N. 325 SENTENZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Arbitrato - Controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione
 degli  accordi  interprofessionali  o dei contratti di coltivazione e
 vendita di prodotti agricoli (nella specie: patate) - Obbligatorieta'
 dell'arbitrato per le controversie che riguardino l'interpretazione o
 l'esecuzione degli accordi  interprofessionali  o  dei  contratti  di
 coltivazione  o  vendita  -  Lesione del diritto di azione - Autonoma
 manifestazione della volonta' delle parti di devolvere  la  decisione
 delle  controversie  insorte sui contratti ad un collegio arbitrale -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 16 marzo 1988, n. 88, art. 11, comma 1).
 
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 102, primo comma).
 
(GU n.30 del 29-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della  legge
 16  marzo  1988,  n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui
 contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli),  promosso
 con ordinanza emessa il 20 settembre 1997 dal Tribunale di Padova nei
 procedimenti   civili   riuniti   vertenti   tra  la  Sipa  S.r.l.  e
 l'Associazione Fucentina ed altra, iscritta al  n.  60  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  17 giugno 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del  giudizio  civile  promosso  dalla  Sipa  S.r.l.
 contro  l'Associazione  produttori  di  patate di Avezzano il giudice
 unico del Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt.
 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 16  marzo  1988,
 n.  88  (Norme  sugli  accordi  interprofessionali e sui contratti di
 coltivazione e vendita dei prodotti agricoli).
   Osserva  il  giudice a quo che nel caso in esame la parte convenuta
 ha eccepito il difetto  di  giurisdizione  dell'autorita'  adita,  in
 conseguenza  della previsione di cui all'impugnata norma - previsione
 recepita anche dall'art. 10 dell'accordo  interprofessionale  per  la
 patate  concluso  il  2 giugno 1995 presso il Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali - secondo cui eventuali controversie
 che dovessero insorgere tra le parti saranno rimesse  alla  decisione
 di un collegio arbitrale. Il testo dell'art. 11 della legge n. 88 del
 1988 impone di definire l'arbitrato in questione come obbligatorio (o
 necessario),  non  prevedendosi  per  le parti alcuna possibilita' di
 deroga. E da tanto consegue, secondo il consolidato  orientamento  di
 questa  Corte  (che  prende  inizio  dalla sentenza n. 127 del 1977),
 l'illegittimita'  costituzionale   dell'impugnata   norma,   la   cui
 declaratoria acquista un'importanza preliminare nel giudizio a quo.
   2.  -  Non  si  sono  costituite  parti  private,  ne'  ha prestato
 intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto
   1. -  Il  giudice  unico  del  Tribunale  di  Padova  dubita  della
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 24, primo
 comma, e 102, primo comma, della  Costituzione,  dell'art.  11  della
 legge  16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e
 sui contratti di  coltivazione  e  vendita  dei  prodotti  agricoli),
 ritenendo  che tale norma preveda una forma di arbitrato obbligatorio
 che non consente alle parti di  optare  per  la  risoluzione  in  via
 giudiziaria delle controversie.
   2. - La questione e' fondata.
   Costituisce   orientamento  consolidato  di  questa  Corte  (v.  le
 sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del
 1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996 e n.  381  del
 1997)   quello   per  cui  l'arbitrato  trova  il  proprio  legittimo
 fondamento   nella   concorde   volonta'   delle    parti,    sicche'
 l'obbligatorieta'  ex  lege del medesimo si traduce in un'illegittima
 compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio
 della tutela giurisdizionale.  D'altronde l'arbitrato puo'  ritenersi
 effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna
 delle  parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il
 giudice ordinario.
   La  norma  impugnata  stabilisce  che  per  le  controversie   "che
 riguardino    l'interpretazione    o   l'esecuzione   degli   accordi
 interprofessionali o dei contratti  di  coltivazione  e  vendita,  le
 parti  si  rimettono  al  giudizio di un collegio arbitrale", con una
 formula sostanzialmente  recepita  anche  dall'art.  10  dell'accordo
 interprofessionale  del 2 giugno 1995 relativo alla campagna 1995 per
 le patate destinate alla trasformazione industriale.
   Ora, pur  non  essendo  il  testo  legislativo  formulato  in  modo
 particolarmente   chiaro,   appare  corretto  l'assunto  del  giudice
 rimettente secondo cui  la  norma  impugnata  prevede  una  forma  di
 arbitrato  obbligatorio,  dal  momento  che la medesima non lascia in
 effetti alcun margine all'eventuale difforme volonta'  di  una  delle
 parti  di  affidare  la  causa al giudizio dell'Autorita' giudiziaria
 ordinaria. Ed inoltre la legge individua a  priori  il  collegio  che
 sara' chiamato alla decisione.
   Ne  consegue  che  nella presente ipotesi valgono le stesse ragioni
 piu' volte indicate da questa Corte nelle sentenze sopra  richiamate,
 che   hanno   concluso   con   la   declaratoria   di  illegittimita'
 costituzionale.
   3.- Quanto all'osservazione che nel caso di  specie  essendo  stato
 l'obbligo    di   ricorrere   all'arbitrato   recepito   nell'accordo
 interprofessionale gia' menzionato le singole  parti,  aderendo  alle
 associazioni  che  avevano concluso tale accordo, sarebbero vincolate
 da   una   clausola   compromissoria,   deve   ritenersi   che   tale
 argomentazione non possa essere condivisa.
   Ed  invero,  a  prescindere dal rilievo che in questa sede cio' che
 viene in esame e' solo il contenuto dell'atto avente forza  di  legge
 sottoposto   a   scrutinio,   va   considerato  che  l'adesione  alle
 associazioni di categoria stipulanti gli accordi  interprofessionali,
 e'  condizione  pressoche' indispensabile per l'effettivo inserimento
 nel mercato; per cui non se  ne  puo'  dedurre  per  implicito  anche
 l'accettazione  di  una  clausola nella piena e consapevole autonomia
 delle singole parti della controversia.
   Quello che invece va ribadito e' che la  presente  declaratoria  di
 illegittimita'   costituzionale   non  impedisce,  alla  stregua  dei
 principi di cui ai parametri costituzionali richiamati dal giudice  a
 quo e degli indirizzi emersi in sede comunitaria per il commercio dei
 prodotti  agricoli (Regolamenti CEE 2036/1991, 3477 e 3478/1992), che
 i soggetti dei rapporti contrattuali possano effettivamente scegliere
 tramite compromesso  o  clausola  compromissoria  veri  e  propri  di
 devolvere  la  decisione  delle  controversie  insorte  sui contratti
 stessi ad un collegio arbitrale; che in tal caso risultera' investito
 della sua funzione non in forza di una norma di legge, bensi' di  una
 autonoma manifestazione di volonta' delle parti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11, comma 1,
 della  legge  16   marzo   1988,   n.   88   (Norme   sugli   accordi
 interprofessionali  e  sui  contratti  di  coltivazione e vendita dei
 prodotti agricoli) nella parte in cui non prevede che  la  competenza
 arbitrale  possa  essere  derogata  anche  con  atto  unilaterale  di
 ciascuno dei contraenti.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0955