N. 260 ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi in genere - Contenzioso tributario - Subordinazione della pubblicita' dell'udienza in cui si svolge la trattazione della causa, alla preventiva e tempestiva istanza di almeno una delle parti - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 141/1998 - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1). (Cost., artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma).(GU n.28 del 15-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con n. 15 ordinanze emesse il 6 febbraio 1997, il 18 dicembre 1996, il 14 gennaio 1997 (n. 2 ordinanze), il 18 dicembre 1996, il 14 gennaio 1997, il 16 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 20 novembre 1996, il 6 febbraio 1997, il 14 gennaio 1997, il 5 marzo 1997, il 22 ottobre 1996 ed il 14 gennaio 1997 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria regionale di Milano, rispettivamente iscritte ai numeri da 701 a 715 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Milano, con quindici ordinanze di identico contenuto emesse tra il 16 ottobre 1996 e il 5 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "laddove subordina la pubblicita' dell'udienza in cui si svolge la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno una delle parti"; che, a parere della commissione rimettente, la disposizione denunciata, condizionando alla valutazione discrezionale delle parti costituite la pubblicita' dell'udienza di trattazione delle controversie tributarie, violerebbe: l'art. 101, primo comma, Cost., in quanto, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranita' popolare, dovrebbe ritenersi implicito in siffatto precetto la regola generale della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari; l'art. 53, primo comma, Cost., in quanto il principio di trasparenza dell'obbligazione tributaria, enunciato nella sentenza di questa Corte n. 50 del 1989, risulterebbe incompatibile con l'esclusione della pubblicita' dell'udienza; l'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto la norma denunciata impedirebbe alle parti, sia in proprio che mediante i loro difensori, di essere presenti in camera di consiglio prima della decisione e subordinerebbe la discussione in pubblica udienza ad una apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite entro un breve termine di decadenza; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno percio' riuniti per essere decisi con unica pronunzia; che la questione, negli stessi termini in cui viene prospettata, e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 141 del 1998; che nelle ordinanze di rimessione non sono dedotti profili nuovi o diversi che possano indurre questa Corte ad un riesame della questione che deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0845