' stato utilizzato, congiuntamente
 al diploma di scuola secondaria di secondo grado, per  la  nomina  in
 ruolo  con  l'assegnazione al "sostegno" a favore di alunni portatori
 di handicaps.
   Tuttavia la domanda della ricorrente dovrebbe essere  disattesa  ai
 sensi  dell'art.  13  del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092, non
 prevedendo questa norma il riscatto ai fini di quiescenza del periodo
 di studi necessario al conseguimento del diploma di  specializzazione
 ortofrenica, perche' non di rango universitario.
   Tale  esclusione  tuttavia  appare  irrazionale  ed  illogica  alla
 stregua  dei  principi  affermati  dalla  Corte   costituzionale   in
 fattispecie analoghe, secondo i quali non puo' escludersi il riscatto
 ai fini pensionistici del periodo di studi dedicato alla preparazione
 professionale  propedeutica  all'immissione in servizio del personale
 particolarmente  idoneo  e  qualificato  nei  ruoli  della   pubblica
 amministrazione.  Ed  ha  sottolineato che la legislazione in tema di
 riscatto  si  e'  via  via  evoluta  nel  suo   complesso   giungendo
 recentemente,  con  l'art.   2 del d.lgs. n. 184 del 1997, perfino ad
 ammettere, anche per gli iscritti ai fondi sostitutivi  ed  esclusivi
 dell'A.G.O.,  la facolta' di riscatto prevista dall'art. 2-novies del
 d.-l. n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella  legge  n.
 114  del 1974, e successive modificazioni, nel senso di attribuire la
 dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione
 in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale.
   Per  cui,  pur  riconoscendo  al  legislatore  un  certo  ambito di
 discrezionalita'  quanto  alla  individuazione  dei  periodi  e   del
 servizio  da  ammettere  a riscatto, la stessa Corte in passato aveva
 dichiarato illegittime (sentenze n. 128 del 1981, nn. 44, 765 e  1016
 del  1988  e  n.  63 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie,
 divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, affermando anche  piu'
 di recente (sent. n. 426 del 1990) come cio' sia inammissibile quando
 l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma
 di   scuola  secondaria,  sia  indispensabile  ai  fini  dell'accesso
 all'impiego, o sia  richiesto  in  aggiunta  a  quello  professionale
 iniziale,  quale  condizione  necessaria  per l'ammissione ad uno dei
 posti occupati durante la carriera (sent.  n. 163 del 9 marzo 1989).
   Tale  in  particolare  e'  la  situazione  riferibile   all'odierna
 fattispecie  per  eadem  ratio  decidendi,  per  la  quale, quindi va
 sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  13  del
 d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 3 e 97
 della Costituzione nella parte in  cui  non  prevede  l'ammissione  a
 riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di
 specializzazione   in  questione,  necessario  per  l'ammissione  del
 personale insegnante al posto di sostegno ricoperto.
   Il giudizio deve quindi essere sospeso disponendosi  l'invio  degli
 atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronuncia in ordine
 alla prospettata questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   La  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale  per  la   regione
 siciliana  dispone  che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano
 rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre
 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 e  97  della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di
 quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso
 di  specializzazione  indicato  in  parte  motiva,   prescritto   per
 l'ammissione  degli  insegnanti  ad  uno  dei  posti di "sostegno" da
 occuparsi durante la carriera.
   Ordina che a  cura  della  segreteria  della  sezione  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alla  ricorrente,  al Provveditorato agli
 studi di Trapani, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  nonche'
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
   Cosi'  disposto  in  Palermo,  nelle  camere  di  consiglio  del 16
 gennaio-17 febbraio 1998.
 Il presidente: Acconcia
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