N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1998

                                N.  584
  Ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova sul ricorso
 proposto da Art Studio S.r.l. contro il comune di Padova
 Circolazione  stradale   -   Apposizione   di   scritte   e   insegne
    pubblicitarie  non  luminose  a  titolo  oneroso  per  conto terzi
    consentita esclusivamente su veicoli adibiti a trasporto di  linea
    o  al  servizio taxi - Eslcusione dello stesso tipo di pubblicita'
    su  veicoli  delle  medesime  caratteristiche  ma  non  adibiti  a
    servizio  di  linea  o  di  taxi  -  Disparita'  di trattamento di
    situazioni omogenee non  giustificata  da  esigenze  di  sicurezza
    della circolazione - Eccesso di delega.
 (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57, punti 2, 3 e 4).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva di cui all'udienza 12 marzo 1998;
   Rilevato  che  si procede a seguito di ricorso proposto ex art. 22,
 legge n. 689/1981, dal legale rappresentante della Art Studio  S.r.l.
 avverso  il  verbale  di  contestazione  della  polizia municipale di
 Padova, in data 24 maggio 1997;
   Rilevato che con tale verbale si e' contestato  in  particolare  la
 violazione  degli  artt.  23,  c.d.s.,  e 57, regol. c.d.s., perche',
 quale incaricato della societa' di cui sopra servendosi  del  veicolo
 per  uso speciale (Fiat Iveco) effettuava pubblicita' per conto terzi
 a mezzo due poster formato mt. 6 x 3 collocati sulla parte posteriore
 a dicitura Padova Fiera 17-25 maggio;
   Rilevato che l'art.  23  c.d.s.,  disciplinando  specificamente  la
 pubblicita'  sulle  strade  e sui veicoli, prescrive al secondo comma
 che e' vietata  l'apposizione  di  scritte  o  insegne  pubblicitarie
 luminose  sui  veicoli;  e'  consentita  quella  di scritte o insegne
 pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti  dal
 regolamento,  purche'  sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di
 distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli  altri
 veicoli,   mentre   all'undicesimo   comma   stabilisce  la  sanzione
 amministrativa pecuniaria per la  violazione  anche  della  specifica
 corrispondente disciplina del regolamento;
   Rilevato  che  l'art. 57 regol. c.d.s. disciplina al primo comma la
 pubblicita' luminosa, al secondo comma l'apposizione sui  veicoli  di
 pubblicita'  non luminosa, al terzo comma la pubblicita' non luminosa
 per conto terzi effettuata su veicoli adibiti al trasporto di  linea,
 al  quarto  comma  la  pubblicita'  non  luminosa per conto terzi sui
 veicoli adibiti al servizio taxi;
   Rilevato in particolare che la  disciplina  prevista  dall'art.  57
 cit.  afferma  il  precetto  della legittimita' della pubblicita' non
 luminosa unicamente se  non  effettuata  per  conto  terzi  a  titolo
 oneroso,  salvi  i  casi  dei veicoli appunto adibiti al trasporto di
 linea ovvero al servizio taxi;
   Rilevato  che  appare  innanzitutto  evidente  come,  disciplinando
 l'art.    23  del  c.d.s.  solo  la pubblicita' luminosa e quella con
 insegne  rifrangenti,  rimandando  per  la  puntuale  previsione   al
 regolamento,  l'art.  57 regol.   disciplini tutta la pubblicita' non
 luminosa anche se effettuata con insegne non rifrangenti;
   Rilevato che l'art.  3,  della  legge  delega  190/1991,  prevedeva
 l'attribuzione  al governo del potere di adottare norme regolamentari
 per l'attuazione e l'esecuzione del codice della strada;
   Rilevato che l'art. 2, della legge delega 190/1991, stabilisce  che
 il  c.d.s.  dovra'  essere  informato  alle  esigenze di tutela della
 sicurezza stradale e che  l'art.  1  del  c.d.s.  pone  il  principio
 generale  per cui le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al
 principio della sicurezza stradale;
   Ritenuto che, prevedendo in definitiva la disciplina  ex  art.  57,
 regol.  la  legittimita'  della  pubblicita' non luminosa (sia o meno
 realizzata con insegne rifrangenti)  effettuata  per  conto  terzi  a
 titolo  oneroso  solo  ove  effettuata su veicoli adibiti a taxi o al
 trasporto di linea,  si  appalesa  non  manifestamente  infondata  la
 questione  della  sua  legittimita' costituzionale, in relazione agli
 artt. 3 e 76 della Costituzione;
   Ritenuto in particolare, quanto  al  merito  della  questione,  che
 mentre  la disciplina della circolazione deve attenere alla sicurezza
 di  questa,  il  discriminare  la  legittimita'  dell'apposizione  di
 pubblicita' a seconda della destinazione del veicolo non attiene alla
 sicurezza  della  circolazione (posto che la pubblicita' non luminosa
 ha  le  medesime  potenzialita'  di  disturbo  e  distrazione  sia se
 collocata  su  di  un  taxi  o  su  un  autobus  di  linea  urbana  o
 extraurbana, sia ove apposta su veicolo non adibito a quei servizi ma
 di  corrispondenti  caratteristiche tecniche, di forma, di ingombro e
 colore); che, in secondo luogo, la previsione regolamentare eccede  i
 limiti  indicati  dall'art.  23  cds e comunque non trova nell'ambito
 della finalita' di sicurezza (di cui alla legge  delega)  la  propria
 giustificazione;
   Ritenuto  pertanto  che  la disciplina dell'art. 57 regol., laddove
 autorizza  la  apposizione  di  pubblicita'  non   luminosa   e   non
 utilizzante  insegne rifrangenti, effettuata per conto terzi a titolo
 oneroso, solo su veicoli adibiti al trasporto di linea o taxi, appare
 contrastare con l'art. 76 Cost. - risolvendosi in un eccesso rispetto
 alla delega - e con l'art. 3 Cost. - non risultando razionale, tenuto
 conto delle richiamate esclusive finalita'  di  sicurezza  attribuite
 alla normativa sulla circolazione, la disparita' di trattamento -;
   Ritenuto  che  la  questione  e'  rilevante  nel  presente giudizio
 giacche', non essendo dedotto che per dimensioni o natura le  scritte
 pubblicitarie  de quibus vi'olino la disciplina regolamentare, ove ne
 fosse giudicata la fondatezza, il ricorso dovrebbe essere accolto;
   Ritenuto che il riferimento  ai  due  parametri  costituzionali  in
 realta'  pone  le questioni in via subordinata, precedente quella con
 riferimento all'art. 76;
   Rilevato   che   vanno   adottati   i   provvedimenti    ordinatori
 conseguenziali.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57.2,
 3 e 4 regolamento codice della strada (legge n. 495/1992) nella parte
 in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte nel terzo  e
 quarto comma, la pubblicita' non luminosa per conto terzi sui veicoli
 diversi da quelli adibiti al trasporto di linea e a taxi; questo, con
 riferimento agli artt. 76 e 3 Cost.,
   Sospende il processo;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale; la
 notificazione  dell'ordinanza  al  Presidente   del   Consiglio   dei
 Ministri,  la  sua  comunicazione  alle  parti ed ai Presidenti delle
 Camere;
   Manda la Cancelleria per gli incombenti di competenza;
   Si comunichi;
     Padova, addi' 24 maggio 1998
                          Il pretore: Citterio
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