N. 245 ORDINANZA 30 giugno - 3 luglio 1998
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Navigazione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Regolamento della disciplina delle patenti nautiche - Applicabilita' delle disposizioni regolamentari alla regione - Presunta violazione della potesta' legislativa di tipo esclusivo ad essa spettante - Rinuncia al ricorso da parte della regione interessata - Cessazione della materia del contendere - Estinzione del processo. (D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, art. 28, commi 2 e 3). (Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 n. 1, e 65; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2; d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, art. 15)(GU n.27 del 8-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 13 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 28, commi 2 e 3 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 recante: "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 1998. Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", per la dichiarazione, previa sospensione dell'efficacia dell'atto, che "non spetta allo Stato trasferire con regolamento nuove funzioni alla Regione Friuli-Venezia Giulia e per il conseguente annullamento dei commi 2 e 3 dell'art. 28" del provvedimento; che la Regione contesta il conferimento di nuove funzioni in quanto realizzato in violazione del procedimento "paritetico" di cui all'art. 65 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonche' della potesta' legislativa di tipo esclusivo ad essa spettante ex art. 4 numero 1) del medesimo statuto in materia di "ordinamento degli uffici"; che, in via subordinata, la Regione eccepisce che il d.P.R. n. 431 del 1997 contrasta con il "principio di legalita' sostanziale" poiche' disciplina oggetti diversi da quelli per i quali la fonte secondaria ha ricevuto autorizzazione dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436; che la ricorrente ha successivamente depositato presso la cancelleria di questa Corte l'ordinanza n. 506 del 26 marzo 1998 con la quale il Tar per il Lazio -sezione terza ter ha accolto la domanda incidentale di sospensione del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, relativamente ai commi 2 e 3 dell'art. 28, "nella parte in cui le disposizioni regolamentari impugnate si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia"; che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha altresi' depositato - previa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita nel presente giudizio - la dichiarazione di rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione "in considerazione della intervenuta cessazione della materia del contendere" conseguente all'entrata in vigore dell'art. 105, comma 3, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), disposizione attributiva alle province delle funzioni gia' conferite alla ricorrente con l'atto impugnato. Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, qualora manchino altre parti costituite, produce di per se' l'effetto di estinguere il processo (cfr. ordinanza n. 524 del 1995).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998. Il cancelliere: Milana 98C0812