N. 306 ORDINANZA 9 - 22 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  - Accertamento di infrazione ritenuto fondato
 dal prefetto - Ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al
 doppio del minimo edittale per ogni  singola  violazione  -  Identica
 questione  gia'  decisa  dalla  Corte  con  ordinanze  nn.  324/1997,
 268/1996, 67 e  350/1994  e  con  sentenza  n.  366/1994  -  Identico
 orientamento della Corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, comma 1).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  204,  comma  1,
 del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
 strada), promossi con ordinanze  emesse  l'11  febbraio  1997  (n.  5
 ordinanze)  dal  pretore di Roma sezione distaccata di Castelnuovo di
 Porto iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852 e 853 del registro ordinanze
 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  aprile  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  diversi  giudizi  di  opposizione ad
 ordinanze-ingiunzioni  prefettizie  con  le  quali  si  intimava   il
 pagamento  di somme di denaro a titolo di sanzione amministrativa per
 violazione di norme del codice della strada, il  pretore  di  Roma  -
 sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, dopo aver emesso sentenze
 di  rigetto  non  definitive  (che  non statuivano sulla richiesta di
 riduzione della sanzione, formulata, in via subordinata, da  tutti  i
 ricorrenti),  con  cinque  ordinanze  emesse  l'11  febbraio 1997, ha
 sollevato  -  in  riferimento  all'art.    24  della  Costituzione  -
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 1, del
 decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.    285  (Nuovo  codice  della
 strada),  nella  parte  in  cui  prevede  che il prefetto, se ritiene
 fondato l'accertamento,  ingiunge  il  pagamento  di  una  somma  non
 inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
     che  il pretore di Roma ritiene di dover riproporre la questione,
 gia' decisa dalla Corte costituzionale nel senso  della  infondatezza
 (e  poi,  in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso
 della manifesta infondatezza), dal  momento  che  non  sarebbe  stato
 considerato   che   il   potere   del   giudice  dell'opposizione  di
 rideterminare la sanzione amministrativa  puo'  operare  soltanto  in
 quanto  gli  sia  permesso  di  effettuare  una valutazione di merito
 sull'applicazione della sanzione stessa: se, cioe', "abbia il  potere
 di prendere cognizione non soltanto degli aspetti di legittimita' del
 provvedimento  amministrativo  sanzionatorio,  ma anche di quelli che
 attengono alla  discrezionalita',  per  cui  soltanto  a  seguito  di
 annullamento   dell'atto   si   possa   sostituire  altra  e  diversa
 valutazione del fatto";
     che  tuttavia  la  Corte  di  cassazione, con indirizzo costante,
 avrebbe piu' volte ribadito che la cognizione del  giudice  ordinario
 deve limitarsi ad un sindacato di legittimita', relativo agli aspetti
 attinenti  alla  motivazione  del  provvedimento  e  non  al concreto
 esercizio della potesta' sanzionatoria dell'amministrazione:  percio'
 il  giudice  ordinario  non  potrebbe  mai,  "in concreto", applicare
 l'art. 23 della legge n.  689  del  1981,  rideterminando  in  melius
 l'entita'   della   sanzione,   poiche'   dovrebbe  "ripercorrere  il
 procedimento     amministrativo     sanzionatorio,      sostituendosi
 all'autorita'   irrogante   nella   quantificazione   concreta  della
 sanzione, cio' che palesemente gli e' precluso";
     che  da  cio'  deriverebbe  il  contrasto  con  l'art.  24  della
 Costituzione,  in  quanto  la  disposizione impugnata si connoterebbe
 come  un  "deterrente"  alla  proposizione   del   ricorso   in   via
 amministrativa,  in considerazione dell'impossibilita' per il giudice
 di valutare "in concreto", in caso di rigetto del ricorso stesso,  la
 congruita'  della  sanzione  irrogata,  che  risulta  automaticamente
 maggiorata rispetto a quella non contestata;
     che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e'  intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per   la
 manifesta  infondatezza della questione, essendo gia' stata decisa in
 passato nel senso dell'infondatezza e della manifesta infondatezza.
   Considerato che, essendo stata  sollevata  in  tutti  i  giudizi  a
 quibus  la  medesima  questione,  i  relativi giudizi di legittimita'
 costituzionale devono essere riuniti;
     che identica questione e' gia' stata piu' volte rimessa a  questa
 Corte  e  decisa,  da  ultimo,  con l'ordinanza n. 324 del 1997 e, in
 precedenza, con l'ordinanza n. 268 del 1996, la sentenza n.  366  del
 1994,  le  ordinanze  n.  67  e  n.  350  del 1994, nelle quali si e'
 rilevato che: a) la misura della sanzione puo'  ben  essere  modulata
 dal  legislatore  in  modo  da  perseguire  finalita'  deflattive del
 contenzioso amministrativo; b) e',  comunque,  sempre  esperibile  il
 ricorso  giurisdizionale,  in  cui  il giudice, anche quando respinge
 l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione
 della  sanzione,  che  ben   puo'   essere   fissata   nella   misura
 corrispondente  a  quella  "ridotta"  di  cui all'art. 202 del codice
 della strada;
     che  negli  stessi  sensi  appare  orientata  la   piu'   recente
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione,  secondo  la  quale "il
 procedimento amministrativo di determinazione della sanzione ... puo'
 essere  interamente  sostituito  dal  giudice  dell'opposizione,  cui
 spetta  il  potere  di  determinare autonomamente, prescindendo cioe'
 dalle   valutazioni   compiute   dall'amministrazione   ed   espresse
 nell'ordinanza-ingiunzione,  l'entita'  della  sanzione dovuta per la
 concreta violazione" (v. Cass., 2 febbraio 1996, n.  911);
     che, non essendo stati addotti profili nuovi, la  questione  deve
 essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi  avanti
 la Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 1,  del
 decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione  dal
 pretore  di Roma - sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0908