N. 586 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio - 21 luglio 1998
N. 586 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 luglio 1998) dalla commissione tributaria provinciale di Roma sui ricorsi riuniti proposti da Bonessa Alessandro ed altra contro l'ufficio del registro successioni di Roma. Imposta sulle successioni e donazioni - Pagamento eseguito mediante assegno circolare spedito con raccomandata nei termini ma pervenuto non in tempo utile per la contabilizzazione all'ufficio competente - Soprattassa per ritardato pagamento - Disparita' di trattamento dei contribuenti a seconda della modalita' di pagamento - Eccesso di delega. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 35, 44 e 52). (Cost., artt. 3, 76 e 77).(GU n.36 del 9-9-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza; sui ricorsi numeri 7630/90 e 7632/90 depositati il 10 febbraio 1990 avverso avv. intimazione di pagamento n. 84001184 emesso da Ufficio registro successioni di Roma da Bonessa Alessandro, residente in Cividale del Friuli, Stretta J. Stellini, 7, e Bonessa Amalia residente in Romagnano Sesia, via XXIV Luglio 1923; In fatto e diritto Bonessa Amalia e Bonessa Alessandro con separati ricorsi proponevano opposizione avverso l'avviso di richiesta di pagamento (art.88001184) dell'Ufficio del registro successioni di Roma, con il quale venivano richieste due soprattasse, la prima del 20% per L. 3.732.000 e la seconda del 10% per L. 617.000, pari a un totale di L. 4.380.500, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, per tardivo pagamento di ratei di imposta di successione (den. 20, vol, 206, successione di Bonessa Enrico). ln effetti i ricorrenti, risiedendo l'una a Romagnano Sesia a l'altro a Cividale del Friuli, avevano inviato gli importi dovuti per c/c in termini, ma i plichi erano giunti all'ufficio del registro di Roma, competente per la riscossione, non in tempo utile per essere contabilizzati nei termini previsti dall'art 35 richiamato, per cui la contabilizzazione ritardata era stata addebitata ai ricorrenti, ritenendosi equiparabile ad un omesso pagamento. I ricorrenti sostenevano, al contrario, la violazione e la errata applicazione del richiamato art. 35 d.P.R. n. 637/1972, perche' l'ufficio non aveva tenuto conto che il pagamento, effettuato tramite assegni circolari, "pervenuti prima della scadenza alla sede dell'uffico del registro di Roma, sarebbe stato regolare nei termini, in quanto nessun ritardo poteva essere addebitato ai ricorrenti per cause burocratiche interne all'apparato dell'amministrazione pubblica", e, quindi era insussistente un qualsiasi danno per l'erario. Risultava documentato, infatti, come gli assegni circolari emessi per il pagamento erano stati inviati all'ufficio del registro di Roma nei termini prescritti, in quanto le modalita' del versamento mediante lettera raccomandata, rientravano tra quelle ammesse e possibili. Pertanto, nessuna rilevanza poteva avere la circostanza che l'ufficio avesse contabilizzato e riscosso l'importo oltre il termine previsto, in quanto la norma richiamata dall'art.35 d.P.R. n. 637/1972, prevedeva esclusivamente la tardivita' del pagamento e non quella della riscossione e il ricorso, pertanto, andava accolto. Dopo avere provveduto alla riunione dei ricorsi ex art. 23 d.dlgs. n. 546/1992, si apriva la fase della discussione a conclusione della quale le parti instavano per l'accoglimento delle rispettive tesi. Riunitasi la commissione in camera di consiglio, riteneva di sospendere ogni decisione e trasmettere gli atti al giudice delle leggi, per sospetta incostituzionalita' della norma di cui all'art.35 richiamato e applicato dall'ufficio. Infatti dalla automaticita' dell'applicazione della sanzione in caso di tardivita' di riscossione, sorge il dubbio di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44, 52 d.P.R. n. 637/1972 per violazione degli artt. 3, 76, 77 della Costituzione, posto che non puo' farsi carico al cittadino di un ritardo dovuto ad un servizio interno all'amministrazione non efficientemente organizzato. Stabilito che il pagamento tramite assegno circolare rientra fra le forme ammesse e considerate valide, in quanto i contribuenti possono risiedere in zone diverse rispetto all'ufficio di competenza, la tardiva riscossione e contabilizzazione delle somme da parte della amministrazione finanziaria non puo' costituire valida motivazione per l'applicazione di soprattasse perche' la condotta dei contribuenti non ha ostacolato in alcun modo il normale adempimento richiesto dall'ammistrazione. Altrimenti, se cosi' non fosse, si verrebbe a creare una oggettiva disparita' di trattamento tra coloro che corrispondono l'imposta pagando alla cassa dell'ufficio specifico e coloro che per vari motivi assolvano al pagamento tramite assegno circolare spedito per raccomandata. Del resto il decreto dirigenziale emesso il 9 dicembre 1997 dal Ministero delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293/1997) ha approvato modelli e modalita' di riscossione delle entrate, gia' di competenza dei servizi di cassa dipendenti dagli uffici, per cui si e' reso libero il pagamento su tutto il territorio dello Stato tramite il servizio bancario: cio', evidentemente ha reso obsoleta tutta la precedente normativa della riscossione. Sotto gli esposti profili e nei suddetti limiti non apparendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 44, 52 d.P.R. n. 637/1972, ed essendone indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, trovando diretta applicazione le norme censurate, e' opportuno, come detto che si pronunci il giudice delle leggi.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 76, 77 della Costituzione relativamente agli artt. 35, 44, 52 del d.P.R. n. 637/1972 sulla disparita' di trattamento del pagamento di imposte alla cassa da quello per invio di assegno circolare; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria della XXIV sezione la ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 12 gennaio 1998 Il presidente: Clemente Il relatore-estensore: Croce 98C0959