N. 523 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1998

                                N. 523
 Ordinanza  emessa  l'11  maggio  1998  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso la pretura di Pistoia nel  procedimento  penale  a
 carico di Pistolozzi Manola ed altro
 Processo   penale   -   Procedimento  per  decreto  -  Condizioni  di
 ammissibilita' - Esclusione "nel caso  in  cui  risulti  la  volonta'
 della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile" - Mancata
 previsione  -  Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal
 reato.
 (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  per  questione  di  legittimita'
 costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata  la  richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998,
 di emissione di decreto penale  di  condanna  per  il  reato  di  cui
 all'art.   515 c.p. commesso in Cutigliano il 28 maggio 1996 a carico
 degli  indagati  Pistolozzi  Manola  e  Ferrari  Alessandro  in  atti
 generalizzati;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 28 maggio 1996 da personale della compagnia CC di S.
 Marcello P.se unitamente all'ispettore  Santino  Sulas  dell'istituto
 per la tutela della proprieta' industriale con sede in Milano;
   Che,  in  particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data
 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato e'  emersa  la  violazione
 della   norma  citata  in  quanto  l'indagato  su  precisa  richiesta
 dell'ispettore Sulas di "un etto di prosciutto  crudo  di  Parma"  ha
 servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 518/1998).
 98C0802