N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998
N. 558 Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal pretore di Belluno nel procedimento penale a carico di Corrado Aurelio Processo penale - Competenza territoriale del giudice - Spostamento per i procedimenti riguardanti i magistrati - Mancata previsione dello spostamento anche nel caso di magistrato persona offesa o danneggiato dal reato per fatti, pur commessi successivamente in suo danno, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni nel distretto - Irrazionalita' e disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza e di imparzialita' della magistratura nonche' di imparzialita' e buon andamento della p.a. (con riferimento all'amministrazione della giustizia). (C.P.P. 1988, art. 11, comma 1). (Cost., artt. 3, 24, 97, 101 e 107).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza. 1. - Aurelio Corrado e' citato a giudizio avanti a questo pretore per rispondere del reato di diffamazione p. e p. dall'art. 595 c.p., per avere offeso, in Belluno, nel periodo dal 14 marzo al 22 giugno 1996, l'onore e la reputazione del dott. Aniello Lamonica, gia' procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Belluno. 2. - La difesa dell'imputato ha eccepito la incompetenza territoriale del giudice ex art. 11 c.p.p. La eccezione non e' fondata in quanto la deroga all'ordinaria competenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati e' stabilita solo per le ipotesi - in cui il magistrato assuma la veste (tra l'altro e per limitarsi a quanto di interesse nel presente procedimento) di persona offesa o danneggiato dal reato - di attuale esercizio delle funzioni di magistrato nel distretto di Corte di appello dove deve celebrarsi il processo secondo le regole ordinarie o di pregresso esercizio al momento della commissione del fatto in suo danno. Nessuna delle due condizioni sussistono nel caso in esame in quanto, per un verso, il fatto storico ascritto all'imputato e' stato commesso successivamente al trasferimento del magistrato persona offesa in altro ufficio di altro distretto (nella specie Avvocato generale dello Stato presso la Corte di appello di Trieste, dal 27 febbraio 1996) e non operando attualmente il magistrato in alcun ufficio del distretto della Corte di appello di Venezia. Evidenziato, quindi, che la norma di cui all'art. 11 c.p.p., e' norma di diritto speciale ed eccezionale e come tale insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, il pretore rigetta l'eccezione di incompetenza. 3. - Il difensore dell'imputato sollecita il giudice per l'ipotesi di rigetto della istanza di cui sopra, a dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, c.p.p., in relazione agli artt. 101, 107, 24 e 3 della Costituzione nella parte in cui la norma de qua non dispone lo spostamento di competenza territoriale, nel caso di procedimento penale nel quale un magistrato sia parte offesa in relazione ad una ipotesi di reato commessa dopo lo spostamento del primo in altro distretto giudiziario, ma riferita unicamente ed immediatamente alle funzioni che il medesimo ha svolto in quella sede, in quanto non e' dato ravvisare alcuna plausibile ragione per la inapplicabilita' dell'art. 11, c.p.p., nel caso in cui il fatto penalmente perseguibile sia stato commesso, sia pure dopo il trasferimento del magistrato ad altro distretto, ma con riferimento sostanziale diretto ed immediato alle specifiche funzioni dallo stesso svolte in quella medesima sede, con una consecuzione cronologica cosi' ristretta da non potervi ravvisare una significativa soluzione di continuita'. 4. - Il pretore ritiene di dover e poter dubitare in ordine alla legittimita' costituzionale della norma come e nei termini sollecitati dalla difesa dell'imputato. Giova premettere, in fatto, che la diffamazione addebitata all'imputato e' stata commessa nel corso di ordinaria ispezione ai servizi di cancelleria nell'ufficio gia' diretto dal magistrato persona offesa ed avente riferimento proprio aspetti concernenti la direzione e responsabilita' dell'ufficio da parte del magistrato offeso. Pare quindi al pretore che le ragioni che hanno indotto il legislatore a dettare la disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., - e cioe' lo spostamento della competenza per le ipotesi ivi tipizzate - e cioe' la opportunita' di garantire la assoluta terzieta' del giudice (e conseguentemente dal sospetto di possibile menomazione del diritto della difesa) sussistano non solo per le ipotesi di attualita' dell'esercizio di funzioni nel distretto (sospetto derivante dalla colleganza professionale distrettuale) o di pregresso esercizio delle funzioni al momento del fatto, ma anche per la ipotesi in cui il fatto reato, commesso successivamente in danno del magistrato, abbia riferimento alla attivita' da questi svolta quale magistrato nel distretto ove il giudizio si svolge. Si dubita conseguentemente che la mancata previsione della speciale competenza territoriale prevista dall'art. 11 c.p.p., per fattispecie come quella in esame possa ledere i principi costituzionali, come sopra precisati, essendo del tutto identico il pericolo di condizionamento psicologico e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialita' delle sue decisioni, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice stesso soltanto alla legge e di imparzialita' nell'esercizio delle pubbliche funzioni, che hanno indotto il legislatore a dettare la disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., per i casi gia' precisati e non per quello in esame nel presente processo. Invero con ordinanza 13-29 dicembre 1989 la Corte costituzionale ha ritenuto che e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la determinazione delle soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza dei giudici ed il prestigio della magistratura; nel caso di specie si fa peraltro riferimento alla irrazionalita' di soluzione diversa per ipotesi identiche con riferimento alle finalita' che, nell'ambito della decisione legislativa gia' presa per disciplinare la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, il legislatore ha perseguito. 5. - La rilevanza della eccezione nel presente processo appare di tutta evidenza in quanto, ove accolta dalla Corte costituzionale, si imporra' la declaratoria di incompetenza territoriale a favore di altro giudice.
P. Q. M. Sospeso il processo in corso, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non attribuisce la speciale competenza del giudice indicato nella seconda parte del comma stesso, anche nel caso in cui un magistrato assuma la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti, pur commessi successivamente in suo danno, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni nel distretto, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Belluno, addi' 26 marzo 1998 Il pretore: Pivotti 98C0923