N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1998
N. 584 Ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal pretore di Padova sul ricorso proposto da Art Studio S.r.l. contro il comune di Padova Circolazione stradale - Apposizione di scritte e insegne pubblicitarie non luminose a titolo oneroso per conto terzi consentita esclusivamente su veicoli adibiti a trasporto di linea o al servizio taxi - Eslcusione dello stesso tipo di pubblicita' su veicoli delle medesime caratteristiche ma non adibiti a servizio di linea o di taxi - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee non giustificata da esigenze di sicurezza della circolazione - Eccesso di delega. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57, punti 2, 3 e 4). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza 12 marzo 1998; Rilevato che si procede a seguito di ricorso proposto ex art. 22, legge n. 689/1981, dal legale rappresentante della Art Studio S.r.l. avverso il verbale di contestazione della polizia municipale di Padova, in data 24 maggio 1997; Rilevato che con tale verbale si e' contestato in particolare la violazione degli artt. 23, c.d.s., e 57, regol. c.d.s., perche', quale incaricato della societa' di cui sopra servendosi del veicolo per uso speciale (Fiat Iveco) effettuava pubblicita' per conto terzi a mezzo due poster formato mt. 6 x 3 collocati sulla parte posteriore a dicitura Padova Fiera 17-25 maggio; Rilevato che l'art. 23 c.d.s., disciplinando specificamente la pubblicita' sulle strade e sui veicoli, prescrive al secondo comma che e' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli; e' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli, mentre all'undicesimo comma stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione anche della specifica corrispondente disciplina del regolamento; Rilevato che l'art. 57 regol. c.d.s. disciplina al primo comma la pubblicita' luminosa, al secondo comma l'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa, al terzo comma la pubblicita' non luminosa per conto terzi effettuata su veicoli adibiti al trasporto di linea, al quarto comma la pubblicita' non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi; Rilevato in particolare che la disciplina prevista dall'art. 57 cit. afferma il precetto della legittimita' della pubblicita' non luminosa unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, salvi i casi dei veicoli appunto adibiti al trasporto di linea ovvero al servizio taxi; Rilevato che appare innanzitutto evidente come, disciplinando l'art. 23 del c.d.s. solo la pubblicita' luminosa e quella con insegne rifrangenti, rimandando per la puntuale previsione al regolamento, l'art. 57 regol. disciplini tutta la pubblicita' non luminosa anche se effettuata con insegne non rifrangenti; Rilevato che l'art. 3, della legge delega 190/1991, prevedeva l'attribuzione al governo del potere di adottare norme regolamentari per l'attuazione e l'esecuzione del codice della strada; Rilevato che l'art. 2, della legge delega 190/1991, stabilisce che il c.d.s. dovra' essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e che l'art. 1 del c.d.s. pone il principio generale per cui le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale; Ritenuto che, prevedendo in definitiva la disciplina ex art. 57, regol. la legittimita' della pubblicita' non luminosa (sia o meno realizzata con insegne rifrangenti) effettuata per conto terzi a titolo oneroso solo ove effettuata su veicoli adibiti a taxi o al trasporto di linea, si appalesa non manifestamente infondata la questione della sua legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione; Ritenuto in particolare, quanto al merito della questione, che mentre la disciplina della circolazione deve attenere alla sicurezza di questa, il discriminare la legittimita' dell'apposizione di pubblicita' a seconda della destinazione del veicolo non attiene alla sicurezza della circolazione (posto che la pubblicita' non luminosa ha le medesime potenzialita' di disturbo e distrazione sia se collocata su di un taxi o su un autobus di linea urbana o extraurbana, sia ove apposta su veicolo non adibito a quei servizi ma di corrispondenti caratteristiche tecniche, di forma, di ingombro e colore); che, in secondo luogo, la previsione regolamentare eccede i limiti indicati dall'art. 23 cds e comunque non trova nell'ambito della finalita' di sicurezza (di cui alla legge delega) la propria giustificazione; Ritenuto pertanto che la disciplina dell'art. 57 regol., laddove autorizza la apposizione di pubblicita' non luminosa e non utilizzante insegne rifrangenti, effettuata per conto terzi a titolo oneroso, solo su veicoli adibiti al trasporto di linea o taxi, appare contrastare con l'art. 76 Cost. - risolvendosi in un eccesso rispetto alla delega - e con l'art. 3 Cost. - non risultando razionale, tenuto conto delle richiamate esclusive finalita' di sicurezza attribuite alla normativa sulla circolazione, la disparita' di trattamento -; Ritenuto che la questione e' rilevante nel presente giudizio giacche', non essendo dedotto che per dimensioni o natura le scritte pubblicitarie de quibus vi'olino la disciplina regolamentare, ove ne fosse giudicata la fondatezza, il ricorso dovrebbe essere accolto; Ritenuto che il riferimento ai due parametri costituzionali in realta' pone le questioni in via subordinata, precedente quella con riferimento all'art. 76; Rilevato che vanno adottati i provvedimenti ordinatori conseguenziali.
P. Q. M. Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57.2, 3 e 4 regolamento codice della strada (legge n. 495/1992) nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte nel terzo e quarto comma, la pubblicita' non luminosa per conto terzi sui veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto di linea e a taxi; questo, con riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., Sospende il processo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, la sua comunicazione alle parti ed ai Presidenti delle Camere; Manda la Cancelleria per gli incombenti di competenza; Si comunichi; Padova, addi' 24 maggio 1998 Il pretore: Citterio 98C0949