N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1998
N. 521 Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Taffuri Francesco Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilita' - Esclusione "nel caso in cui risulti la volonta' della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile" - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato. (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma). (Cost., art. 24, secondo comma).(GU n.29 del 22-7-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimita' costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87. Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato; Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Montecatini Terme il 31 maggio 1996 a carico dell'indagato Taffuri Francesco in atti generalizzato; Rilevato che la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 da personale della stazione CC di Montecatini Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprieta' industriale con sede in Milano; Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 nei confronti dell'indagato e' emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di "un etto di prosciutto crudo di Parma" ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998). 98C0800