N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1998

                                N. 578
  Ordinanza  emessa il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense
 sul ricorso proposto da Lucchesi Fabio Giuseppe
 Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici
    dipendenti - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa,
    dell'inapplicabilita' agli impiegati di pubbliche  amministrazioni
    con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
    non  superiore  al  cinquanta  per cento di quella a tempo pieno -
    Irragionevolezza - Introduzione di norma innovativa  celata  sotto
    veste  interpretativa  -  Incidenza  sul  diritto  di difesa e sui
    principi di  indipendenza  ed  autonomia  della  magistratura,  di
    fedelta'  alla  Repubblica  e servizio esclusivo della Nazione dei
    pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 Avvocato e procuratore -  Iscrizione  all'albo  -  Abrogazione  delle
    disposizioni  che  vietano  l'iscrizione  all'albo  per i pubblici
    dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
    lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo
    pieno  -  Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui
    principi di  autonomia  ed  indipendenza  della  magistratura,  di
    fedelta'  alla  Repubblica  e servizio esclusivo della Nazione dei
    pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma  56;  d.-l.  28  marzo
    1997, n. 79, art. 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140).
 (Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                    IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Visto il ricorso n. 162/1997 r.g. proposto dal dott. Fabio Giuseppe
 Lucchesi, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Falcucci, avverso
 la  decisione  in  data  22  maggio  1997  con  la quale il consiglio
 dell'Ordine degli avvocati  di  Roma  rigettava  la  sua  istanza  di
 iscrizione all'Albo degli avvocati - part-time;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti di causa;
   Relatore  alla  pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere
 Paolo Pauri e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte
 di cassazione Domenico Iannelli;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Il dott. Fabio Giuseppe Lucchesi, residente  in  Roma  ha  proposto
 ricorso   avverso  il  provvedimento  di  rigetto  della  domanda  di
 iscrizione all'albo degli avvocati di  Roma,  assunto  dal  consiglio
 dell'Ordine   di   Roma   con   delibera   in  data  22  maggio  1997
 successivamente notificato l'11 giugno 1997.
   Ha premesso in fatto il ricorrente:
     che dal 2 luglio 1990 e' dipendente dell'A.I.M.A.  -  Azienda  di
 Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo, ed inquadrato come
 collaboratore  amministrativo  di  sesto  livello   della   qualifica
 funzionale;
     che  in data 14 novembre 1995 ha superato l'esame di abilitazione
 professionale di procuratore legale  presso  la  Corte  d'appello  di
 Roma;
     che  l'art.  1,  comma  56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 recante  misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica   ha
 testualmente  disposto  "le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1,
 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
 modificazioni  ed  integrazioni nonche' le disposizioni di legge e di
 regolamento che vietano l'iscrizione agli albi professionali  non  si
 applicano  ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto
 di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non  superiore
 al 50 per cento di quella a tempo pieno";
     che  assunte  informazioni  presso  l'Ordine  di  Roma  ha  avuto
 conoscenza della comunicazione del Presidente,  di  cui  all'adunanza
 del 23 gennaio 1997, del seguente tenore "sono pervenute richieste di
 informazione  sulla  iscrizione  agli    Albi  da  parte  di pubblici
 dipendenti ai sensi dei commi 56 e 57, dell'art. 1, legge n. 662/1996
 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica).  Il  problema
 sara'  esaminato  dal  consiglio  nella sede propria delle iscrizioni
 (quando verranno presentate le domande).";
     che, pertanto, in  data  17  febbraio  1997  ha  presentato  alla
 propria  amministrazione  la  relativa  domanda  di modificazione del
 rapporto in part-time nella misura del 50 per cento;
     che in data 24  febbraio  1997  ha  altresi'  presentato  formale
 domanda   al   consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Roma  per
 l'iscrizione al relativo Albo  professionale  corredata  da  tutti  i
 documenti richiesti;
     che  all'adunanza  del  6  marzo 1997 il consiglio dell'Ordine di
 Roma ha deliberato che "per quanto   concerne  l'iscrizione  all'albo
 degli  avvocati  custodito  dal Consiglio permangono fermi i limiti e
 divieti di cui al r.d.-l. n. 1578, del 27 novembre 1933";
     che,  successivamente,  in data 15 marzo 1997 e' stato notificato
 l'estratto conforme all'originale del verbale  dell'adunanza  del  27
 febbraio  1997  con il quale e' stato invitato a comparire innanzi al
 suddetto consiglio dell'Ordine per il giorno 24 aprile 1997 alle  ore
 17.15 "per essere sentito in merito alla sua posizione di iscritto";
     che,  in  data  19  marzo 1997 ha comunicato al proprio datore di
 lavoro  l'avvenuta  convocazione  presso  il  succitato  consiglio  e
 richiesto,  al  contempo,  la  momentanea  sospensione  dell'attivata
 procedura di modificazione del rapporto di lavoro  al  solo  fine  di
 limitare  il  grave  ed  imminente  danno  economico conseguente alla
 riduzione dello stipendio mensile;
     che, successivamente, l'art. 6 del d.-l. 28 marzo  1997,  n.  79,
 recante  misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica ha
 disposto "sono abrogate le disposizioni che  vietano  l'iscrizione  e
 l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma
 56  (legge  23  dicembre  1996,  art.  1).  Restano  ferme  le  altre
 disposizioni  in  materia  di  requisiti  per  l'iscrizione  ad  albi
 professionali   e   per  l'esercizio  delle  relative  attivita'.  Ai
 dipendenti  iscritti  in  albi  professionali  non   possono   essere
 conferiti    incarichi   professionali   dalle   amministrazioni   di
 appartenenza";
     che all'adunanza del 10 aprile 1997, il consiglio dell'Ordine  di
 Roma  ha  deliberato  di  richiedere, per il tramite del Ministero di
 grazia e giustizia, al Consiglio di  Stato  di  esprimere  un  parere
 "sulla  legittimita'  della  interpretazione  dell'art. 1, comma 56 e
 56-bis stabilenti rispettivamente la disapplicazione  di  divieti  di
 iscrizione   di   pubblici   dipendenti   in   albi  professionali  e
 l'abrogazione di  divieti  di  iscrizione  in  albi  professionali  e
 l'esercizio  di  attivita' professionali come non attinenti al regime
 delle incompatibilita' stabilito nell'art. 3 del ridetto  ordinamento
 professionale";
     che  il  giorno  24  aprile 1997 e' comparso innanzi al consiglio
 dell'Ordine di Roma precisando, su specifica domanda del  presidente,
 che   la   richiesta  di  sospensione  della  attivata  procedura  di
 modificazione del rapporto di lavoro si era  resa  inevitabile  dalla
 necessita'  di  contenere il danno economico conseguente all'adozione
 di un eventuale provvedimento  di  rigetto  da  parte  del  consiglio
 dell'Ordine  anche in considerazione della circostanza che, in virtu'
 del C.C.N.L. che regolamenta la posizione lavorativa del  ricorrente,
 tale   modificazione   non  e'  recedibile  prima  di  ventotto  mesi
 dall'avvenuta trasformazione;
     che in data  11  giugno  1997  e'  stato  notificato  l'impugnato
 provvedimento assunto con delibera del 22 maggio 1997 con il quale il
 consiglio  dell'Ordine  di Roma ha rigettato la domanda di iscrizione
 al relativo albo professionale.
   Sulla base delle premesse di fatto  il  ricorrente  ha  proposto  i
 seguenti motivi di diritto a sostegno del ricorso:
   1.  -  Sulla  legittimazione  del  Consiglio  nazionale  forense  a
 decidere sul presente ricorso - astensione provvedimenti relativi.
   In via assolutamente pregiudiziale la difesa ritiene di evidenziare
 che il Consiglio nazionale forense con il parere del 1 aprile 1997 ha
 ritenuto che l'art. 1, comma 56 e  56-bis,  legge  n.  662/1996,  non
 abbia  fatto  venir  meno  l'incompatibilita'  tra  la professione di
 avvocato
  e  qualunque  rapporto  di  lavoro dipendente anche se configurato a
 tempo parziale.
   ln tal  senso  e'  legittimo  dubitare  che  la  valutazione  della
 concreta  fattispecie da parte dell'organo di prima istanza sia stata
 connotata dai requisiti  di  autonomia  ed  indipendenza  che  devono
 caratterizzare   ogni   tipo   di   procedimento  amministrativo  e/o
 giurisdizionale.
   Per le medesime motivazioni la difesa ritiene che anche la presente
 fase  giurisdizionale  possa  risultare   in   aperto   contrasto   a
 fondamentali  principi  di valenza costituzionale ed in particolare a
 quello dell'imparzialita'
  e  terzieta'  del  giudice,  al  principio  del  doppio  grado   del
 procedimento,  ove  l'adito  Consiglio  nazionale forense si sentisse
 ancora vincolato al riferito parere.
   2.  -  Diritto  del  pubblico  dipendente  alla  modificazione  del
 rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno in tempo parziale part-time ex
 legge 23 dicembre 1996 come  modificata  ed  integrata  ex  legge  28
 maggio  1997, n. 140 - effetti automatici della domanda ai fini della
 instaurazione del rapporto di part-time - astensione.
   La legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata ed integrata dal
 d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28  maggio  1997,  n.
 140,  riconosce  il  diritto  al  pubblico  dipendente di chiedere ed
 ottenere la modificazione del rapporto di lavoro in  corso  da  tempo
 pieno in tempo parziale cd. part-time.
   La   citata   normativa,   attribuisce  al  dipendente  un  diritto
 soggettivo perfetto,  e  con  esso  la  facolta'  per  il    pubblico
 dipendente  di decidere se e quando modificare il rapporto nonche' il
 diritto di scelta, a suo insindacabile giudizio,  circa  le  concrete
 modalita'  con  le  quali  il rapporto di lavoro medesimo deve essere
 modificato.
   Tale sospensione non puo' quindi ad alcun titolo essere invocata da
 questo Consiglio nazionale come  impeditiva  dell'esame  del  diritto
 all'iscrizione del ricorrerente.
   3.  -  Diritto  del  pubblico  dipendente part-time al 50 per cento
 all'iscrizione all'albo degli  avvocati  -  abrogazione  dell'art.  3
 r.d.-l.   n.   1578/1993   -  compatibilita'  con  l'esercizio  della
 professione forense.
   Giova, nel merito, evidenziare che l'attivita' svolta dal consiglio
 dell'Ordine  degli  avvocati   in   sede   di   iscrizioni   all'albo
 professionale e' di natura eminentemente amministrativa.
   Il  procedimento  conseguente  alla presentazione della domanda e',
 infatti, finalizzato unicamente all'emanazione di un provvedimento di
 accertamento costitutivo a contenuto vincolato quale  adempimento  di
 un preciso dovere giuridico in capo al consiglio.
   Il consiglio dell'Ordine deve, infatti, "limitarsi" ad accertare la
 contestuale  sussistenza  in capo al richiedente di tutti i requisiti
 richiesti dalla legge e quindi ammetterlo, senza  riserve,  al  pieno
 godimento  del diritto soggettivo in esame. In sostanza, allorche' il
 consiglio abbia accertato  la  contestuale  sussistenza  di  tutti  i
 presupposti  richiesti  dalla vigente normativa, deve procedere senza
 indugi alla relativa iscrizione.
   4. - Legge speciale r.d. n. 1958/1993 -  Abrogazione  ex  legge  n.
 140/1997  della  incompatibilita'  della  professione  forense  per i
 pubblici  dipendenti  part-time  in  possesso   dei   requisiti   per
 l'iscrizione all'albo.
   L'art.  6,  punto  2,  della  legge  n.  140/1997 rimosso nel primo
 capoverso il divieto per i pubblici dipendenti di iscriversi ad  albi
 ed  esercitare attivita' professionali, ricordato nel 2 capoverso che
 per l'iscrizione agli albi e  l'esercizio  delle  relative  attivita'
 devono  sussistere  i  requisiti  di  volta in volta richiesti, nel 3
 capoverso, riguardante i dipendenti iscritti agli albi professionali,
 pone quale unico  limite  all'esercizio  dell'attivita'  forense,  da
 parte  dei  pubblici  impiegati  iscritti all'albo, il "patrocinio in
 controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione".
   In tal modo la legge n. 140/1997 ha pienamente legittimato  per  il
 pubblico  impiegato,  avente  i  requisiti  di  cui all'art. 1, legge
 professionale per l'iscrizione all'albo, la facolta' di esercitare  a
 tutto  campo la professione con unico limite quello del patrocinio in
 controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione. Sulla base
 di tali premure il ricorrente ha formulato le  seguenti  conclusioni:
 Voglia  l'ill.mo  Consiglio  nazionale  forense,  esperiti  tutti gli
 incombenti di rito, in totale riforma del  provvedimento  di  rigetto
 assunto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma:
     a)  accertare  e  dichiarare  il diritto del ricorrente ad essere
 iscritto all'Albo degli avvocati di Roma essendo in possesso di tutti
 i  requisiti  previsto  con  espresso  riconoscimento   del   diritto
 all'esercizio   della   professione  forense  per  lo  stesso  attesa
 l'inapplicabilita' nei suoi confronti del disposto di cui all'art. 3,
 r.d.-l. n. 1578/1933 disponendo in conseguenza;
     b) accertare e dichiarare, disponendo in conseguenza, il  diritto
 del  ricorrente  ad  essere comunque iscritto all'Albo degli avvocati
 tenuto dal  consiglio  dell'Ordine  di  Roma,  qualora,  in  denegata
 ipotesi,   volesse   ritenere  la  sussistenza  dell'incompatibilita'
 all'esercizio della professione.
                             D i r i t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 573/1998).
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