N. 577 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1998

                                N. 577
  Ordinanza  emessa il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense
 sul ricorso proposto da Risiglione Gioacchino
 Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici
    dipendenti - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa,
    dell'inapplicabilita' agli impiegati di pubbliche  amministrazioni
    con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
    non  superiore  al  cinquanta  per cento di quella a tempo pieno -
    Irragionevolezza - Introduzione di norma innovativa  celata  sotto
    veste  interpretativa  -  Incidenza  sul  diritto  di difesa e sui
    principi di  indipendenza  ed  autonomia  della  magistratura,  di
    fedelta'  alla  Repubblica  e servizio esclusivo della Nazione dei
    pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 Avvocato e procuratore -  Iscrizione  all'albo  -  Abrogazione  delle
    disposizioni  che  vietano  l'iscrizione  all'albo  per i pubblici
    dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
    lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo
    pieno  -  Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui
    principi di  autonomia  ed  indipendenza  della  magistratura,  di
    fedelta'  alla  Repubblica  e servizio esclusivo della Nazione dei
    pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma  56;  d.-l.  28  marzo
    1997, n. 79, art. 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140).
 (Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                    IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
   Ha pronunciato la seguente ordinaza;
   Visto  il  ricorso  n.  117/1997 r.g. proposto dal dott. Gioacchino
 Risiglione,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Vincenzo  Falcucci,
 avverso  la decisione in data 1 aprile 1997 con la quale il Consiglio
 dell'ordine degli avvocati di Catania rigettava  la  sua  istanza  di
 iscrizione all'Albo degli avvocati - part-time;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di causa;
   Relatore  alla  pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere
 Vincenzo Panuccio e udito il sostituto procuratore generale presso la
 Corte di cassazione Domenico Iannelli;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Con ricorso del 26  aprile  1997  il  dott.  Risiglione  Gioacchino
 impugnava   innanzi   questo  Consiglio  nazionale  la  delibera  del
 Consiglio dell'ordine di Catania del 1 aprile 1997, notificatagli  il
 18  aprile  1997,  con  la  quale  era  stata rigettata la istanza di
 iscrizione nell'albo dei procuratori legali  di  Catania  (oggi  albo
 degli avvocati).
   Assume  il ricorrente che egli, dipendente del Ministero del tesoro
 presso la sede di Catania, ha trasformato il rapporto  di  lavoro  in
 rapporto  a  tempo  parziale  con contratto del 15 ottobre 1996 e con
 prestazione  lavorativa  pari  al  50%  di  quella  a  tempo   pieno.
 Conseguentemente  presentava  istanza alla amministrazione competente
 per ottenere la autorizzazione  allo  svolgimento  della  professione
 forense, e con istanza 14 gennaio 1997 richiedeva all'ordine catanese
 la iscrizione all'albo. Il Ministero del tesoro rilasciava in data 20
 marzo 1997 la chiesta autorizzazione, documento trasmesso all'Ordine.
 Tuttavia,  sentito  il  ricorrente, nella seduta del 1 aprile 1997 il
 Consiglio rigettava la richiesta, ritenendo sussistere una  causa  di
 incompatibilita'  per  l'art. 3 r.d.l. n. 1578 e 59 seguenti, r.d. 22
 gennaio 1934, n. 37.
   Il dott. Risiglione  nell'impugnare  il  provvedimento,  col  primo
 motivo  di  ricorso  contesta  che  possa considerarsi ancora vigente
 l'art. 3, della l.p. per l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996,
 la cui lata  dizione  impone  che  ogni  disposizione  contraria  sia
 disapplicata, sia che si tratti di disposizioni attinenti al pubblico
 impiego,  sia  che  si  tratti  di disposizioni impartite dalle leggi
 professionali in materia di iscrizioni ai relativi albi.  Osserva  il
 ricorrente  che  il  d.lgs.  n.  29/1993,  e' la legge di riforma del
 pubblico  impiego  che  viene  a  sostituire  tutte  le  disposizioni
 preesistenti,  e  se  il  legislatore  avesse inteso limitare al solo
 ambito  interno  della  regolamentazione  del  rapporto  di  pubblico
 impiego  l'efficacia  del  disposto  del  comma 56 dell'art. 1, della
 legge n. 662/1996, non avrebbe avuto  necessita'  di  abrogare  altre
 disposizioni   normative.   Sicche'   il   richiamo   alle  ulteriori
 disposizioni di legge e di regolamento vietanti la iscrizione in albi
 professionali deve  intendersi  riferito  alle  leggi  professionali,
 secondo  i  principi  ermeneutici di cui all'art. 1367 c.c., senza di
 che  la  espressione  legislativa  non  avrebbe  alcun  affetto.   La
 latitudine  della  espressione  legislativa e' tale da non consentire
 alcuna  eccezione.    Cio'  resterebbe  poi  sicuramente   confermato
 dall'art.  6,  del d.-l.   28 marzo 1997, n. 79, che ha introdotto il
 comma  56-bis,  dell'art.    1,  della  citata  legge  n.   662/1996,
 escludendo  qualsiasi  dubbio in proposito. La delibera del Consiglio
 forense catanese e' dunque illegittima, anche se  alla  norma  ultima
 citata   si   volesse   dare   il   significato  non  gia'  di  norma
 interpretativa (come  il  ricorrente  mostra  di  ritenerla),  bensi'
 innovativa (entrata in vigore il 29 marzo 1997, mentre la delibera e'
 del 1 aprile 1997).
   Con  successiva  memoria,  depositata  il  16  gennaio 1998, per la
 udienza di discussione del ricorso innanzi questo Consiglio nazionale
 del 29 gennaio 1998, il  ricorrente  ha  ribadito  le  ragioni  della
 impugnazione, aggiungendo che la delibera dell'Ordine configura anche
 una  lesione  dei  diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, e
 cioe': il principio di eguaglianza (rotto dalle delibere di  Camerino
 e  Monza che hanno iscritto soggetti nelle condizioni del ricorrente,
 creando una assurda discriminazione,  con  gravissimo  danno  per  il
 ricorrente);  il  principio  del  diritto dovere di ogni cittadino di
 mantenere  decorosamente   la   propria   famiglia   (nella   specie,
 monoreddito  di  quattro persone); il diritto al lavoro; il principio
 dell'affidamento nella legge.  Richiama il dott. Risiglione l'art. 6,
 del d.l. n. 79/1997, che ha aggiunto il  comma  56-bis,  all'art.  1,
 della  legge  n. 662/1996, e l'aggiunta in sede di conversione che ha
 inequivocabilmente   fatto    riferimento    all'attivita'    forense
 ("patrocinio  nelle  controversie  nelle quali sia parte una pubblica
 amministrazione"). D'altronde anche la S.C. con sentenza n. 7845/1994
 aveva gia' riconosciuto  il  diritto  alla  iscrizione  agli  albi  e
 all'esercizio  della  professione  per  i  dipendenti pubblici, ancor
 prima della normativa in discorso.
   Peraltro  la iscrizione all'albo di questi soggetti non rappresenta
 un'ulteriore deroga rispetto ad altre eccezioni (docenti universitari
 ad es.), sicche' la mancata iscrizione dei  destinatari  delle  norme
 invocate  costituisce  una  evidente  discriminazione  tra dipendenti
 pubblici che prestano lo stesso numero di ore settimanali, senza dire
 che  non  tutti   i   dipendenti   pubblici   possono   ottenere   la
 trasformazione  necessaria del rapporto di impiego, essendo la stessa
 subordinata a una preventiva valutazione delle ipotesi  di  conflitto
 da parte della p.a.
   A completamento del quadro normativo, peraltro confermato dall'art.
 39,  della  legge  n.  449/1997,  vengono ricordate dal ricorrente le
 circolari del dipartimento della funzione  pubblica  nn.  3,  del  19
 febbraio  1997, che confermano la illegittimita' dell'atto impugnato.
 Il ricorrente  pertanto  chiede  il  diritto  al  riconoscimento  del
 diritto  di iscrizione all'albo degli avvocati di Catania a decorrere
 dal 14 gennaio 1997, nella certezza che il C.N.F. vorra' porre a base
 della decisione la legislazione vigente, "senza ergersi a  difesa  di
 interessi diversi ed estranei a quelli della giustizia".
   Sentito  alla  udienza di discussione il difensore e il p.g. che ha
 concluso per l'accoglimento del ricorso, manifestando qualche  dubbio
 di costituzionalita', il Consiglio ha osservato.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 573/1998).
 98C0942