N. 318 ORDINANZA 9 - 22 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contributi in genere - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto -
 Esclusione  per  il  giudice  ordinario,  in sede cautelare, di poter
 sospendere il  pagamento  dei  contributi  consortili  -  Norma  gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 26 del 1998
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59).
 
 (Cost., artt. 23 e 113).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 59 del
 regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per  la  bonifica
 integrale),  in  relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 602 (Disposizioni  per  la  riscossione  delle  imposte  sul
 reddito),  promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice
 istruttore del tribunale di Matera, nel procedimento civile  vertente
 tra  Antonio  Pisto  ed  altri  e  Consorzio di bonifica di Bradano e
 Metaponto,  iscritta  al  n.  289  del  registro  ordinanze  1997   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 23, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica di Bradano e
 Metaponto;
   Udito nella camera di  consiglio  del  1  luglio  1998  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto  che  il  giudice  istruttore  del tribunale di Matera, in
 funzione di giudice unico, nel corso  di  un  giudizio  promosso  nei
 confronti  del  Consorzio  di  bonifica  di  Bradano e Metaponto, con
 ordinanza del 10 marzo 1997, ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
 (Nuove norme per la bonifica integrale), in relazione agli artt. 53 e
 54 del d.P.R.   29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  per  la
 riscossione delle imposte sul reddito), per violazione degli artt. 3,
 24  e  113  della  Costituzione,  nella parte in cui escludono che il
 giudice ordinario, in sede cautelare, possa sospendere  il  pagamento
 dei contributi consortili;
     che,   nel  processo  a  quo,  gli  attori  hanno  contestato  il
 presupposto dei contributi ed hanno chiesto,  in  via  cautelare,  la
 sospensione dell'efficacia delle cartelle esattoriali;
     che il convenuto Consorzio, costituitosi in giudizio, ha eccepito
 il  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  adito  ed  ha  altresi'
 contestato l'ammissibilita' della domanda cautelare, sul rilievo  che
 gli  artt.  21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le
 norme per la  riscossione  delle  imposte  dirette,  conferiscono  il
 relativo    potere   all'autorita'   amministrativa   e   non   anche
 all'autorita' giudiziaria ordinaria, ed ha, infine, concluso  per  il
 rigetto della domanda di merito;
     che   il  giudice  istruttore  ha  premesso  che  la  domanda  di
 sospensione, benche' assistita dal necessario fumus boni  iuris,  non
 puo'  essere  accolta,  in  quanto  le norme richiamate dal Consorzio
 escludono il potere cautelare del giudice ordinario;
     che, secondo il rimettente, gli artt. 21 e 59 del r.d. n. 215 del
 1933 si pongono, pero', in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113  della
 Costituzione,   in   quanto,   senza   ragionevole   giustificazione,
 comprimono il diritto di agire in giudizio e quello alla  piu'  ampia
 tutela    giurisdizionale,    sia   ordinaria   che   amministrativa,
 determinando altresi'  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 rispetto  a  coloro  i  quali, per altri e diversi contributi, godono
 invece della tutela cautelare, dato che la Corte ha  gia'  dichiarato
 l'illegittimita'  di  norme che, per la riscossione di somme relative
 ad obbligazioni diverse da quelle di natura tributaria, non prevedono
 la possibilita' di ottenere la sospensione della riscossione da parte
 del giudice ordinario;
     che nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituito il Consorzio
 di bonifica  di  Bradano  e  Metaponto,  il  quale  ha  genericamente
 eccepito l'infondatezza della questione.
   Considerato  che il giudizio di legittimita' costituzionale investe
 gli artt. 21 (rectius: 21, secondo comma) e 59 (rectius: 59,  secondo
 comma,  ultima  proposizione)  del  r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in
 relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  602,
 nella  parte  in  cui  escludono  la  ammissibilita',  nel  corso del
 giudizio, del ricorso al giudice ordinario  per  la  sospensione  del
 pagamento dei contributi consortili di bonifica;
     che,  con  la  sentenza  n.  26  del  1998,  questa Corte ha gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  secondo
 comma,  del  r.d. n. 215 del 1933 "nella parte in cui, rinviando alle
 norme previste per la esazione delle imposte  dirette,  non  consente
 all'autorita'   giurisdizionale   ordinaria  -  nell'ipotesi  in  cui
 contesti  l'esistenza  o  l'entita'  del  credito  -  di   sospendere
 l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa
 di  esecuzione,  manutenzione  ed  esercizio delle opere pubbliche di
 bonifica";
     che,  pertanto,   la   questione   proposta   e'   manifestamente
 inammissibile,  in  quanto  l'art. 21, secondo comma, del r.d. n. 215
 del 1933, in conseguenza  della  ricordata  pronuncia,  risulta  gia'
 privo  del  contenuto precettivo censurato, mentre l'art. 59, secondo
 comma, del r.d. n.  215 del 1933, operando un mero rinvio, per quanto
 riguarda la disciplina dei contributi consortili, alle  "disposizioni
 dell'art.  21",  e'  divenuto  inapplicabile  nella  parte  in cui si
 riferisce alla norma dello stesso art. 21, oggetto della decisione di
 illegittimita' costituzionale n. 26  del 1998.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13
 febbraio 1933, n.  215  (Nuove  norme  per  la  bonifica  integrale),
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
 dal giudice istruttore del tribunale di  Matera  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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