N. 309 ORDINANZA 9 - 22 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Abusivismo  - Trattamento sanzionatorio penale - Mancata
 previsione dell'estensione della durata della sospensione dell'azione
 penale fino alla definizione dell'eventuale  ricorso  giurisdizionale
 avverso  il  diniego  di  rilascio  di  concessione  in  sanatoria  -
 Riferimento alla sentenza della  Corte  n.  85/1998  -  Insussistenza
 dell'obbligo  per  il  giudice  penale  di  procedere  in ogni caso -
 Riferimento al principio  della  separazione  del  giudizio  ed  alla
 autonomia  ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa
 e tributaria da un lato e penale dall'altro - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' dell'art. 22, primo comma, della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal pretore
 di  Trieste  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Bruss Alberto,
 iscritta al n. 663 del registro ordinanza  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Udito nella camera di  consiglio  del  6  maggio  1998  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento penale per violazioni
 edilizie, il pretore di Trieste, con  ordinanza  del  2  giugno  1997
 (r.o.  n.  663  del  1997),  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22, primo comma,  della  legge  28  febbraio
 1985,   n.   47   (Norme   in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  nella parte in cui non prevede la estensione della durata
 della  sospensione  dell'azione  penale  relativa   alle   violazioni
 edilizie fino alla definizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale
 avverso il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
     che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, la disposizione censurata
 violerebbe  gli  artt.  3  e   24   della   Costituzione,   ponendosi
 irragionevolmente  in  contrasto  con la esigenza di evitare pronunce
 difformi del giudice penale e di  quello  amministrativo,  con  gravi
 conseguenze  in  caso  di  sentenza  penale di condanna con ordine di
 demolizione, e ledendo,  altresi',  il  principio  costituzionale  di
 tutela  giurisdizionale dell'interessato nei confronti del rifiuto di
 concessione in sanatoria.
   Considerato che questa Corte, gia' con la sentenza n. 85 del  1998,
 pronunciata  con  riferimento  alla  diversa  ipotesi  di  domanda di
 condono, in relazione alla quale l'art. 39, comma 8, della  legge  23
 dicembre  1994,  n. 724 non prevede la sospensione dell'azione penale
 in  pendenza  della   impugnazione   in   via   giurisdizionale   del
 provvedimento    di   diniego   della   domanda   di   autorizzazione
 paesaggistica in sanatoria per opere abusive  in  zona  sottoposta  a
 vincolo, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il
 legislatore,   come   soluzione   obbligata,   la   sospensione   del
 procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un  altro  giudice
 una  controversia  che  debba  risolvere  una  questione  su  un atto
 pregiudiziale alla definizione del  primo  processo,  essendosi  anzi
 andato affermando, in sede di disciplina positiva, il principio della
 separazione  dei  giudizi  e  della  autonomia  ed indipendenza delle
 giurisdizioni civile, amministrativa  e  tributaria  da  un  lato,  e
 penale  dall'altro,  con  le  sole  previsioni di ipotesi derogatorie
 tassativamente previste da leggi;
     che con la stessa decisione la Corte ha rilevato che  la  mancata
 previsione   della   sospensione   dell'azione  penale  non  comporta
 l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso,  giungendo
 alla  condanna  dell'imputato  anche  in  pendenza  avanti al giudice
 amministrativo di giudizi sul  diniego  di  rilascio  di  concessione
 edilizia in sanatoria, potendo infatti egli esercitare tutti i poteri
 processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine
 alle  verifiche  istruttorie,  ai  tempi  delle varie fasi, fino alla
 eventuale  applicazione,  ove  ne  sussistano  i  presupposti,  della
 sospensione del dibattimento ex art. 479 cod. proc. pen., con effetti
 sospensivi del decorso della prescrizione;
     che  pertanto  la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22, primo comma,  della  legge  28  febbraio
 1985,   n.   47   (Norme   in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0911