N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1998
N. 578 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense sul ricorso proposto da Lucchesi Fabio Giuseppe Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'inapplicabilita' agli impiegati di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno - Irragionevolezza - Introduzione di norma innovativa celata sotto veste interpretativa - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56; d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140). (Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visto il ricorso n. 162/1997 r.g. proposto dal dott. Fabio Giuseppe Lucchesi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Falcucci, avverso la decisione in data 22 maggio 1997 con la quale il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma rigettava la sua istanza di iscrizione all'Albo degli avvocati - part-time; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere Paolo Pauri e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione Domenico Iannelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o Il dott. Fabio Giuseppe Lucchesi, residente in Roma ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati di Roma, assunto dal consiglio dell'Ordine di Roma con delibera in data 22 maggio 1997 successivamente notificato l'11 giugno 1997. Ha premesso in fatto il ricorrente: che dal 2 luglio 1990 e' dipendente dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ed inquadrato come collaboratore amministrativo di sesto livello della qualifica funzionale; che in data 14 novembre 1995 ha superato l'esame di abilitazione professionale di procuratore legale presso la Corte d'appello di Roma; che l'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ha testualmente disposto "le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione agli albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"; che assunte informazioni presso l'Ordine di Roma ha avuto conoscenza della comunicazione del Presidente, di cui all'adunanza del 23 gennaio 1997, del seguente tenore "sono pervenute richieste di informazione sulla iscrizione agli Albi da parte di pubblici dipendenti ai sensi dei commi 56 e 57, dell'art. 1, legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Il problema sara' esaminato dal consiglio nella sede propria delle iscrizioni (quando verranno presentate le domande)."; che, pertanto, in data 17 febbraio 1997 ha presentato alla propria amministrazione la relativa domanda di modificazione del rapporto in part-time nella misura del 50 per cento; che in data 24 febbraio 1997 ha altresi' presentato formale domanda al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per l'iscrizione al relativo Albo professionale corredata da tutti i documenti richiesti; che all'adunanza del 6 marzo 1997 il consiglio dell'Ordine di Roma ha deliberato che "per quanto concerne l'iscrizione all'albo degli avvocati custodito dal Consiglio permangono fermi i limiti e divieti di cui al r.d.-l. n. 1578, del 27 novembre 1933"; che, successivamente, in data 15 marzo 1997 e' stato notificato l'estratto conforme all'originale del verbale dell'adunanza del 27 febbraio 1997 con il quale e' stato invitato a comparire innanzi al suddetto consiglio dell'Ordine per il giorno 24 aprile 1997 alle ore 17.15 "per essere sentito in merito alla sua posizione di iscritto"; che, in data 19 marzo 1997 ha comunicato al proprio datore di lavoro l'avvenuta convocazione presso il succitato consiglio e richiesto, al contempo, la momentanea sospensione dell'attivata procedura di modificazione del rapporto di lavoro al solo fine di limitare il grave ed imminente danno economico conseguente alla riduzione dello stipendio mensile; che, successivamente, l'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica ha disposto "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma 56 (legge 23 dicembre 1996, art. 1). Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti iscritti in albi professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni di appartenenza"; che all'adunanza del 10 aprile 1997, il consiglio dell'Ordine di Roma ha deliberato di richiedere, per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio di Stato di esprimere un parere "sulla legittimita' della interpretazione dell'art. 1, comma 56 e 56-bis stabilenti rispettivamente la disapplicazione di divieti di iscrizione di pubblici dipendenti in albi professionali e l'abrogazione di divieti di iscrizione in albi professionali e l'esercizio di attivita' professionali come non attinenti al regime delle incompatibilita' stabilito nell'art. 3 del ridetto ordinamento professionale"; che il giorno 24 aprile 1997 e' comparso innanzi al consiglio dell'Ordine di Roma precisando, su specifica domanda del presidente, che la richiesta di sospensione della attivata procedura di modificazione del rapporto di lavoro si era resa inevitabile dalla necessita' di contenere il danno economico conseguente all'adozione di un eventuale provvedimento di rigetto da parte del consiglio dell'Ordine anche in considerazione della circostanza che, in virtu' del C.C.N.L. che regolamenta la posizione lavorativa del ricorrente, tale modificazione non e' recedibile prima di ventotto mesi dall'avvenuta trasformazione; che in data 11 giugno 1997 e' stato notificato l'impugnato provvedimento assunto con delibera del 22 maggio 1997 con il quale il consiglio dell'Ordine di Roma ha rigettato la domanda di iscrizione al relativo albo professionale. Sulla base delle premesse di fatto il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto a sostegno del ricorso: 1. - Sulla legittimazione del Consiglio nazionale forense a decidere sul presente ricorso - astensione provvedimenti relativi. In via assolutamente pregiudiziale la difesa ritiene di evidenziare che il Consiglio nazionale forense con il parere del 1 aprile 1997 ha ritenuto che l'art. 1, comma 56 e 56-bis, legge n. 662/1996, non abbia fatto venir meno l'incompatibilita' tra la professione di avvocato e qualunque rapporto di lavoro dipendente anche se configurato a tempo parziale. ln tal senso e' legittimo dubitare che la valutazione della concreta fattispecie da parte dell'organo di prima istanza sia stata connotata dai requisiti di autonomia ed indipendenza che devono caratterizzare ogni tipo di procedimento amministrativo e/o giurisdizionale. Per le medesime motivazioni la difesa ritiene che anche la presente fase giurisdizionale possa risultare in aperto contrasto a fondamentali principi di valenza costituzionale ed in particolare a quello dell'imparzialita' e terzieta' del giudice, al principio del doppio grado del procedimento, ove l'adito Consiglio nazionale forense si sentisse ancora vincolato al riferito parere. 2. - Diritto del pubblico dipendente alla modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale part-time ex legge 23 dicembre 1996 come modificata ed integrata ex legge 28 maggio 1997, n. 140 - effetti automatici della domanda ai fini della instaurazione del rapporto di part-time - astensione. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata ed integrata dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, riconosce il diritto al pubblico dipendente di chiedere ed ottenere la modificazione del rapporto di lavoro in corso da tempo pieno in tempo parziale cd. part-time. La citata normativa, attribuisce al dipendente un diritto soggettivo perfetto, e con esso la facolta' per il pubblico dipendente di decidere se e quando modificare il rapporto nonche' il diritto di scelta, a suo insindacabile giudizio, circa le concrete modalita' con le quali il rapporto di lavoro medesimo deve essere modificato. Tale sospensione non puo' quindi ad alcun titolo essere invocata da questo Consiglio nazionale come impeditiva dell'esame del diritto all'iscrizione del ricorrerente. 3. - Diritto del pubblico dipendente part-time al 50 per cento all'iscrizione all'albo degli avvocati - abrogazione dell'art. 3 r.d.-l. n. 1578/1993 - compatibilita' con l'esercizio della professione forense. Giova, nel merito, evidenziare che l'attivita' svolta dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in sede di iscrizioni all'albo professionale e' di natura eminentemente amministrativa. Il procedimento conseguente alla presentazione della domanda e', infatti, finalizzato unicamente all'emanazione di un provvedimento di accertamento costitutivo a contenuto vincolato quale adempimento di un preciso dovere giuridico in capo al consiglio. Il consiglio dell'Ordine deve, infatti, "limitarsi" ad accertare la contestuale sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti richiesti dalla legge e quindi ammetterlo, senza riserve, al pieno godimento del diritto soggettivo in esame. In sostanza, allorche' il consiglio abbia accertato la contestuale sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla vigente normativa, deve procedere senza indugi alla relativa iscrizione. 4. - Legge speciale r.d. n. 1958/1993 - Abrogazione ex legge n. 140/1997 della incompatibilita' della professione forense per i pubblici dipendenti part-time in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo. L'art. 6, punto 2, della legge n. 140/1997 rimosso nel primo capoverso il divieto per i pubblici dipendenti di iscriversi ad albi ed esercitare attivita' professionali, ricordato nel 2 capoverso che per l'iscrizione agli albi e l'esercizio delle relative attivita' devono sussistere i requisiti di volta in volta richiesti, nel 3 capoverso, riguardante i dipendenti iscritti agli albi professionali, pone quale unico limite all'esercizio dell'attivita' forense, da parte dei pubblici impiegati iscritti all'albo, il "patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione". In tal modo la legge n. 140/1997 ha pienamente legittimato per il pubblico impiegato, avente i requisiti di cui all'art. 1, legge professionale per l'iscrizione all'albo, la facolta' di esercitare a tutto campo la professione con unico limite quello del patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione. Sulla base di tali premure il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: Voglia l'ill.mo Consiglio nazionale forense, esperiti tutti gli incombenti di rito, in totale riforma del provvedimento di rigetto assunto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere iscritto all'Albo degli avvocati di Roma essendo in possesso di tutti i requisiti previsto con espresso riconoscimento del diritto all'esercizio della professione forense per lo stesso attesa l'inapplicabilita' nei suoi confronti del disposto di cui all'art. 3, r.d.-l. n. 1578/1933 disponendo in conseguenza; b) accertare e dichiarare, disponendo in conseguenza, il diritto del ricorrente ad essere comunque iscritto all'Albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'Ordine di Roma, qualora, in denegata ipotesi, volesse ritenere la sussistenza dell'incompatibilita' all'esercizio della professione. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 573/1998). 98C0943