N. 558 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998

                                N.  558
  Ordinanza  emessa  il  26  marzo  1998  dal  pretore  di Belluno nel
 procedimento penale a carico di Corrado Aurelio
 Processo penale - Competenza territoriale del giudice  -  Spostamento
    per  i  procedimenti riguardanti i magistrati - Mancata previsione
    dello spostamento anche nel caso di magistrato  persona  offesa  o
    danneggiato  dal  reato per fatti, pur commessi successivamente in
    suo danno, ma riferiti unicamente ed immediatamente  all'esercizio
    delle  funzioni  nel  distretto  -  Irrazionalita' e disparita' di
    trattamento di situazioni omogenee  -  Incidenza  sul  diritto  di
    difesa  e  sui  principi  di indipendenza e di imparzialita' della
    magistratura nonche' di imparzialita' e buon andamento della  p.a.
    (con riferimento all'amministrazione della giustizia).
 (C.P.P. 1988, art. 11, comma 1).
 (Cost., artt. 3, 24, 97, 101 e 107).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   1.  -  Aurelio Corrado e' citato a giudizio avanti a questo pretore
 per rispondere del reato di diffamazione p. e p. dall'art. 595  c.p.,
 per  avere  offeso, in Belluno, nel periodo dal 14 marzo al 22 giugno
 1996, l'onore e la  reputazione  del  dott.  Aniello  Lamonica,  gia'
 procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  circondariale di
 Belluno.
   2.   -   La   difesa  dell'imputato  ha  eccepito  la  incompetenza
 territoriale del giudice ex art. 11 c.p.p.
   La eccezione non e'  fondata  in  quanto  la  deroga  all'ordinaria
 competenza  per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati e'
 stabilita solo per le ipotesi - in cui il magistrato assuma la  veste
 (tra  l'altro  e  per  limitarsi  a  quanto di interesse nel presente
 procedimento) di persona offesa o danneggiato dal reato - di  attuale
 esercizio  delle  funzioni  di  magistrato  nel distretto di Corte di
 appello dove deve celebrarsi il processo secondo le regole  ordinarie
 o  di  pregresso  esercizio al momento della commissione del fatto in
 suo danno.
   Nessuna delle due  condizioni  sussistono  nel  caso  in  esame  in
 quanto, per un verso, il fatto storico ascritto all'imputato e' stato
 commesso  successivamente  al  trasferimento  del  magistrato persona
 offesa in altro ufficio di altro  distretto  (nella  specie  Avvocato
 generale  dello  Stato  presso la Corte di appello di Trieste, dal 27
 febbraio 1996) e non operando  attualmente  il  magistrato  in  alcun
 ufficio del distretto della Corte di appello di Venezia.
   Evidenziato,  quindi,  che  la  norma di cui all'art. 11 c.p.p., e'
 norma di diritto speciale ed eccezionale e come  tale  insuscettibile
 di   interpretazione  estensiva  ed  analogica,  il  pretore  rigetta
 l'eccezione di incompetenza.
   3. - Il difensore dell'imputato sollecita il giudice per  l'ipotesi
 di  rigetto della istanza di cui sopra, a dubitare della legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, comma 1, c.p.p., in relazione agli artt.
 101, 107, 24 e 3 della Costituzione nella parte in cui  la  norma  de
 qua  non  dispone lo spostamento di competenza territoriale, nel caso
 di procedimento penale nel quale un magistrato sia  parte  offesa  in
 relazione  ad  una  ipotesi di reato commessa dopo lo spostamento del
 primo in altro  distretto  giudiziario,  ma  riferita  unicamente  ed
 immediatamente  alle  funzioni  che  il  medesimo ha svolto in quella
 sede, in quanto non e' dato ravvisare alcuna plausibile  ragione  per
 la  inapplicabilita'  dell'art.  11, c.p.p., nel caso in cui il fatto
 penalmente  perseguibile  sia  stato  commesso,  sia  pure  dopo   il
 trasferimento  del  magistrato ad altro distretto, ma con riferimento
 sostanziale diretto  ed  immediato  alle  specifiche  funzioni  dallo
 stesso   svolte   in  quella  medesima  sede,  con  una  consecuzione
 cronologica  cosi'   ristretta   da   non   potervi   ravvisare   una
 significativa soluzione di continuita'.
   4.  -  Il  pretore ritiene di dover e poter dubitare in ordine alla
 legittimita'  costituzionale  della  norma   come   e   nei   termini
 sollecitati dalla difesa dell'imputato.
   Giova   premettere,   in  fatto,  che  la  diffamazione  addebitata
 all'imputato e' stata commessa nel corso di  ordinaria  ispezione  ai
 servizi  di  cancelleria  nell'ufficio  gia'  diretto  dal magistrato
 persona offesa ed avente riferimento proprio aspetti  concernenti  la
 direzione  e  responsabilita'  dell'ufficio  da  parte del magistrato
 offeso.
   Pare quindi  al  pretore  che  le  ragioni  che  hanno  indotto  il
 legislatore  a dettare la disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., - e
 cioe' lo spostamento della competenza per le ipotesi ivi tipizzate  -
 e  cioe'  la  opportunita'  di  garantire  la  assoluta terzieta' del
 giudice (e conseguentemente dal sospetto di possibile menomazione del
 diritto  della  difesa)  sussistano  non  solo  per  le  ipotesi   di
 attualita'   dell'esercizio   di  funzioni  nel  distretto  (sospetto
 derivante dalla colleganza professionale distrettuale) o di pregresso
 esercizio  delle  funzioni  al  momento  del  fatto,  ma anche per la
 ipotesi in cui il fatto reato, commesso successivamente in danno  del
 magistrato,  abbia  riferimento alla attivita' da questi svolta quale
 magistrato nel distretto ove il giudizio si svolge.
   Si dubita conseguentemente che la mancata previsione della speciale
 competenza territoriale prevista dall'art. 11 c.p.p., per fattispecie
 come quella in esame possa ledere  i  principi  costituzionali,  come
 sopra   precisati,   essendo   del  tutto  identico  il  pericolo  di
 condizionamento psicologico e concreto pregiudizio  dell'indipendenza
 del  giudice  e dell'imparzialita' delle sue decisioni, in violazione
 dei principi costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice
 stesso soltanto alla legge e di  imparzialita'  nell'esercizio  delle
 pubbliche  funzioni,  che  hanno  indotto il legislatore a dettare la
 disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., per i casi gia'  precisati  e
 non per quello in esame nel presente processo.
   Invero con ordinanza 13-29 dicembre 1989 la Corte costituzionale ha
 ritenuto  che  e'  rimessa  alla  discrezionalita' del legislatore la
 determinazione delle soluzioni piu' idonee a garantire l'indipendenza
 dei giudici ed il prestigio della magistratura; nel caso di specie si
 fa peraltro riferimento alla irrazionalita' di soluzione diversa  per
 ipotesi  identiche  con  riferimento  alle finalita' che, nell'ambito
 della decisione legislativa gia' presa per disciplinare la competenza
 per  i  procedimenti  riguardanti  magistrati,  il   legislatore   ha
 perseguito.
   5.  -  La rilevanza della eccezione nel presente processo appare di
 tutta evidenza in quanto, ove accolta dalla Corte costituzionale,  si
 imporra'  la  declaratoria  di  incompetenza territoriale a favore di
 altro giudice.
                               P. Q. M.
   Sospeso  il  processo  in   corso,   dichiara   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata la eccezione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 11, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non  attribuisce  la
 speciale  competenza  del  giudice  indicato  nella seconda parte del
 comma stesso, anche nel caso in cui un magistrato assuma la  qualita'
 di  persona  offesa  o  danneggiata dal reato per fatti, pur commessi
 successivamente   in   suo   danno,   ma   riferiti   unicamente   ed
 immediatamente   all'esercizio   delle  funzioni  nel  distretto,  in
 riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Belluno, addi' 26 marzo 1998
                          Il pretore: Pivotti
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