N. 260 ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Tributi  in  genere  - Contenzioso tributario - Subordinazione della
 pubblicita' dell'udienza in cui si svolge la trattazione della causa,
 alla preventiva e tempestiva istanza di  almeno  una  delle  parti  -
 Identica  questione  gia'  dichiarata  non  fondata  dalla  Corte con
 sentenza n. 141/1998 - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33, comma 1).
 
 (Cost., artt. 24, secondo  comma,  53,  primo  comma,  e  101,  primo
 comma).
 
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, del
 decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi  con  n.
 15  ordinanze  emesse  il 6 febbraio 1997, il 18 dicembre 1996, il 14
 gennaio 1997 (n. 2 ordinanze), il 18 dicembre  1996,  il  14  gennaio
 1997,  il 16 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 20 novembre 1996, il 6
 febbraio 1997, il 14 gennaio 1997, il 5 marzo  1997,  il  22  ottobre
 1996  ed  il  14  gennaio  1997  (n.  2  ordinanze) dalla commissione
 tributaria regionale di Milano, rispettivamente iscritte ai numeri da
 701 a 715 del  registro ordinanze 1997 e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n. 43, prima serie speciale,  dell'anno
 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  17 giugno 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto che la commissione tributaria  regionale  di  Milano,  con
 quindici  ordinanze  di  identico  contenuto emesse tra il 16 ottobre
 1996 e il 5 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  24,
 secondo   comma,   53,   primo   comma  e  101,  primo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  33,
 comma   1,   del   decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
 Governo  contenuta  nell'art.    30  della legge 30 dicembre 1991, n.
 413), "laddove subordina la pubblicita' dell'udienza in cui si svolge
 la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza  di  almeno
 una delle parti";
     che,  a  parere  della  commissione  rimettente,  la disposizione
 denunciata, condizionando alla valutazione discrezionale delle  parti
 costituite   la   pubblicita'   dell'udienza   di  trattazione  delle
 controversie tributarie, violerebbe: l'art. 101, primo comma,  Cost.,
 in  quanto,  trovando  fondamento  l'amministrazione  della giustizia
 nella sovranita' popolare, dovrebbe ritenersi implicito  in  siffatto
 precetto  la  regola  generale  della  pubblicita'  dei  dibattimenti
 giudiziari; l'art. 53, primo comma, Cost., in quanto il principio  di
 trasparenza dell'obbligazione tributaria, enunciato nella sentenza di
 questa   Corte   n.  50  del  1989,  risulterebbe  incompatibile  con
 l'esclusione della pubblicita'  dell'udienza;  l'art.    24,  secondo
 comma,  Cost.,  in quanto la norma denunciata impedirebbe alle parti,
 sia in proprio che mediante i loro difensori, di essere  presenti  in
 camera  di  consiglio  prima  della  decisione  e  subordinerebbe  la
 discussione in pubblica udienza ad una apposita istanza da depositare
 in segreteria e notificare alle altre parti costituite entro un breve
 termine di decadenza;
     che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   che   ha  concluso  per
 l'infondatezza della questione.
   Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno
 percio' riuniti per essere decisi con unica pronunzia;
     che la questione, negli stessi termini in cui viene  prospettata,
 e'  stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza
 n. 141 del 1998;
     che nelle ordinanze di rimessione non sono dedotti profili  nuovi
 o  diversi  che  possano  indurre  questa  Corte  ad un riesame della
 questione  che  deve,  pertanto,  essere  dichiarata   manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma  1,  del
 decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni sul
 processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
 nell'art.  30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
 riferimento agli artt.  24, secondo comma, 53,  primo  comma  e  101,
 primo   comma,   della  Costituzione,  dalla  commissione  tributaria
 regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0845