N. 245 ORDINANZA 30 giugno - 3 luglio 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Navigazione  -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Regolamento della
 disciplina delle patenti nautiche - Applicabilita' delle disposizioni
 regolamentari alla  regione  -  Presunta  violazione  della  potesta'
 legislativa di tipo esclusivo ad essa spettante - Rinuncia al ricorso
 da  parte  della  regione  interessata - Cessazione della materia del
 contendere - Estinzione del processo.
 
 (D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, art. 28, commi 2 e 3).
 
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 n. 1, e 65; legge 23   agosto
 1988,  n.  400, art. 17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, art.
 15)
 
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio
 ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda CONTRI, prof. Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato  il  13  febbraio  1998, depositato   in cancelleria il 19
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a  seguito  dell'art.
 28,  commi  2  e  3  del  d.P.R.    9  ottobre  1997, n. 431 recante:
 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", ed iscritto al
 n. 7 del registro conflitti 1998.
   Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il  giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto  che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto
 conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante
 "Regolamento  sulla  disciplina  delle  patenti  nautiche",  per   la
 dichiarazione,  previa sospensione dell'efficacia dell'atto, che "non
 spetta allo Stato trasferire  con  regolamento  nuove  funzioni  alla
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia e per il conseguente annullamento dei
 commi 2 e 3 dell'art.  28" del provvedimento;
     che la Regione contesta il  conferimento  di  nuove  funzioni  in
 quanto  realizzato in violazione del procedimento "paritetico" di cui
 all'art. 65 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale
 31 gennaio 1963, n. 1), nonche' della potesta'  legislativa  di  tipo
 esclusivo  ad essa spettante ex art. 4 numero 1) del medesimo statuto
 in materia di "ordinamento degli uffici";
     che, in via subordinata, la Regione eccepisce che  il  d.P.R.  n.
 431  del  1997  contrasta con il "principio di legalita' sostanziale"
 poiche' disciplina oggetti diversi da quelli per  i  quali  la  fonte
 secondaria  ha  ricevuto  autorizzazione  dall'art.  15, comma 1, del
 d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436;
     che  la  ricorrente  ha  successivamente  depositato  presso   la
 cancelleria  di questa Corte l'ordinanza n. 506 del 26 marzo 1998 con
 la quale il Tar per il Lazio -sezione terza ter ha accolto la domanda
 incidentale di  sospensione  del  d.P.R.  9  ottobre  1997,  n.  431,
 relativamente  ai  commi  2  e 3 dell'art. 28, "nella parte in cui le
 disposizioni  regolamentari  impugnate  si  applicano  alla   Regione
 Friuli-Venezia Giulia";
     che,   in   prossimita'   dell'udienza   pubblica,   la   Regione
 Friuli-Venezia Giulia ha altresi' depositato  - previa notifica  alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, non costituita nel presente
 giudizio - la dichiarazione di rinuncia al ricorso per  conflitto  di
 attribuzione  "in  considerazione  della intervenuta cessazione della
 materia del contendere" conseguente all'entrata in  vigore  dell'art.
 105,  comma  3,  lettera  a),  del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  112
 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
 regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
 marzo 1997, n. 59),  disposizione  attributiva  alle  province  delle
 funzioni gia' conferite alla ricorrente con l'atto impugnato.
   Considerato  che,  ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
 integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  la
 rinuncia al ricorso, qualora manchino altre parti costituite, produce
 di per se' l'effetto di estinguere il processo (cfr. ordinanza n. 524
 del 1995).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Capotosti
                         Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
                         Il cancelliere: Milana
 98C0812