N. 591 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1998
N. 591 Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Iovino Fernanda e Amelia Salvatore Ferdinando Processo penale - Dibattimento - Impossibilita' per l'imputato, affetto da infermita' fisica di natura permanente, di comparire in udienza - Mancata previsione della sospensione del procedimento - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di imputato affetto da infermita' mentale - Lesione dei principi di obbligatorieta' dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione. (C.P.P. 1998, art. 71). (Cost., artt. 3, 97 e 112).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. - In data 22 dicembre 1993, il g.u.p. c/o il tribunale di Avellino pronunciava decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Amelia Salvatore Ferdinando in relazione ai contestati reati di utilizzazione di bancarotta fraudolenta e violazioni finanziarie. All'udienza del 25 gennaio 1996, l'imputato - come da certificazione medica prodotta dal difensore - risultava affetto da bronchite acuta con rialzo febbrile in soggetto laringectomizzato totale ed il processo veniva percio' rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ai sensi dell'art. 486 c.p.p. Tale patologia veniva nuovamente addotta a sostegno di analoghe richieste di rinvio del dibattimento nelle successive udienze del 27 maggio 1996, 3 ottobre 1996, 14 aprile 1997 e 11 dicembre 1997. Nelle due udienze da ultimo citate il Tribunale disponeva perizia ai sensi dell'art. 70 c.p.p. onde accertare la capacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento. Le risultanze peritali consentivano di appurare che l'Amelia, peraltro soggetto di eta' avanzata, era affetto da una serie di infermita', tra cui un disturbo d'ansia generalizzato conseguente all'asportazione della laringe, che, tuttavia, non precludevano la sua partecipazione, utile e cosciente al processo. All'odierna udienza dibattimentale il difensore dell'imputato ha avanzato nuova istanza di rinvio producendo ulteriore certificato medico attestante la medesima patologia di cui sopra (broncopatia cronica riacutizzata con iperpiressia e laringospasmo), che risultava comprovata dagli accertamenti medico-fiscali disposti dal tribunale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 590/1998). 98C0964