N. 581 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1998

                                N. 581
  Ordinanza emessa il 29 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di 1
 grado di Trento sul ricorso proposto da Paternoster  Giovanni  contro
 le Imposte dirette di Trento
 Imposte  in genere - Rettifiche di imposte sui redditi - Iscrizione a
    ruolo entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a  quello  della
    dichiarazione   -  Qualificazione  con  norma  di  interpretazione
    autentica   di   detto   termine,   ritenuto   perentorio    dalla
    giurisprudenza   della   Corte   di   cassazione,   quale  termine
    ordinatorio  -  Incidenza  sui  principi  di  uguaglianza   e   di
    ripartizione dei poteri.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza a fronte del ricorso r.g.r.
 n. 3849/96 proposto da Paternoster Giovanni contro le Imposte dirette
 di Trento;
   Paternoster Giovanni tramite ricorso depositato il 13 dicembre 1996
 adiva la Commissione tributaria di  1  grado  di  Trento,  impugnando
 ritualmente  la  cartella esattoriale n. 6800021 dell'Ufficio imposte
 dirette di Trento.
   La presente decisione interveniva senza previa pubblica udienza.
   La cartella impugnata reca una pretesa fiscale di  L.  1.434.000  a
 titolo di soprattasse e interessi per mancato e/o ritardato pagamento
 di  acconti  Ilor ed Irpef, correlati alla dichiarazione redditi 1990
 presentata nel 1991.
   Oltre   a   contestare   l'addebito   il   contribuente   eccepisce
 l'intervenuta  decadenza  dell'ufficio  che ha azionato la pretesa in
 base allo art.  36-bis d.P.R. n. 600/1973 tramite cartella notificata
 il 30 agosto 1996, ergo oltre il termine di  decadenza  di  cui  allo
 stesso  art.   36-bis, previsto al 31 dicembre dell'anno successivo a
 quello di presentazione  della  dichiarazione,  nella  specie  al  31
 dicembre 1992.
                                Ritenuto
   L'eccezione di decadenza sopra riportata ha carattere pregiudiziale
 ed  assorbente  rispetto  all'eccezione  di merito: ne appare percio'
 indubbia la rilevanza in causa.
   La natura decadenziale del surricordato  termine  di  cui  all'art.
 36-bis  trovava  concorde  la  giurisprudenza  (Comm.  trib. centrale
 1994/3513 e  1995/1605;  Corte  suprema  di  cassazione  1997/7088  e
 12442).
   Senonche'  l'art.  28  della  legge  1997 n. 449 ha sancito - sotto
 l'epigrafe di "norma interpretativa" - che il termine de quo "non  e'
 stabilito a pena di decadenza".
   Il  collegio  ritiene  di  dover sollevare d'Ufficio il dubbio, non
 manifestamente infondato, circa  la  legittimita'  costituzionale  di
 detto  art.  28,  alla luce della ripartizione delle attribuzioni tra
 potere legislativo e potere giudiziario, nonche' alla luce  dell'art.
 3 della Costituzione. La dottrina pressoche' unanime, ha sottolineato
 che  il  citato  art. 28 non ha avuto, ne' poteva avere la finalita',
 propria  delle  norme  di  interpretazione  autentica,  di  eliminare
 ragionevoli  perplessita'  esegetiche  (vedi  Corte costituzionale n.
 187/1981).  Infatti la richiamata giurisprudenza era consolidata  nel
 ribadire  gli  effetti  decadenziali del mancato rispetto del termine
 contemplato dall'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
   Ne' l'amministrazione poteva ragionevolmente confidare  di  trovare
 consenso - ad esempio presso le sezioni unite della Cassazione - alla
 tesi,  quantomeno  paradossale,  secondo cui al piu' breve termine di
 cui all'art. 36-bis era  confidata  la  funzione,  meramente  interna
 all'ufficio,  di  liquidare  il  dovuto, ed al piu' lungo termine (di
 circa 5 anni) di  cui  all'art.  17  d.P.R.  n.  602/1973  quella  di
 procedere  alla riscossione. L'art. 28 in discussione mira in realta'
 a  "salvare"  le  numerose  pratiche,  compromesse   dall'inefficenza
 dell'amministrazione,  ma  il  collegio si chiede, e chiede all'On.le
 Corte costituzionale se detto fine giustifica  il  mezzo,  idoneo  ad
 innestare un conflitto costituzionale, di tale portata, incoraggiando
 pro  futuro  il  malcostume,  di  interferire,  tramite spregiudicati
 sviamenti di potere da parte  del  legislatore,  sulle  decisioni,  e
 sugli   stessi   giudicati,   del   potere   giudiziario.   Ulteriori
 perplessita' l'art. 28 citato propone circa il rispetto del principio
 di eguaglianza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione  (v.  Corte
 costituzionale n. 155/1990 e n. 397/1994).
   Ritenuta  rilevante  in  causa  e  non  manifestamente infondata la
 questione della legittimita' dell'art. 28 della legge n. 449/1997, in
 relazione alla ripartizione dei  poteri,  tra  potere  legislativo  e
 potere   giudiziario,   nonche'   in   rapporto   all'art.   3  della
 Costituzione;
                                P. Q. M.
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 sospendendo  il  giudizio  in  attesa della decisione da assumersi da
 quest'ultima;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata    al   contribuente   ricorrente   Patenoster   Giovanni,
 all'ufficio delle  imposte  dirette  di  Trento,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicato al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Trento, il 29 aprile 1998
                        Il presidente: Carestia
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