N. 557 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997- 8 luglio 1998
N. 557 Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1998) dal tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Auricchio Francesco ed altri Processo penale - Codice abrogato - Procedimento per reato di associazione per delinquere - Sopravvenuta separazione del processo per taluno degli associati - Incompatibilita' del giudice del dibattimento a giudicare su fatti in ordine ai quali si e' gia' pronunciato con sentenza nei confronti degli altri coimputati del medesimo reato - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Lamentata "anticipazione del giudizio" - Riferimento alla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale. (C.P.C., art. 61). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento contro Auricchio Francesco ed altri. Premesso che, con sentenza pronunciata in data odierna, questo collegio ha definito, ai sensi dell'art. 247 d.t.c.p.p., previa separazione dei giudizi, ai sensi del comma 5 di detta norma le posizioni degl'imputati Di Luggo Angelo, Ambrosio Angelo Raffaele, Aquino Antonio, Casillo Antonio, Casillo Maria e Truvolo Carmosina, imputati degli stessi reati dei quali sono chiamati a rispondere gl'imputati del presente procedimento, le cui posizioni, come si e' detto, sono state stralciate dall'unico originario procedimento; Rilevato che, dopo la lettura del dispositivo che ha definito il suddetto procedimento, la difesa degl'imputati ha eccepito l'incompatibilita' del collegio a conoscere del presente procedimento, ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996; Rilevato, altresi', che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art. 34 c.p.p., tra le norme del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto l'imperio del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n.1399, per cui la suddetta dichiarazione d'illegittimita' di detta norma, in parte qua, non puo' ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti, relativamente ai quali l'incompatibilita' del giudice e' disciplinata tuttora all'art. 61 c.p.p. (r.d. n. 1399/30), che non prevede, tra le ipotesi d'incompatibilita', quella prospettata, in questa sede, dalla difesa degl'imputati; Ritenuto che, a fronte di tale sistema normativo, si profila, sicuramente, un dubbio di legittimita' costituzionale del predetto art. 61 c.p.p. (1930), tuttora in vigore, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato, ovvero abbia concorso a pronunciare, sentenza contro taluni dei coimputati di un procedimento, nel quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri coimputati, al fine di accertare la responsabilita' dei primi. In proposito, non e' superfluo osservare che, se e' vero, nel rito del 1930, il giudice del dibattimento conosce ab initio tutti gli atti del procedimento, e' pur vero che non e' tale conoscenza a determinare l'incompatibilita', nel caso di specie, bensi' la successiva incidentale valutazione degli stessi; Ritenuto che tale illegittimita' costituzionale si manifesta rispetto: a) all'art. 3 Cost., poiche', in assenza della previsione in questione, si determina una disparita' di trattamento fra gli originari coimputati di un processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R. n. 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. (r.d. n. 1399/30), dal momento che soltanto rispetto ai primi, e in conseguenza del ricordato intervento della Corte costituzionale, e' stata introdotta la menzionata ipotesi d'incompatibilita' del giudice; b) all'art. 27, comma secondo, Cost., poiche' la valutazione, benche' incidentale, delle posizioni dei predetti originari coimputati, al fine dell'accertamento della responsabilita' dei coimputati residui, si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio nei confronti dei primi; Ritenuta rilevante l'anzidetta questione, essendo attualmente investito questo collegio anche della cognizione del procedimento contro i residui coimputati, dopo la pronuncia di sentenza contro quelli ammessi alla definizione con rito abbreviato; ne', peraltro, l'ostacolo puo' ritenersi superato dalla previsione di separazione dei giudizi, di cui all'art. 247, comma 5, c.p.p., che' tale previsione si risolve in un mero artificio processuale;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, c.p.p. introdotto con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, rispetto agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato, ovvero abbia concorso a pronunciare, sentenza contro taluni dei coimputati di un procedimento, nel quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri coimputati, al fine di accertare la responsabilita' dei primi; Ordina sospendersi il giudizio in corso, fino alla pronuncia su detta questione da parte della Corte costituzionale, alla quale ordina che siano trasmessi immediatamente gli atti; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica. Nola, addi' 14 novembre 1997 Il presidente: Zazzera I giudici: Barbalucca-Alfano 98C0867