N. 321 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Locazione  -  Locazione  di  immobili  urbani  ad  uso  abitativo   -
 Provvedimento  di  rilascio  per  finita  locazione  -  Esecuzione  -
 Attribuzione al  prefetto della potesta'  di  concedere  l'assistenza
 della  forza  pubblica  -  Lesione del diritto di azione comprendente
 anche la fase dell'esecuzione forzata  -  Incidenza  sul  diritto  di
 proprieta'    -   Violazione   della   tutela   giurisdizionale   per
 sovrapposizione della valutazione del prefetto a quella del giudice -
 Differimento  amministrativo  della  singola  esecuzione  forzata   -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L.   19   giugno  1997,  n.  172,  art.  1-bis,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge del 25 luglio 1997, n. 240).
 
 (Cost., artt. 24, primo comma, 42, primo  e  secondo  comma,  e  102,
 primo comma).
 
(GU n.30 del 29-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 5,
 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti  da
 disposizioni  legislative  in  materia di opere pubbliche e politiche
 ambientali  e  territoriali,  nonche'  disposizioni  urgenti  per  il
 recupero  edilizio  nei centri urbani), promosso con ordinanza emessa
 il 25 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 aprile
 1997), dal pretore di Firenze nel procedimento  civile  vertente  tra
 Renzo  Baglioni  e  Loris Garuglieri, iscritta al n. 196 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Renzo Baglioni, nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  febbraio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi gli avvocati Nino Scripelliti e Giuseppe Morbidelli per Renzo
 Baglioni e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1996  e  pervenuta  il  3
 aprile  1997,  il pretore di Firenze, nel corso di un procedimento di
 esecuzione per rilascio di un immobile adibito ad uso di  abitazione,
 ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, primo comma; 42, primo e
 secondo  comma;  102,  primo comma, della Costituzione - questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.-l. 8  agosto
 1996,  n.  443  (Differimento  di  termini  previsti  da disposizioni
 legislative in materia di opere pubbliche e  politiche  ambientali  e
 territoriali,  nonche'  disposizioni urgenti per il recupero edilizio
 nei centri urbani). In base a  questa  disposizione,  che  ripete  il
 contenuto   di   precedenti   decreti-legge   decaduti   per  mancata
 conversione, gli artt. 3 e 5 del d.-l.  30  dicembre  1988,  n.  551,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61,
 devono  intendersi  nel  senso  che  al  prefetto  e'  attribuita  la
 potesta',  oltre  che di fissare criteri generali per l'impiego della
 forza pubblica  nell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  di
 immobili  urbani  adibiti  ad uso di abitazione, anche di determinare
 puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima,
 in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti,  anche
 in  deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale
 giudiziario.
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  norma denunciata, che si
 prospetta come  di  interpretazione  autentica,  avrebbe  in  realta'
 contenuto  innovativo,  giacche'  attribuisce al prefetto non solo la
 competenza a dettare criteri generali per  l'assistenza  della  forza
 pubblica,  gia' previsti dagli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988,
 ma anche  il  potere  di  considerare  casi  particolari  per  negare
 l'assistenza  della  forza  pubblica,  altrimenti  dovuta  in base ai
 criteri generali. In tal  modo  l'autorita'  amministrativa  potrebbe
 esaminare  singoli procedimenti esecutivi e valutare comparativamente
 la  situazione  del  locatore,   che   procede   all'esecuzione   del
 provvedimento di rilascio dell'immobile, e quella del conduttore, che
 subisce  l'esecuzione forzata. Cio' comporterebbe una revisione della
 valutazione gia' operata dal giudice, il quale nel  provvedimento  di
 rilascio  fissa  la  data  dell'esecuzione,  tenendo  conto sia delle
 condizioni del conduttore e del locatore sia  delle  ragioni  per  le
 quali viene disposto il rilascio (art. 56 della legge 27 luglio 1978,
 n. 392).
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione  denunciata
 violerebbe il diritto di agire in giudizio per la tutela  dei  propri
 diritti  (art.  24,  primo comma, Cost.), che comprende anche la fase
 dell'esecuzione forzata, destinata a dare attuazione al provvedimento
 adottato dal giudice; mentre la facolta' attribuita  al  prefetto  di
 ritardare  singole  esecuzioni,  non  per ragioni di ordine generale,
 bensi' in considerazione di esigenze che sono state gia' valutate dal
 giudice, si risolverebbe in un diniego di giustizia per  il  soggetto
 che ha ottenuto il provvedimento giurisdizionale.
   Il  giudice  rimettente ritiene che la norma denunciata violi anche
 la garanzia costituzionale della proprieta' privata (art. 42, primo e
 secondo comma, Cost.). L'intervento del prefetto, che non e' limitato
 ad un  periodo  di  tempo  determinato  e  ristretto,  imporrebbe  un
 sacrificio  anche  ai  proprietari  che  hanno  urgente necessita' di
 adibire l'immobile ad abitazione propria e comprenderebbe, secondo la
 norma di interpretazione autentica ma  non  secondo  le  disposizioni
 interpretate, anche i titoli di sfratto per morosita' del conduttore.
 Inoltre il blocco delle esecuzioni per un lungo periodo di tempo, pur
 non   costituendo   giuridicamente   una  proroga  dei  contratti  di
 locazione, sarebbe ad  essa  assimilabile,  giacche'  egualmente  non
 consente  al locatore di ottenere la disponibilita' dell'immobile. Il
 sacrificio del diritto di  proprieta'  non  sarebbe  giustificato  da
 interessi  generali,  i  quali  sono stati gia' tenuti presenti nella
 disciplina legale dei contratti di  locazione,  ma  sarebbe  disposto
 solo  nell'interesse  del  singolo conduttore. In tal modo verrebbero
 posti  a  carico  del  locatore  oneri  assistenziali  che  non   gli
 competono.
   Sarebbe,   infine,  violata  anche  la  garanzia  che  la  funzione
 giurisdizionale sia esercitata da magistrati (art. 102, primo  comma,
 Cost.).  Difatti  la fissazione della data di esecuzione e' stabilita
 dal giudice che adotta il provvedimento di rilascio  ed  e'  compresa
 nell'attivita'  giurisdizionale,  mentre  la  disposizione denunciata
 consentirebbe    all'autorita'     amministrativa     di     rivedere
 sostanzialmente  tale  provvedimento,  differendo  anche  per anni il
 compimento dell'esecuzione mediante il rifiuto  di  assistenza  della
 forza pubblica.
   2.  - Si e' costituito nel giudizio, concludendo per l'accoglimento
 della questione di legittimita' costituzionale, il locatore che aveva
 chiesto al  pretore,  quale  giudice  dell'esecuzione,  di  accertare
 quando dovesse essere ottenuta, secondo i criteri di priorita' legale
 stabiliti  in  via  generale,  l'assistenza  della forza pubblica per
 l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
   La parte privata ha presente che il d.-l. denunciato non  e'  stato
 convertito  in  legge,  ma ritiene che vi sia ancora interesse ad una
 decisione di merito sui limiti  di  costituzionalita'  dell'ingerenza
 della  pubblica  amministrazione  nell'esecuzione  dei  provvedimenti
 giurisdizionali che  dispongono  il  rilascio  di  immobili  per  uso
 abitativo.   Cio' perche' la norma denunciata aveva effetti meramente
 interpretativi e si puo' presumere che il suo contenuto corrisponda a
 quello delle disposizioni interpretate, tuttora  in  vigore.  Inoltre
 l'interpretazione  autentica,  contenuta  nell'art.  2,  comma 5, del
 d.-l. n. 443 del 1996, tenderebbe a corrispondere al diritto  vivente
 nella   prassi  applicativa  delle  prefetture.  Infine,  secondo  la
 giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 84  del  1996),  la  norma
 contenuta  in  un  atto  che  ha forza di legge al momento in cui, in
 ordine  ad  essa,  viene  sollevata  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale,   continua   ad  essere  oggetto  della  verifica  di
 costituzionalita'  quando   permanga   nell'ordinamento   una   norma
 identica, perche' riprodotta nella sua espressione testuale o nel suo
 contenuto  precettivo  essenziale  da  altra disposizione successiva,
 alla quale dovra' riferirsi la pronuncia.
   3. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale  sia
 dichiarata inammissibile o comunque infondata.
   La  questione  sarebbe  inammissibile  perche'  il d.-l. n. 443 del
 1996, denunciato dal giudice rimettente, non e' stato  convertito  in
 legge,  avendo  la  Camera  dei  deputati votato contro il disegno di
 legge di conversione  nella  seduta  del  9  ottobre  1996  (Gazzetta
 Ufficiale n. 238, serie generale, del 10 ottobre 1996).
   Nel  merito  l'Avvocatura  ritiene  che  il  dubbio di legittimita'
 costituzionale derivi dall'erronea premessa interpretativa secondo la
 quale l'art.  2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996 consentirebbe  al
 prefetto  di esaminare i singoli procedimenti esecutivi e di valutare
 comparativamente   la   situazione   del   locatore,   che    procede
 all'esecuzione,  e  quella  del  conduttore, che la subisce. La norma
 denunciata avrebbe, invece,  inteso  evitare  che  la  fissazione  di
 criteri  generali  per la concessione della forza pubblica, demandata
 al prefetto dagli artt. 3 e 5 del d.-l.  n.  551  del  1988,  potesse
 cristallizzarsi  in  un  provvedimento  immodificabile, inadeguato ad
 adattarsi al mutevole  atteggiarsi  della  situazione  abitativa  nel
 tempo,  mentre  non  sarebbe  comunque consentita alcuna comparazione
 delle posizioni delle parti interessate all'esecuzione.
   La norma denunciata, correttamente  interpretata,  non  sarebbe  in
 contrasto  con  l'art. 24, primo comma, della Costituzione, giacche',
 ad  avviso  dell'Avvocatura,  le  attribuzioni   del   prefetto   non
 interferiscono con quelle dell'autorita' giudiziaria, alla quale sola
 e'  rimessa  la valutazione del caso concreto e della posizione delle
 parti, mentre il prefetto  valuta  la  compatibilita'  dell'effettiva
 esecuzione del rilascio dell'abitazione con gli interessi generali.
   Non sarebbe neppure violato l'art. 42, primo e secondo comma, della
 Costituzione,  giacche'  la  norma  denunciata  non  comprimerebbe la
 proprieta'  e  la  libera  disponibilita'   dell'immobile   in   modo
 indefinito  e senza ancoraggio al pubblico interesse, che l'autorita'
 amministrativa e', appunto, chiamata a valutare.
   Non  sarebbe,  infine,  violato  l'art.  102,  primo  comma,  della
 Costituzione, perche' la competenza rimessa al prefetto non ha natura
 ne'  funzione  giurisdizionali. Il provvedimento di rilascio adottato
 dal giudice e la procedura esecutiva rimarrebbero integri, mentre  il
 prefetto  avrebbe  solo  il compito, nel concedere l'assistenza della
 forza pubblica, di  contemperare  le  esigenze  generali  con  quelle
 particolari.
   4. - In prossimita' dell'udienza la parte privata ha depositato una
 memoria  per  illustrare  gli  argomenti a sostegno dell'accoglimento
 della  questione  di  legittimita'  costituzionale  e  per  chiedere,
 anzitutto,   il  trasferimento  del  sindacato  di  costituzionalita'
 dall'art. 2, comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443, nel  frattempo
 decaduto,  alla  disposizione,  contenuta  nell'atto  avente forza di
 legge attualmente in vigore (art. 1-bis del d.-l. 19 giugno 1997,  n.
 172,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 luglio 1997, n.
 240), che riproduce espressamente il medesimo testo. Il trasferimento
 della questione di legittimita' costituzionale da un  atto  normativo
 all'altro   e'  stato  ammesso  dalla  giurisprudenza  costituzionale
 (sentenze n. 84 del 1996 e n. 429 del  1997)  sul  presupposto  della
 permanenza  della medesima norma nell'ordinamento, perche' riprodotta
 da altra disposizione  successiva  alla  quale  dovra'  riferirsi  la
 pronuncia.  Questo  sarebbe,  appunto, il caso della norma denunciata
 dal pretore di Firenze,  che,  sebbene  contenuta  in  un  d.-l.  non
 convertito,   continua   a   sopravvivere  grazie  alla  formulazione
 dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del 1997, convertito nella legge  n.
 240  del  1997,  che  deve  essere applicato nel giudizio principale,
 rimasto sospeso.
   Nel merito i termini della questione sarebbero posti con  chiarezza
 dall'ordinanza  di  rimessione.  La norma denunciata attribuirebbe al
 prefetto,  oltre  alla  potesta'  di  fissare  criteri  generali  per
 l'impiego  della  forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di
 rilascio degli immobili urbani adibiti ad abitazione, anche il potere
 di determinare puntualmente i tempi e  le  modalita'  di  concessione
 della  stessa  nei singoli casi. Cio' comporterebbe, in contrasto con
 l'art.  24  della  Costituzione,  la  sostituzione  di   un'attivita'
 amministrativa     largamente     discrezionale     alla     funzione
 giurisdizionale. Il legislatore, libero di disciplinare la durata del
 rapporto  di  locazione,  non  potrebbe  conseguire  tale   risultato
 vanificando  il  diritto di ottenere l'esecuzione forzata, componente
 essenziale della tutela  giurisdizionale  dei  diritti,  per  sfratti
 relativi a rapporti di locazione esauriti.
   Il  potere di concedere o negare nei singoli casi l'uso della forza
 pubblica  per  l'esecuzione  dei  provvedimenti  giurisdizionali   di
 rilascio  degli  immobili  porterebbe  ad  una  sovrapposizione delle
 valutazioni  del  prefetto  a  quelle  del  giudice,  consentendo  di
 paralizzare, senza alcun criterio stabilito dalla legge, l'esecuzione
 della  sentenza  o  dell'ordinanza  di  convalida  dello sfratto. Ne'
 sarebbe consentito all'amministrazione bilanciare la  condizione  del
 locatore  e  quella  del  conduttore  o  introdurre la valutazione di
 interessi pubblici e privati estranei al processo.
   La  mancata  concessione della forza pubblica inciderebbe anche sul
 contenuto essenziale del  diritto  di  proprieta',  la  cui  funzione
 sociale  e'  gia'  perseguita  dalla  legislazione tributaria e dalla
 legislazione speciale delle locazioni. Questa esprime un  favore  per
 la parte contraente considerata piu' debole e non sarebbe ammissibile
 un'ulteriore   compressione   della  proprieta'  nell'attuazione  dei
 provvedimenti giurisdizionali che sono  stati  emanati  gia'  tenendo
 conto   della   condizione   delle   parti   per  stabilire  la  data
 dell'esecuzione (art. 56 della legge n. 392 del 1978).
   La disposizione denunciata violerebbe anche l'essenza e l'autonomia
 della giurisdizione, giacche' l'autorita'  amministrativa,  richiesta
 di  concorrere  con la forza pubblica all'esecuzione di una pronuncia
 giurisdizionale o del comando contenuto nel titolo esecutivo, non  e'
 chiamata  ad  esercitare  una  potesta' amministrativa, ma a prestare
 un'attivita' materiale per realizzare  il  fine  della  giurisdizione
 contro  chi  non  adempie.  Nell'esplicazione  di  tale  servizio non
 sarebbe  consentita  alcuna   valutazione   di   opportunita',   come
 avverrebbe,   invece,   se   le   determinazioni   del   prefetto  si
 sovrapponessero al provvedimento del giudice, compromettendo, con una
 graduazione amministrativa nell'esecuzione degli sfratti, il  diritto
 del  proprietario  a  conseguire  la  restituzione dell'immobile alla
 scadenza fissata dal giudice.
   La norma denunciata configurerebbe un  rinvio  senza  limiti  della
 possibilita'  di  ottenere  la  disponibilita'  del bene da parte del
 proprietario, mentre  la  stessa  proroga  delle  locazioni,  secondo
 l'orientamento   della  giurisprudenza  costituzionale,  deve  essere
 contenuta entro un ristretto spazio temporale ed  essere  dettata  da
 rilevanti  esigenze  sociali, senza che si realizzi una definitiva ed
 irreversibile  compressione   della   facolta'   di   godimento   del
 proprietario (sentenze n. 225 del 1976 e n. 323 del 1993).
                        Considerato in diritto
   1.  -  La questione di legittimita' costituzionale investe i poteri
 attribuiti al prefetto dalla disciplina dell'assistenza  della  forza
 pubblica   per  l'esecuzione  dei  provvedimenti  giurisdizionali  di
 rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
   Il pretore di  Firenze  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2,  comma 5, del d.-l. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento
 di termini previsti da disposizioni legislative in materia  di  opere
 pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni
 urgenti  per il recupero edilizio nei centri urbani), che stabilisce,
 dettando interventi nel settore abitativo, che gli artt. 3  e  5  del
 d.-l.  30  dicembre  1988,  n.  551  (Misure urgenti per fronteggiare
 l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi
 nel  senso  che  al  prefetto e' attribuita la potesta', oltre che di
 fissare  criteri  generali  per  l'impiego   della   forza   pubblica
 nell'esecuzione  di  tutti  i  provvedimenti  di rilascio di immobili
 urbani ad uso abitazione,  con  esclusione  soltanto  di  quelli  non
 aventi  origine  da  rapporti  di  locazione,  anche  di  determinare
 puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima,
 in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti,  anche
 in  deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale
 giudiziario.
   Il  potere  attribuito  al  prefetto  di  valutare singoli casi per
 attribuire o meno l'assistenza della forza  pubblica  nell'esecuzione
 di  provvedimenti  giurisdizionali  sarebbe  in  contrasto: a) con il
 diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri  diritti  (art.
 24,  primo  comma,  della  Costituzione), che comprende anche la fase
 dell'esecuzione forzata; b)  con  la  garanzia  costituzionale  della
 proprieta'   privata   (art.   42,   primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione),  giacche'  il  proprietario   dell'immobile   verrebbe
 privato della disponibilita' dello stesso senza limiti di tempo ed in
 base  ad  una  valutazione  discrezionale  del  prefetto;  c)  con la
 garanzia che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati
 (art. 102, primo comma, della Costituzione),  mentre  la  valutazione
 del   prefetto,   che  differisce  sostanzialmente  l'esecuzione,  si
 sovrapporrebbe a quella del giudice.
   2. - Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione,  il  d.-l.  n.
 443  del 1996, che contiene la disposizione denunciata dal pretore di
 Firenze, e' decaduto, non essendo stato approvato  dalla  Camera  dei
 deputati,  nella  seduta  del  9 ottobre 1996, il disegno di legge di
 conversione. Tuttavia la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sopravvive  in  riferimento  all'art. 1-bis, aggiunto, dalla legge 25
 luglio 1997, n. 240, in sede di conversione, al d.-l. 19 giugno 1997,
 n. 172 (Misure urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di
 disponibilita'  abitativa),  che ha un contenuto normativo identico a
 quello espresso dall'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 443 del 1996.   La
 norma  si  qualifica  come  di  interpretazione degli artt. 3 e 5 del
 d.-l. n. 551 del 1988 (convertito nella legge n. 61  del  1989),  che
 disciplinano  l'assistenza  della forza pubblica per l'esecuzione dei
 provvedimenti giudiziari di rilascio degli immobili urbani adibiti ad
 abitazione ed i poteri attribuiti in questo ambito al  prefetto  (che
 si  esercitano  fino al 31 ottobre 1998 in forza del d.-l. 2 febbraio
 1998, n. 7) non solo  per  la  fissazione  dei  criteri  generali  di
 impiego  della  forza  pubblica,  ma anche in ordine ai tempi ed alle
 modalita' di concessione della stessa in  correlazione  alle  singole
 situazioni di volta in volta emergenti.
   La  norma  interpretativa ha efficacia retroattiva, giacche' il suo
 contenuto prescrittivo puo' essere  ricondotto  all'ambito  normativo
 della  legge interpretata, la quale trova cosi' applicazione soltanto
 nel significato imposto dalla legge di interpretazione autentica.  Il
 medesimo contenuto normativo del decaduto d.-l. n. 443 del 1996 trova
 espressione, egualmente retroattiva, nell'art. 1-bis del  d.-l.    n.
 172   del   1997,  al  quale  va  dunque  riferito  lo  scrutinio  di
 legittimita' costituzionale.
   3. - La questione e' fondata nei limiti di seguito precisati.
   La norma denunciata, nel fare riferimento ai  poteri  conferiti  al
 prefetto  per  l'impiego  della  forza  pubblica  nell'esecuzione dei
 provvedimenti di rilascio degli immobili  urbani  ad  uso  abitativo,
 contiene  due  distinti  enunciati  normativi.  Il primo ribadisce il
 potere di fissare criteri generali per la concessione dell'assistenza
 della forza pubblica, sulla base del  parere  periodicamente  fornito
 dalla commissione consultiva costituita presso la prefettura, tenendo
 conto  della  generale  situazione  abitativa della provincia e delle
 richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario.  Questa
 attribuzione  del  prefetto  non e' oggetto dei dubbi di legittimita'
 costituzionale proposti dal pretore di Firenze.
   Il  secondo enunciato normativo dell'art. 2, comma 5, del d.-l.  n.
 443 del 1996 (ed ora dell'art. 1-bis del d.-l. n. 172 del  1997),  il
 solo   investito  dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale,
 interpreta gli artt. 3 e 5 del d.-l. n. 551 del 1988, nel  senso  che
 il  prefetto  puo'  anche  determinare  puntualmente  i  tempi  e  le
 modalita' di concessione della forza pubblica  in  correlazione  alle
 situazioni  di  volta  in  volta emergenti ed in deroga all'ordine di
 presentazione delle richieste, in tal modo intervenendo nella singola
 procedura esecutiva, che puo' non essere  portata  a  compimento  per
 effetto della determinazione amministrativa del prefetto.
   L'interpretazione  degli  artt.  3  e  5  del d.-l. n. 551 del 1988
 imposta dal  legislatore  si  differenzia  da  quella  in  precedenza
 enunciata  dalla  Corte di cassazione che, dichiarando manifestamente
 infondata una questione di legittimita'  costituzionale  relativa  ai
 poteri  attribuiti al prefetto, aveva ritenuto che a quest'ultimo non
 e'  rimesso  l'esercizio  di  alcuna  funzione  interferente  con  la
 giurisdizione, bensi' solo l'adozione di provvedimenti strumentali ed
 ausiliari  rispetto  a  quelli  propri del procedimento di esecuzione
 forzata per rilascio. In questa  prospettiva,  la  graduazione  nella
 concessione   della   forza   pubblica   attua  una  regolamentazione
 preventiva dell'attivita'  di  collaborazione  alla  vera  e  propria
 esecuzione forzata, dettata nell'esercizio di una funzione che rimane
 anche sostanzialmente di natura amministrativa, senza che il prefetto
 possa  incidere sui singoli procedimenti esecutivi, se non attraverso
 i criteri generali preventivamente stabiliti. In questo  ambito,  per
 un  verso  il potere del prefetto non comporta alcun esame del titolo
 esecutivo,   per   altro   verso   resta   attribuito   al    giudice
 dell'esecuzione  il  potere  di  controllare  anche  l'osservanza dei
 criteri generali stabiliti dal prefetto.
   L'interpretazione vincolante dettata ora dal  legislatore  consente
 invece al prefetto, nel determinare puntualmente tempi e modalita' di
 concessione  della  forza  pubblica  anche in deroga all'ordine delle
 richieste, di conoscere delle singole esecuzioni  con  un  intervento
 che  - secondo la lettura della norma offerta dal giudice rimettente,
 plausibile  giacche'  l'interpretazione  autentica  tende  proprio  a
 discostarsi   dalla   precedente  interpretazione  affermatasi  nella
 giurisprudenza  -  perde  i  caratteri  della   mera   collaborazione
 all'esecuzione  forzata,  della  ausiliarieta' e della strumentalita'
 rispetto al provvedimento giurisdizionale. Si tratta di un intervento
 che giunge a determinare un sostanziale  differimento  amministrativo
 della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio
 costituzionale   della   tutela   giurisdizionale   delle  situazioni
 soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
 propri diritti (art.  24,  primo  comma,  Cost.)  comprende  la  fase
 dell'esecuzione  forzata,  la  quale  e'  diretta a rendere effettiva
 l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non  puo'  essere
 elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunita'.
   L'illegittimita'  costituzionale  della  norma  interpretativa  non
 travolge la disposizione interpretata,  il  cui  contenuto  normativo
 permane   nel   senso   rispettoso  della  tutela  e  della  funzione
 giurisdizionale, che la giurisprudenza aveva gia' individuato.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis del d.-l.
 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
 carenza  di  disponibilita'  abitativa),  aggiunto  dalla  legge   di
 conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevede che il
 prefetto  possa  determinare il differimento della singola esecuzione
 forzata.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0951