N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1998

                                N. 591
  Ordinanza  emessa  il  2  aprile  1998 dal tribunale di Avellino nel
 procedimento penale a carico di Iovino Fernanda  e  Amelia  Salvatore
 Ferdinando
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Impossibilita'  per l'imputato,
    affetto da infermita' fisica di natura permanente, di comparire in
    udienza - Mancata previsione della sospensione del procedimento  -
    Disparita'  di  trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di
    imputato affetto da infermita' mentale - Lesione dei  principi  di
    obbligatorieta'  dell'azione  penale  e  di  buon  andamento della
    pubblica amministrazione.
 (C.P.P. 1998, art. 71).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   1. - In data 22 dicembre  1993,  il  g.u.p.  c/o  il  tribunale  di
 Avellino  pronunciava  decreto  di rinvio a giudizio nei confronti di
 Amelia Salvatore Ferdinando  in  relazione  ai  contestati  reati  di
 utilizzazione  di  bancarotta  fraudolenta  e violazioni finanziarie.
 All'udienza del 25 gennaio 1996, l'imputato - come da  certificazione
 medica  prodotta dal difensore - risultava affetto da bronchite acuta
 con rialzo  febbrile  in  soggetto  laringectomizzato  totale  ed  il
 processo   veniva   percio'   rinviato   per   legittimo  impedimento
 dell'imputato ai sensi dell'art.   486 c.p.p. Tale  patologia  veniva
 nuovamente  addotta  a  sostegno  di analoghe richieste di rinvio del
 dibattimento nelle successive udienze del 27 maggio 1996,  3  ottobre
 1996,  14 aprile 1997 e 11 dicembre 1997. Nelle due udienze da ultimo
 citate  il  Tribunale  disponeva perizia ai sensi dell'art. 70 c.p.p.
 onde   accertare   la   capacita'   dell'imputato   di    partecipare
 coscientemente  al  dibattimento. Le risultanze peritali consentivano
 di appurare che l'Amelia, peraltro soggetto  di  eta'  avanzata,  era
 affetto  da  una  serie  di  infermita',  tra cui un disturbo d'ansia
 generalizzato  conseguente  all'asportazione  della   laringe,   che,
 tuttavia,  non  precludevano la sua partecipazione, utile e cosciente
 al  processo.  All'odierna  udienza   dibattimentale   il   difensore
 dell'imputato   ha   avanzato  nuova  istanza  di  rinvio  producendo
 ulteriore certificato medico attestante la medesima patologia di  cui
 sopra   (broncopatia   cronica   riacutizzata   con   iperpiressia  e
 laringospasmo),   che   risultava   comprovata   dagli   accertamenti
 medico-fiscali disposti dal tribunale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 590/1998).
 98C0964