N. 577 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1998
N. 577 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense sul ricorso proposto da Risiglione Gioacchino Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'inapplicabilita' agli impiegati di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno - Irragionevolezza - Introduzione di norma innovativa celata sotto veste interpretativa - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56; d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140). (Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ha pronunciato la seguente ordinaza; Visto il ricorso n. 117/1997 r.g. proposto dal dott. Gioacchino Risiglione, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Falcucci, avverso la decisione in data 1 aprile 1997 con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania rigettava la sua istanza di iscrizione all'Albo degli avvocati - part-time; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere Vincenzo Panuccio e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione Domenico Iannelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o Con ricorso del 26 aprile 1997 il dott. Risiglione Gioacchino impugnava innanzi questo Consiglio nazionale la delibera del Consiglio dell'ordine di Catania del 1 aprile 1997, notificatagli il 18 aprile 1997, con la quale era stata rigettata la istanza di iscrizione nell'albo dei procuratori legali di Catania (oggi albo degli avvocati). Assume il ricorrente che egli, dipendente del Ministero del tesoro presso la sede di Catania, ha trasformato il rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale con contratto del 15 ottobre 1996 e con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno. Conseguentemente presentava istanza alla amministrazione competente per ottenere la autorizzazione allo svolgimento della professione forense, e con istanza 14 gennaio 1997 richiedeva all'ordine catanese la iscrizione all'albo. Il Ministero del tesoro rilasciava in data 20 marzo 1997 la chiesta autorizzazione, documento trasmesso all'Ordine. Tuttavia, sentito il ricorrente, nella seduta del 1 aprile 1997 il Consiglio rigettava la richiesta, ritenendo sussistere una causa di incompatibilita' per l'art. 3 r.d.l. n. 1578 e 59 seguenti, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Il dott. Risiglione nell'impugnare il provvedimento, col primo motivo di ricorso contesta che possa considerarsi ancora vigente l'art. 3, della l.p. per l'art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996, la cui lata dizione impone che ogni disposizione contraria sia disapplicata, sia che si tratti di disposizioni attinenti al pubblico impiego, sia che si tratti di disposizioni impartite dalle leggi professionali in materia di iscrizioni ai relativi albi. Osserva il ricorrente che il d.lgs. n. 29/1993, e' la legge di riforma del pubblico impiego che viene a sostituire tutte le disposizioni preesistenti, e se il legislatore avesse inteso limitare al solo ambito interno della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego l'efficacia del disposto del comma 56 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, non avrebbe avuto necessita' di abrogare altre disposizioni normative. Sicche' il richiamo alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vietanti la iscrizione in albi professionali deve intendersi riferito alle leggi professionali, secondo i principi ermeneutici di cui all'art. 1367 c.c., senza di che la espressione legislativa non avrebbe alcun affetto. La latitudine della espressione legislativa e' tale da non consentire alcuna eccezione. Cio' resterebbe poi sicuramente confermato dall'art. 6, del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, che ha introdotto il comma 56-bis, dell'art. 1, della citata legge n. 662/1996, escludendo qualsiasi dubbio in proposito. La delibera del Consiglio forense catanese e' dunque illegittima, anche se alla norma ultima citata si volesse dare il significato non gia' di norma interpretativa (come il ricorrente mostra di ritenerla), bensi' innovativa (entrata in vigore il 29 marzo 1997, mentre la delibera e' del 1 aprile 1997). Con successiva memoria, depositata il 16 gennaio 1998, per la udienza di discussione del ricorso innanzi questo Consiglio nazionale del 29 gennaio 1998, il ricorrente ha ribadito le ragioni della impugnazione, aggiungendo che la delibera dell'Ordine configura anche una lesione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, e cioe': il principio di eguaglianza (rotto dalle delibere di Camerino e Monza che hanno iscritto soggetti nelle condizioni del ricorrente, creando una assurda discriminazione, con gravissimo danno per il ricorrente); il principio del diritto dovere di ogni cittadino di mantenere decorosamente la propria famiglia (nella specie, monoreddito di quattro persone); il diritto al lavoro; il principio dell'affidamento nella legge. Richiama il dott. Risiglione l'art. 6, del d.l. n. 79/1997, che ha aggiunto il comma 56-bis, all'art. 1, della legge n. 662/1996, e l'aggiunta in sede di conversione che ha inequivocabilmente fatto riferimento all'attivita' forense ("patrocinio nelle controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione"). D'altronde anche la S.C. con sentenza n. 7845/1994 aveva gia' riconosciuto il diritto alla iscrizione agli albi e all'esercizio della professione per i dipendenti pubblici, ancor prima della normativa in discorso. Peraltro la iscrizione all'albo di questi soggetti non rappresenta un'ulteriore deroga rispetto ad altre eccezioni (docenti universitari ad es.), sicche' la mancata iscrizione dei destinatari delle norme invocate costituisce una evidente discriminazione tra dipendenti pubblici che prestano lo stesso numero di ore settimanali, senza dire che non tutti i dipendenti pubblici possono ottenere la trasformazione necessaria del rapporto di impiego, essendo la stessa subordinata a una preventiva valutazione delle ipotesi di conflitto da parte della p.a. A completamento del quadro normativo, peraltro confermato dall'art. 39, della legge n. 449/1997, vengono ricordate dal ricorrente le circolari del dipartimento della funzione pubblica nn. 3, del 19 febbraio 1997, che confermano la illegittimita' dell'atto impugnato. Il ricorrente pertanto chiede il diritto al riconoscimento del diritto di iscrizione all'albo degli avvocati di Catania a decorrere dal 14 gennaio 1997, nella certezza che il C.N.F. vorra' porre a base della decisione la legislazione vigente, "senza ergersi a difesa di interessi diversi ed estranei a quelli della giustizia". Sentito alla udienza di discussione il difensore e il p.g. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, manifestando qualche dubbio di costituzionalita', il Consiglio ha osservato. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 573/1998). 98C0942