N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 1998
N. 516 Ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 e 17 febbraio 1998 dalla Corte dei conti sezione giuridica per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Cardinale Nunzia contro il Provveditorato agli studi di Trapani Pensioni - Dipendenti statali - Insegnanti elementari di "sostegno" - Periodo di studio previsto per il conseguimento del diploma di specializzazione ortofrenica - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte n. 163 del 1989 e n. 426 del 1990. (D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092)). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.29 del 22-7-1998 )
LA CORTE DEI CONTI Ha adottato le seguente ordinanza n. 243/98/ord. sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 7151/C del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Cardinale Nunzia, rappresentata ed assistita dall'avv. Nino Catania domiciliato in Palermo, piazzetta Bagnasco n. 13 presso lo studio dell'avv. Massimo Maggiore, avverso la nota n. 2092 del 17 febbraio 1995 del Provveditorato agli studi di Trapani. Uditi all'udienza del 16 gennaio 1998 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato Nino Catania per la ricorrente. Visti gli atti. Ritenuto in fatto La sig.ra Cardinale Nunzia, insegnante elementare di ruolo, in data 7 marzo 1991 presentava domanda di riscatto ai fini pensionistici di due anni di servizio equivalenti alla durata del corso di studi di specializzazione della scuola magistrale ortofrenica di Trapani. Con nota n. 2092 del 17 febbraio 1995, il Provveditorato agli studi di Trapani respingeva la domanda perche' l'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ammette il riscatto dei titoli di specializzazione quando costiuiscono condizione necessaria per l'ammissione in servizio e solo se conseguenti a corsi universitari di perfezionamento, cui non e' assimilabile il corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente. L'interessata in data 10 maggio 1995 ha presentato ricorso avverso la predetta determinazione facendo presente che il Provveditorato agli studi di Trapani con proprio decreto del 7 gennaio 1983, n. 16405, in applicazione della legge n. 270 del 20 maggio 1982, la immetteva in servizio con decorrenza giuridica ed economica dal 15 settembre 1982, quale insegnante di sostegno. Ha quindi osservato che la interpretazione restrittiva della norma data dall'amministrazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 163 del 29 marzo 1989 che ha ritenuto illegittime le norme che escludono la possibilita' di riscatto ai fini pensionistici degli anni di durata di corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera; corsi di specializzazione appositamente istituiti dal d.P.R. n. 970 del 1975 per l'immissione in ruolo nelle cattedre di sostegno. La ricorrente sostiene di avere diritto al predetto riscatto perche' e' stata assunta ed immessa in ruolo quale insegnante elementare di sostegno dal 15 settembre 1982 proprio in forza del predetto titolo di specializzazione conseguito in aggiunta a quello di abilitazione magistrale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'ammissione al riscatto ai fini pensionistici del suddetto periodo. In subordine, ha chiesto di rimettere agli atti alla Corte costituzionale denunciando la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il riscatto, anche per i diplomati, del periodo del corso di specializzazione necessario ai fini dell'assunzione in servizio. Il ricorso e' stato notificato all'amministrazione presso l'avvocatura distrettuale dello Stato. All'udienza il difensore della ricorrente ha insistito nelle ragioni e domande gia' proposte con l'atto scritto. Considerato in diritto L'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha quale rubrica "Periodi di studi superiori e di esercizio professionale", dispone che il dipendente civile al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento. Cio' premesso, la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma predetta - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, appare rilevante per la definizione del giudizio in corso poiche' il provvedimento impugnato si fonda sull'applicazione della norma medesima. Ed invero, il titolo di specializzazione ortofrenica conseguito, necessario per l'ammissione al posto di carriera in cui la ricorrente e' stata nominata, non rientra tra quelli della previsione normativa; quindi, da una eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 13 citato conseguirebbe il diritto della ricorrente al riscatto del periodo di studi occorrente al conseguimento del titolo di specializzazione in questione. Il diploma di specializzazione ortofrenica, non e' diploma di livello universitario, ma aggiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado; tuttavia esso e' necessario ai fini dell'immissione nel ruolo della scuola elementare, e l'assegnazione al "sostegno", posto al quale l'insegnante non avrebbe potuto accedere in mancanza del predetto titolo di specializzazione. Infatti, la nomina della ricorrente e' intervenuta in forza della legge 20 maggio 1982, n. 270, che prevede all'art. 12, quarto comma, che le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps. Va rilevato che a detti posti possono accedere, di regola, soltanto i docenti in possesso di specifico titolo di specializzazione, come previsto dall'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, da conseguire al termine di un corso teorico pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. La norma stessa fa salva la validita' di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Il titolo di specializzazione ortofrenica conseguito dalla ricorrente presenta i requisiti predetti in quanto conseguito dopo un corso biennale di studio in scuola autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione, tant'e' che e' stato utilizzato, congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, per la nomina in ruolo con l'assegnazione al "sostegno" a favore di alunni portatori di handicaps. Tuttavia la domanda della ricorrente dovrebbe essere disattesa ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedendo questa norma il riscatto ai fini di quiescenza del periodo di studi necessario al conseguimento del diploma di specializzazione ortofrenica, perche' non di rango universitario. Tale esclusione tuttavia appare irrazionale ed illogica alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, secondo i quali non puo' escludersi il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi dedicato alla preparazione professionale propedeutica all'immissione in servizio del personale particolarmente idoneo e qualificato nei ruoli della pubblica amministrazione. Ed ha sottolineato che la legislazione in tema di riscatto si e' via via evoluta nel suo complesso giungendo recentemente, con l'art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, perfino ad ammettere, anche per gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O., la facolta' di riscatto prevista dall'art. 2-novies del d.-l. n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 1974, e successive modificazioni, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale. Per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalita' quanto alla individuazione dei periodi e del servizio da ammettere a riscatto, la stessa Corte in passato aveva dichiarato illegittime (sentenze n. 128 del 1981, nn. 44, 765 e 1016 del 1988 e n. 63 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie, divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, affermando anche piu' di recente (sent. n. 426 del 1990) come cio' sia inammissibile quando l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego, o sia richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (sent. n. 163 del 9 marzo 1989). Tale in particolare e' la situazione riferibile all'odierna fattispecie per eadem ratio decidendi, per la quale, quindi va sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione in questione, necessario per l'ammissione del personale insegnante al posto di sostegno ricoperto. Il giudizio deve quindi essere sospeso disponendosi l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronuncia in ordine alla prospettata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione indicato in parte motiva, prescritto per l'ammissione degli insegnanti ad uno dei posti di "sostegno" da occuparsi durante la carriera. Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al Provveditorato agli studi di Trapani, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' disposto in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 gennaio-17 febbraio 1998. Il presidente: Acconcia 98C0795