N. 324 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Misure di sicurezza- Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario -
 Applicabilita' ai minori prosciolti  per  vizio  totale  di  mente  e
 giudicati  socialmente  pericolosi  per delitto non colposo, punibile
 con pena superiore a due anni di reclusione - Parita' di  trattamento
 tra  minori  ed  adulti  -  Lesione  della  tutela  dei  minori e del
 principio di eguaglianza per trattamento uguale in situazioni diverse
 - Violazione del principio della finalita' rieducativa della  pena  -
 Contrasto   con   le  norme  internazionali  pattizie  in  materia  -
 Inammissibilita'  nella  parte   in   cui   prevede   condizioni   di
 applicabilita'  delle  misure  di sicurezza in generale (art. 312 del
 c.p.p.) - Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.,  artt. 222, primo, secondo e quarto comma, e 206, primo comma;
 c.p.p., art. 312).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31).
 
(GU n.30 del 29-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222,
 quarto comma, del  codice  penale  e  dell'art.  312  del  codice  di
 procedura  penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal
 giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  per  i
 minorenni  di Brescia, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1997
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  35,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  25  marzo  1998  il  giudice
 relatore Valerio Onida.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    Il  Tribunale  per  i minorenni di Brescia, in funzione di
 giudice per le indagini preliminari, nel corso di un  procedimento  a
 carico  di  una minorenne imputata di omicidio preterintenzionale, ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli  artt.    2,  3,  10, 27 e 31 della Costituzione, dell'art. 222,
 quarto comma, del codice penale nonche',  in  quanto  applicabili  ai
 minori, degli artt. 206 cod. pen. e 312 cod. proc. pen., "nella parte
 in  cui  prevedono  la  misura  di sicurezza del ricovero in ospedale
 psichiatrico giudiziario di minore prosciolto ex art.  88  cod.  pen.
 per  delitto  non  colposo  punibile con pena superiore a due anni di
 reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero  l'applicazione
 provvisoria della predetta misura".
   Il  remittente  premette  che il pubblico ministero ha richiesto il
 rinvio a giudizio dell'imputata, e che  il  consulente  tecnico,  nel
 corso   delle   indagini   preliminari,   concludeva  per  la  totale
 incapacita' della stessa per vizio di mente  al  momento  del  fatto,
 allegando  altresi' un giudizio di pericolosita' sociale: conclusioni
 che il giudicante ritiene condivisibili.
   Premette poi che il pubblico ministero  ha  chiesto  l'applicazione
 provvisoria  della  misura  di  sicurezza  del  ricovero  in ospedale
 psichiatrico giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli artt.
 206  e  222,  quarto  comma,  cod.  pen.  e  312  cod.  proc.   pen.,
 contestualmente    prospettando   una   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale delle stesse norme;  e  osserva  che  non  puo'  farsi
 ricorso all'art. 425 cod. proc. pen., che prevede la dichiarazione di
 non  doversi  procedere  per  mancanza  di imputabilita' derivante da
 vizio di mente, in quanto la sentenza n. 41 del 1993 di questa  Corte
 costituzionale  ha  statuito  l'impossibilita'  di  tale declaratoria
 senza il supporto di un'indagine di merito.
   Il giudice a quo dichiara  di  aderire  all'opinione  del  pubblico
 ministero  circa  la  inapplicabilita'  alla  specie  delle norme, di
 natura squisitamente processuale,  degli  artt.  36  e  seguenti  del
 d.P.R.  n.  448 del 1988, e di ritenere applicabili nei confronti dei
 minori le misure di sicurezza che trovano la loro  disciplina  al  di
 fuori della normativa speciale sul processo minorile, fra le quali e'
 compreso il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
   Cosi'  ritenuta  la rilevanza della questione, posto che si procede
 nei confronti di un imputato minorenne affetto da vizio di mente e da
 reputarsi  socialmente  pericoloso,   il   remittente   richiama   la
 necessita'  che  il  trattamento  penale degli imputati minorenni sia
 adeguatamente  differenziato  rispetto   a   quello   degli   adulti,
 ricordando  in proposito la sentenza di questa Corte n. 168 del 1994,
 che ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  della  previsione
 della pena dell'ergastolo per i minorenni.
   Osserva  poi  che  la  misura  di  sicurezza ha valenza di sanzione
 criminale, onde trovano con riguardo ad essa applicazione i  principi
 di  personalita'  della  responsabilita' e del fine rieducativo della
 pena, di cui all'art.  27 della Costituzione.
   Cio' posto, il giudice a quo  ritiene  che  la  previsione  di  una
 misura   di   sicurezza   detentiva  come  il  ricovero  in  ospedale
 psichiatrico giudiziario, applicabile ai  minori,  confligga  con  le
 esigenze di specificita' della disciplina penale minorile, tanto piu'
 considerando   la  notoria  mancanza  di  strutture  speciali  per  i
 minorenni.
   La   totale   assenza   di   differenziazione    nel    trattamento
 determinerebbe  altresi'  un  contrasto con le norme piu' generali di
 cui agli artt.  2 e 3 della Costituzione, per il mancato  trattamento
 differenziato  di  situazioni  diverse  e per l'assenza di tutela dei
 diritti di un soggetto per  definizione  debole,  oltre  che  di  una
 personalita' in formazione.
   Sussisterebbe  infine  contrasto con norme internazionali pattizie,
 costituzionalizzate  attraverso  l'art.  10  della  Costituzione,  in
 particolare  con le norme delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e
 del  fanciullo,  e  delle  c.d.   "regole   di   Pechino",   da   cui
 discenderebbero  impegni  internazionali ad assicurare un trattamento
 differenziato al minore,  in  relazione  alle  precipue  esigenze  di
 tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.
   2.  -  E'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o
 comunque non fondata.
   Secondo l'Avvocatura erariale, se e' vero che la specificita' della
 situazione  dei minorenni richiede un trattamento differenziato, tale
 principio non potrebbe essere inteso nel senso che, per il sol  fatto
 che si tratti di soggetti minorenni, sia sempre e comunque necessario
 predisporre    autonome    strutture    o    autonomi   procedimenti.
 L'assorbimento, nel caso di minore infermo di mente, della  causa  di
 esclusione dell'imputabilita' derivante dall'eta' in quella derivante
 dal  vizio  di  mente  renderebbe  ragione della applicabilita' della
 misura  di  sicurezza   del   ricovero   in   ospedale   psichiatrico
 giudiziario,  pur  se il recupero del minore implichi terapie diverse
 rispetto a quelle da utilizzare per i soggetti adulti.
   La difesa del Presidente del Consiglio ammette  che  la  necessaria
 accentuazione  della  dimensione del recupero e la prevalenza di tale
 dimensione  rispetto  a  quelle  di  difesa  sociale   e   afflittiva
 richiederanno  in  futuro  un  ripensamento  dell'istituto "dalle sue
 fondamenta", e che  e'  auspicabile  in  sede  legislativa  una  piu'
 sensibile  differenziazione  nel  trattamento a seconda dell'eta' dei
 soggetti; ma afferma che all'iniziativa del legislatore non  potrebbe
 sostituirsi  questa  Corte,  cui  si  porrebbe  l'alternativa fra una
 pronuncia  demolitrice  che  determinerebbe  un  inaccettabile  vuoto
 normativo,   ed  una  pronuncia  manipolativa  che  comporterebbe  un
 inammissibile esercizio di discrezionalita' politica.
                        Considerato in diritto
   1.  -    La  questione concerne le norme che prevedono la misura di
 sicurezza del ricovero in ospedale  psichiatrico  giudiziario,  nella
 parte  in  cui  riferiscono l'applicabilita' di tale misura ai minori
 infermi di mente: e precisamente investe l'art.  222,  quarto  comma,
 del  codice  penale,  ai  cui  sensi  le  disposizioni  dello  stesso
 articolo, relative ai casi di applicazione della misura di  sicurezza
 in  questione,  si applicano anche ai minori degli anni quattordici o
 maggiori dei  quattordici  e  minori  dei  diciotto,  prosciolti  per
 ragione  di  eta',  quando  abbiano  commesso un fatto previsto dalla
 legge come reato trovandosi in  condizioni  di  infermita'  psichica,
 intossicazione  cronica  da  alcool  o  da  sostanze  stupefacenti, o
 sordomutismo;  l'art.  206  cod.  pen.,  che  prevede   il   ricovero
 provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario, durante le indagini
 o  il  giudizio,  dell'infermo  di  mente o della persona in stato di
 cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e l'art.
 312 cod. proc. pen., secondo  cui  l'applicazione  provvisoria  delle
 misure  di  sicurezza puo' essere disposta in qualunque stato e grado
 del procedimento. Le due ultime disposizioni sono impugnate in quanto
 applicabili ai minori.
   Preliminarmente deve osservarsi che la censura del giudice  a  quo,
 formalmente indirizzata al quarto comma dell'art. 222 cod. pen., deve
 piu' correttamente intendersi riferita anche ai primi due commi dello
 stesso  articolo,  che  disciplinano  l'applicazione  della misura di
 sicurezza nel caso di proscioglimento  per  infermita'  psichica,  ai
 sensi  dell'art.  88  cod.  pen.:  laddove  il  quarto  comma estende
 l'applicabilita'  delle  stesse  disposizioni  al  caso  dei   minori
 "prosciolti  per  ragione  di  eta'". Infatti l'ordinanza afferma che
 sussisterebbero   nella   fattispecie   i    presupposti    per    il
 proscioglimento  ex  art. 88 cod. pen., e nel dispositivo denuncia le
 norme in questione  "nella  parte  in  cui  prevedono  la  misura  di
 sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore
 prosciolto  ex art. 88 cod. pen.", nell'evidente presupposto che tale
 proscioglimento, nel caso, sottoposto al giudice  a  quo,  di  minore
 riconosciuto  infermo  di  mente,  debba  pronunciarsi  in  luogo o a
 preferenza di quello ex art. 98 cod. pen.   In ogni  caso,  il  vizio
 denunciato  riguarda  le  norme  che  prevedono  l'applicazione della
 misura di sicurezza ai minori, in tutta la loro ampiezza: e in questa
 accezione  piu'  ampia  la  Corte  ritiene  di  doverle  prendere  in
 considerazione.
   Il  remittente  reputa  che  l'applicazione indifferenziata, in via
 definitiva o provvisoria,  della  predetta  misura  di  sicurezza  ai
 minori   sia  in  contrasto  con  le  esigenze  di  specificita'  del
 trattamento  penale   dei   minori,   risultanti   anche   da   norme
 internazionali,  e  dunque  confligga con gli artt. 27, 31 e 10 della
 Costituzione; che essa violi  il  principio  di  uguaglianza  di  cui
 all'art.  3  Cost.,  per il trattamento uguale riservato a situazioni
 diverse; e contrasti  con  le  esigenze  di  tutela  dei  diritti  di
 soggetti deboli e di personalita' in formazione (art. 2 Cost.).
   2.  -  Il  giudice  a quo muove dal presupposto - che condiziona la
 rilevanza della questione - che la misura di sicurezza  del  ricovero
 in  ospedale  psichiatrico giudiziario sia tuttora applicabile, anche
 in via provvisoria, ai minori, autori di reati, riconosciuti  infermi
 di mente e socialmente pericolosi: cio', nonostante che il d.P.R.  n.
 448  del  1988  sul  processo penale minorile, nel disciplinare, agli
 artt. da 36 a 41, il procedimento per l'applica-zione delle misure di
 sicurezza, sia in via provvisoria, con la sentenza  di  non  luogo  a
 procedere  nei confronti del minore non imputabile (art. 37), sia con
 la sentenza di proscioglimento per assenza di imputabilita' o con  la
 sentenza  di  condanna  (art. 39), non faccia alcuna menzione di tale
 misura,  ma  si  riferisca  esplicitamente  solo  alle  misure  della
 liberta'  vigilata  (eseguita  nelle forme delle prescrizioni o della
 permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio  giudiziario
 (eseguita  nella  forma del collocamento in comunita': art. 36, comma
 2).
   Benche'  il  carattere  di  disciplina  organica  e  apparentemente
 esaustiva,  pur  relativa  ai  soli  aspetti esecutivi e non a quelli
 sostanziali (cfr. ordinanza n. 360 del 1990), che riveste  il  d.P.R.
 n.  448  del 1988 sul punto della applicazione di misure di sicurezza
 ai minori, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' ai
 minori,  in  sede  di  applicazione  provvisoria,  della  misura  del
 ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario,  la disciplina del
 processo minorile non ha comunque inciso sulla  esplicita  previsione
 normativa,  contenuta nell'art. 222, cod. pen., della applicazione ai
 minori della predetta misura  di  sicurezza  in  esito  al  giudizio.
 D'altra  parte la ricostruzione del sistema offerta dal remittente, e
 che condiziona la rilevanza della  questione,  il  cui  apprezzamento
 spetta   anzitutto   al   giudice   a  quo,  non  appare  palesemente
 implausibile: onde puo' darsi ingresso all'esame del merito.
   3. - La questione e' fondata.
   La misura  di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico
 giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che
 e' misura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 cod.
 pen.),  e'  prevista dalla legge in modo indifferenziato per adulti e
 minori, sul presupposto della presenza  dell'infermita'  psichica  (o
 delle  situazioni  ad  essa  assimilate),  in relazione alla quale la
 misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del  soggetto  e
 di  tutela  della  societa'  rispetto alla pericolosita' dello stesso
 (cfr. sentenza n. 139 del 1982). La  presenza  del  vizio  totale  di
 mente comporta anzi che anche ai minori non imputabili per ragioni di
 eta',  perche' non hanno compiuto i quattordici anni, ovvero li hanno
 compiuti ma sono riconosciuti incapaci di intendere e  di  volere,  a
 norma   dell'art.      98  cod.  pen.,  si  applichino,  in  caso  di
 pericolosita' sociale, non gia' le misure di sicurezza previste per i
 minori imputabili e per quelli  non  imputabili  ma  non  infermi  di
 mente,  bensi'  l'unica  misura del ricovero in ospedale psichiatrico
 giudiziario (art. 222, quarto comma, cod. pen.).
   Quest'ultima e' una misura di sicurezza detentiva  (art.  215  cod.
 pen.), e per la sua esecuzione nei confronti di minori - a differenza
 di  quanto  avviene  ad  esempio  per  la  liberta'  vigilata, misura
 anch'essa applicabile ad adulti e minori, ma eseguita  nei  confronti
 dei  minori  in  forme  speciali (art. 36, comma 1, d.P.R. n. 448 del
 1988) - non e'  prevista  alcuna  modalita'  che  tenga  conto  delle
 specifiche esigenze dei minori medesimi.
   In  sostanza  il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto
 che, in  presenza  di  uno  stato  di  infermita'  psichica  tale  da
 comportare  il vizio totale di mente, la condizione di minore divenga
 priva di specifico rilievo e venga per  cosi'  dire  assorbita  dalla
 condizione  di  infermo  di  mente:  tanto che, come si e' ricordato,
 persino se si  tratta  di  minore  riconosciuto  non  imputabile  per
 ragioni  di eta', il regime di applicazione delle misure di sicurezza
 e'  quello  previsto  per  l'infermo  di  mente  adulto, e non quello
 riservato ai minori.
   4. - Siffatta scelta non e' compatibile con  i  principi  derivanti
 dagli  artt.  2, 3, 27 e 31 della Costituzione, in forza dei quali il
 trattamento penale dei minori deve essere improntato, sia per  quanto
 riguarda  le  misure  adottabili,  sia  per  quanto  riguarda la fase
 esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'eta' minorile (cfr.,
 fra le tante, sentenze nn. 403 e 109 del 1997, 168 del 1994 e 125 del
 1992).
   Le  stesse  esigenze  sono  espresse  dalle  norme   internazionali
 relative  alla  tutela  dei  minori:  in particolare, l'art. 40 della
 convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20  novembre  1989),
 resa  esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma
 il diritto del fanciullo accusato di reato "ad un trattamento tale da
 favorire il suo senso della dignita' e del valore  personale,  ...  e
 che tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare
 il  suo  reinserimento  nella  societa' e di fargli svolgere un ruolo
 costruttivo in seno a quest'ultima" (comma 1); e chiama gli  Stati  a
 "promuovere  l'adozione  di  leggi,  di procedure, la costituzione di
 autorita' e di  istituzioni  destinate  specificamente  ai  fanciulli
 sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato"
 (comma  3),  nonche'  a prevedere, fra l'altro, soluzioni alternative
 all'assistenza in istituti "in vista di assicurare  ai  fanciulli  un
 trattamento  conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
 situazione che al reato" (comma 4).
   Una misura detentiva e segregante  come  il  ricovero  in  ospedale
 psichiatrico  giudiziario,  prevista  e disciplinata in modo uniforme
 per adulti e  minori,  non  puo'  certo  ritenersi  conforme  a  tali
 principi  e criteri: tanto piu' dopo che il legislatore, recependo le
 acquisizioni piu' recenti della scienza e della coscienza sociale, ha
 riconosciuto come la cura della malattia mentale non  debba  attuarsi
 se  non  eccezionalmente in condizioni di degenza ospedaliera, bensi'
 di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-ospedalieri,
 e comunque non attraverso la segregazione  dei  malati  in  strutture
 chiuse  come  le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8
 della legge 13 maggio 1978, n. 180). Ne', piu' in generale, e'  senza
 significato  che il legislatore del nuovo codice di procedura penale,
 allorquando  ha  inteso  disciplinare  l'adozione  di   provvedimenti
 cautelari  restrittivi  nei  confronti  di  persone inferme di mente,
 abbia  previsto  il  ricovero  provvisorio  non  gia'   in   ospedale
 psichiatrico  giudiziario,  ma  in  "idonea  struttura  del  servizio
 psichiatrico ospedaliero" (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).
   L'assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture  ad
 hoc  per  i minori, correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri
 di minori  in  tali  istituti,  per  un  verso  conferma  la  diffusa
 consapevolezza  presso  gli  operatori  e gli stessi giudici minorili
 della incompatibilita'  di  siffatta  misura  con  la  condizione  di
 minore,  consapevolezza  di  cui  e'  ulteriore  indice  indiretto il
 silenzio serbato dal legislatore delegato, in  sede  di  riforma  del
 processo  penale  minorile,  sui  problemi  collegati  alla misura di
 sicurezza in esame, pur nell'ambito  di  una  disciplina  che  si  e'
 sforzata  di  risultare  esaustiva  in  ordine agli aspetti esecutivi
 delle misure di sicurezza; per altro verso rende  ancor  piu'  palese
 detta incompatibilita'.
   In  definitiva, le esigenze di tutela della personalita' del minore
 coinvolto nel circuito penale non consentono in alcun  caso,  nemmeno
 dunque  in quello di infermita' psichica, di trascurare la condizione
 di minore del soggetto.
   Il minore affetto da infermita'  psichica  e'  prima  di  tutto  un
 minore,  e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto
 persona in formazione, ed assistito, anche  nell'ambito  del  sistema
 giudiziario penale.
   5. - Deve dunque dichiararsi la illegittimita' costituzionale delle
 norme  denunciate,  che  prevedono  l'applicabilita'  ai minori della
 misura  di  sicurezza   del   ricovero   in   ospedale   psichiatrico
 giudiziario.
   La  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale deve colpire il
 denunciato quarto comma dell'art.  222  del  codice  penale,  che  ha
 riguardo  all'applicazione  della  misura  ai  minori "prosciolti per
 ragione di eta'"; ma deve investire altresi' in  parte  qua,  secondo
 quanto  si  e' premesso, i primi due commi dello stesso art. 222, ove
 si prevede in generale, e dunque implicitamente anche  nei  confronti
 di  minori  (come  conferma  il  quarto  comma), l'applicazione della
 misura  nel  caso  di  proscioglimento  per  infermita'  psichica   o
 condizioni  assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello stesso
 codice.  Deve poi colpire il denunciato art. 206 del  codice  penale,
 che  disciplina  l'applicazione provvisoria della misura, nella parte
 in cui si applica ai minori infermi di mente.
   Spettera' al legislatore colmare con previsioni adeguate, anche  in
 ordine  all'apprestamento  delle  conseguenti  misure organizzative e
 strutturali,  il  vuoto  normativo  che  si  viene   a   creare   con
 l'eliminazione,  relativamente  ai  minori, della misura di sicurezza
 oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di  persone,
 giudicate  pericolose,  che  abbiano commesso fatti di reato ma siano
 affette da infermita' psichica che le renda non imputabili.
   6. - I rilevati vizi di costituzionalita' non  concernono  il  pure
 denunciato  art.  312 del codice di procedura penale, che si limita a
 stabilire le condizioni di applicabilita' in  via  provvisoria  delle
 misure  di  sicurezza  in  generale,  in  qualunque stato e grado del
 procedimento,  ad  opera  del  giudice  su  richiesta  del   pubblico
 ministero.  In  ogni  caso e' evidente che, caduta la possibilita' di
 applicare ai minori, in via definitiva o provvisoria,  la  misura  di
 sicurezza  del  ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non vi
 puo' essere luogo ad applicare, nelle ipotesi qui  considerate,  tale
 disposizione: onde la relativa questione va dichiarata inammissibile.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, primo
 e secondo comma, del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  prevede
 l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero
 in un ospedale psichiatrico giudiziario;
     b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, quarto
 comma, del codice penale;
     c)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 206, primo
 comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la  possibilita'
 di  disporre  il  ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale
 psichiatrico giudiziario;
     d)  dichiara  l'inammissibilita'  della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  312  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  10,  27  e 31 della
 Costituzione,  dal  Tribunale  per  i  minorenni   di   Brescia   con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0954