N. 293 ORDINANZA 7 - 18 luglio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata - Diniego e revoca della patente di guida - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b)). (Cost., artt. 3, 4, 16 e 27).(GU n.35 del 2-9-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Cesare MIRABELLI; Giudici: prof. Fernando SANTOSUOSSO giudice, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1996 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Vincenzo Cucina, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Palermo, nel corso di un procedimento per l'accertamento della pericolosita' sociale di un condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., ha sollevato, con ordinanza del 30 ottobre 1996 (pervenuta a questa Corte il 27 maggio 1997), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione; che ad avviso del rimettente le norme impugnate, che prevedono rispettivamente il diniego (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di chi - fra altre ipotesi - sia o sia stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione, contrasterebbero, per un primo profilo, con il principio di ragionevolezza e con la finalita' rieducativa della misura (artt. 3 e 27 della Costituzione), poiche' la disciplina censurata, con il suo automatismo, contraddirebbe irragionevolmente il sistema delle misure di sicurezza, mirate bensi' al controllo del soggetto ma attraverso il suo reinserimento sociale e dunque in primo luogo attraverso il lavoro (artt. 228, quarto comma, cod. pen. e 190, comma 6, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione del codice di procedura penale), finendo per incentivare cio' che si deve prevenire, vale a dire la commissione di ulteriori reati, a causa della difficolta' nello svolgimento dell'attivita' lavorativa in conseguenza della perdita della patente di guida, come e' nella specie (svolgendo l'interessato il lavoro di autista); che, quindi, risulterebbe violato il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione); che, per un ulteriore profilo, la disciplina in argomento comporterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione), a danno di chi subisce la revoca della patente per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza, potendo riottenere il titolo di guida soltanto a seguito della riabilitazione, rispetto a chi evita le conseguenze sfavorevoli di tale normativa solo perche' risulti non piu' socialmente pericoloso prima dell'effettiva applicazione della misura di sicurezza; che, infine, le norme contrasterebbero con l'art. 16 della Costituzione, che, riconoscendo la liberta' di circolazione, ne ammetterebbe limitazioni solo in presenza di finalita' generali di sicurezza, che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili; che a tali plurimi profili di incostituzionalita' dovrebbe porsi rimedio, secondo una prospettazione in via gradata da parte del giudice rimettente a) o attraverso la radicale eliminazione, per via di dichiarazione di incostituzionalita', di ogni effetto limitativo dell'abilitazione alla guida derivante dall'applicazione, pregressa o attuale, di una misura di sicurezza, ovvero b) attraverso l'attribuzione al magistrato di sorveglianza, in sede di procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, del potere di disciplinare, in base alle peculiarita' di ciascun caso concreto, l'uso della patente di guida nei confronti del sottoposto alla misura, secondo un modulo gia' previsto nell'ordinamento, come e' quello contenuto nell'art. 62, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di disciplina della sospensione della patente nell'ambito della semidetenzione e della liberta' controllata; una prospettazione di due possibili esiti in rapporto di subordinazione, questa, che non sarebbe stata adeguatamente affrontata e risolta dall'ordinanza n. 253 del 1995 di questa Corte. Considerato che il Magistrato di sorveglianza rimettente prospetta, attraverso le richieste che si sono esposte in narrativa, formulate in via gradata, una declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b) del nuovo codice della strada, tale da eliminare in radice (secondo la richiesta principale) o da conformare diversamente, includendovi poteri di regolazione in concreto da parte del magistrato di sorveglianza (secondo la richiesta subordinata), le norme che, nell'ambito della disciplina della circolazione stradale, stabiliscono i casi nei quali, per difetto dei c.d. requisiti morali connessi ai precedenti penali e giudiziari, sono imposti il diniego e, specularmente, la revoca della patente di guida; che le norme impugnate attengono ad attribuzioni affidate all'autorita' amministrativa di cui regolano le modalita' di esercizio, in presenza di taluni presupposti stabiliti in via generale, tra i quali la precedente o attuale sottoposizione dell'interessato a una misura di sicurezza; che, chiamata a pronunciarsi su questione analoga, riferita ai medesimi parametri costituzionali, questa Corte ha gia' rilevato, con l'ordinanza n. 253 del 1995, che in tale disciplina, nella quale la sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di pericolosita' qualificata - costituisce un presupposto delle determinazioni amministrative in tema di rilascio o di revoca della patente, il magistrato di sorveglianza non e' ne' puo' essere in alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate, le quali per definizione seguono e non precedono i provvedimenti giurisdizionali assunti, come si e' detto, quali presupposti; che l'anzidetto rilievo vale, allo stesso modo, per entrambe le prospettazioni svolte dal rimettente, essendo comunque le norme sulla disciplina della patente di guida, come tali, estranee all'ambito e alle determinazioni cui il magistrato di sorveglianza e' chiamato, non potendosi in alcun modo configurare gli istituti oggetto della presente questione quali aspetti del complessivo contenuto prescrittivo delle misure di sicurezza; che, alla stregua dei rilievi che precedono, la questione, sollevata su norme delle quali il giudice a quo non ha da fare applicazione (v., oltre alla citata ordinanza n. 253 del 1995, la sentenza n. 109 del 1983, punto 10 del diritto), deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non spiegando la soluzione di essa alcuna incidenza nel giudizio a quo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica 98C0895