N. 600 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1998

                                N. 600
  Ordinanza emessa  il  2  giugno  1998  dal  giudice  istruttore  del
 tribunale  di  Genova  nel procedimento civile vertente tra Romairone
 Bruno ed altra e Assicurazioni Generali S.p.a.
 Prescrizione e decadenza - Prescrizione civile - Prescrizioni brevi -
    Prescrizione  annuale  per  i  diritti  di  credito  derivanti dai
    contratti  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  -  Eccessiva
    brevita'  del  termine ed irrazionale equiparazione con il termine
    prescrizionale per i crediti da contratti di assicurazione  contro
    danni.
 (C.C., art. 2952, capoverso).
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella controversia civile
 promossa  da  Romairone  Bruno,  residente  in   Genova,   difeso   e
 rappresentato  in giudizio dall'avv. G. Villani con mandato a margine
 dell'atto di citazione,  presso  il  quale  ha  eletto  domicilio  in
 Genova, via Alla Porta degli Archi, 3/20, attore;
    Contro   Assicurazioni  Generali  S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,
 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. S. Bianchi, con  mandato
 in  calce  all'atto  di  citazione e presso il cui studio in Galleria
 Mazzini, 3/7, Genova ha eletto domicilio, convenuta;
   E nei confronti di Banca Carige S.p.a.  -  Cassa  di  Risparmio  di
 Genova  e  Imperia, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. G.P.
 Villani con mandato a margine dell'atto d'intervento e presso il  cui
 studio  in  Genova,  via  Alla  Porta  degli  Archi,  3/20  ha eletto
 domicilio, terzo intervenuto.
   Letti gli atti di causa, viste le istanze delle parti e le  memorie
 depositate, a scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a
   L'attore  Romairone  Bruno,  beneficiario di una polizza cumulativa
 infortuni stipulata dalla Banca Carige sua datrice di lavoro,  il  31
 dicembre 1984 con l'Assicurazioni Generali S.p.a. a favore dei propri
 dipendenti,  ha agito nel presente giudizio per ottenere il pagamento
 dell'indennizzo assicurativo essendo stato  coinvolto  l'8  settembre
 1990  in  un  incidente  stradale  da  cui gli sono derivate asserite
 invalidita'  temporanea  e  permanente.   La   compagnia   convenuta,
 costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione
 annuale  del diritto fatto valere dall'attore ai sensi dell'art. 2952
 cpv. c.c., decorrente nel caso di polizza infortuni dal giorno  della
 verificazione  del  fatto  denunciato  come infortunio, assumendo che
 dopo la denuncia dell'incidente, avvenuta l'11 settembre 1990 e  dopo
 l'inoltro di diversi altri documenti attinenti all'infortunio sino al
 23 dicembre 1992, prima della richiesta di visita medica avvenuta nel
 febbraio   1995   non   e'   stata   piu'  inviata  alcuna  ulteriore
 comunicazione.     Da   qui   l'intervenuta   prescrizione,   secondo
 l'assicurazione,  essendo  decorso  oltre  un anno senza l'inoltro di
 idonei atti interruttivi.
   Interveniva altresi' volontariamente in giudizio  la  banca  Carige
 S.p.a.  associandosi  in via principale alla domanda del Romairone e,
 in  via  subordinata,  chiedendo  la  condanna  della  compagnia   al
 pagamento a suo favore dell'indennizzo dovuto.
   Il  giudice  istruttore  con  ordinanza  23  marzo  1998, segnalava
 d'ufficio alle parti ai sensi dell'art. 183, terzo comma,  c.p.c.  un
 possibile   profilo  di  illegittimita'  costituzionale  della  norma
 relativa  alla  prescrizione  annuale   dei   crediti   assicurativi,
 invitando le parti a trattare la questione mediante apposite memorie.
 L'intervenuta  rilevava la non manifesta infondatezza della questione
 sotto   il  profilo  della  sottoposizione  allo  stesso  termine  di
 prescrizione dei  diritti  di  credito  derivanti  dal  contratto  di
 assicurazione  contro  gli infortuni e quelli derivanti dai contratti
 di  assicurazione  contro  i  danni;  la  convenuta,  al   contrario,
 richiamando  la tesi dell'appartenenza del contratto di assicurazione
 contro gli infortuni  all'area  dell'assicurazione  contro  i  danni,
 sosteneva    l'infondatezza    della    questione   di   legittimita'
 costituzionale relativa allo stesso termine di prescrizione.
   Ritiene  questo  giudice  istruttore  che  sia  non  manifestamente
 infondata  e rilevante la questione di legittimita', sotto il profilo
 dell'art.   3 della Costituzione, dell'art.  2952  cpv.  c.c.,  nella
 parte  in  cui  sottopone  allo  stesso termine breve di prescrizione
 diritti di credito relativi a beni profondamente diversi quali, da un
 lato, le cose danneggiate e, dall'altro, come  nel  caso  di  specie,
 l'integrita' fisica della persona.
   Riguardo  al  primo  profilo,  appare  innanzi  tutto difficilmente
 contestabile che la vigente disciplina della prescrizione annuale  di
 tutti   i   diritti   derivanti   dal   contratto  di  assicurazione,
 omogeneizzando beni di rango notevolmente differente tra  loro  quali
 la  vita,  l'integrita'  della  persona e le cose materiali, presenta
 aspetti discutibili in generale, essendosi da piu' parti  evidenziata
 l'eccessiva   brevita'   del   termine,  non  certo  convincentemente
 giustificabile  con  riferimento  ad  esigenze  "che  il  diritto  al
 risarcimento  del  danno  da  infortunio sia accertato nel piu' breve
 tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e  per  ovvie
 ragioni  obiettive concernenti la raccolta delle prove che l'adozione
 di un piu' lungo termine avrebbe potuto pregiudicare" (Corte cost. 18
 gennaio 1977, n. 31 in  materia  di  termine  di  prescrizione  -  ma
 triennale  -  dei  diritti  nascenti  dall'assicurazione obbligatoria
 contro gli infortuni).
    Appare  del  resto  significativo  di   una   scelta   legislativa
 eccessivamente  sbilanciata  verso l'interesse dell'assicurazione, il
 fatto che la disciplina in esame non  sembra  trovare  corrispondenza
 negli  altri  ordinamenti  europei piu' importanti in cui, a parte la
 previsione di termini prescrizionali  piu'  lunghi,  la  tendenza  di
 fondo  risulta  quella  di  differenziarli  in  relazione  al tipo di
 polizza.
   Cosi' in Francia, ove il termine e' biennale ma e' elevato a 10 nei
 contratti di assicurazione sulla vita allorche'  il  beneficiario  e'
 una  persona distinta dal contraente e nei contratti di assicurazione
 contro gli infortuni quando i beneficiari  sono  gli  aventi  diritto
 dell'assicurato  deceduto; cosi' in Germania, dove la prescrizione e'
 biennale in genere  e  quinquennale  nell'assicurazione  sulla  vita;
 cosi'   in  Spagna  ove,  egualmente,  la  prescrizione  e'  biennale
 nell'assicurazione contro i danni e  quinquennale  nell'assicurazione
 di  persone,  comprensiva  quindi  anche dell'assicurazione contro le
 malattie e gli infortuni.   In  altri  ordinamenti,  infine  (Belgio,
 Lussemburgo,    Gran    Bretagna,    Danimarca),   esistono   termini
 prescrizionali comunque piu' elevati, da due a sei anni.
   Cio'  premesso,  non  sfugge  a  questo  giudice   che   la   Corte
 costituzionale  ha gia' affrontato, con risposta negativa, il quesito
 circa la ragionevolezza in generale del termine annuale ex art.  2952
 c.c.,  denunciata  sotto  il  profilo  della  sua comparazione con la
 prescrizione  quinquennale  ex  art.  2947  c.c.,   in   materia   di
 risarcimento  del  danno  da fatto illecito (v. ordinanza 12 novembre
 1987, n. 458)  dichiarando  la  questione  manifestamente  infondata,
 diverse  essendo le situazioni regolate dalle due norme codicistiche.
 Si ritiene, tuttavia, prospettabile nuovamente la questione sotto  un
 diverso e nuovo profilo, attinente proprio all'oggetto della presente
 controversia,  vale  a dire la ragionevolezza in relazione all'art. 3
 Cost., non del termine breve in  se'  ma  della  piena  equiparazione
 attuata  dalla  disciplina  dell'art. 2952 cpv.  c.c., tra situazioni
 profondamente  diverse,  sotto   il   profilo   dei   beni   protetti
 dall'ordinamento,  quali  sono  i  diritti derivanti dai contratti di
 assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e   dai   contratti   di
 assicurazione contro gli infortuni.
   La  questione  di  legittimita'  pare,  invero,  non manifestamente
 infondata in linea con la  qualificazione,  da  tempo  recepita,  del
 sindacato   di  costituzionalita'  ex  art.  3  come  giudizio  sulla
 ragionevolezza  delle  leggi  e  sull'attuazione  delle  esigenze  di
 coerenza  tra  le  varie  parti  dell'ordinamento giuridico: non pare
 assolvere a detti canoni una disciplina unitaria  della  prescrizione
 che  non  differenzi i diritti dei soggetti colpiti nei beni di rango
 piu' elevato (quali la vita o, nel caso di specie, la  persona  e  la
 sua  integrita'  fisica)  e  quelli dei soggetti lesi nei propri beni
 materiali. Il vulnus al principio di eguaglianza, inteso come  limite
 di   ragionevolezza  della  funzione  legislativa  ordinaria,  appare
 evidente.
   Ne' sembra  indispensabile,  atteso  il  tipo  di  irragionevolezza
 ipotizzato,  individuare con esattezza il c.d. tertium comparationis,
 dato  che  esso  occorre  evidenziare  nell'ordinanza  di  rimessione
 allorquando  si  ipotizzi  un'arbitraria disparita' di trattamento di
 situazioni omogenee, essendo in  tale  situazione  tre  le  norme  in
 discussione:   quella contestata, quella costituzionale asseritamente
 violata e quella (appunto il tertium) che  disciplina  la  situazione
 asseritamente  analoga.  Nel  caso di specie, viceversa, il raffronto
 riguarda unicamente le fattispecie  reali  a  cui  l'unica  norma  in
 discussione si applica, in relazione cioe' alla sua ratio; e pertanto
 non  spetta  al  giudice  remittente indicare obbligatoriamente quale
 dovrebbe  essere  il   diverso   regime   prescrizionale   idoneo   a
 differenziare  in  modo  costituzionalmente ragionevole e conforme al
 principio di eguaglianza la prescrizione dei diritti assicurativi che
 ineriscono alla persona rispetto a quelli inerenti ai beni materiali,
 se il termine triennale  previsto  per  l'assicurazione  obbligatoria
 Inail,  la  prescrizione  quinquennale  per i fatti illeciti o quella
 ordinaria decennale, rientrando cio' nelle scelte  discrezionali  che
 fara'  eventualmente  il  legislatore.   Cio' che interessa in questa
 sede e' solo l'evidenziazione dell'irrazionalita'  dell'equiparazione
 che  puo'  venir  meno  con una eventuale pronuncia di illegittimita'
 "nella parte in cui", che non rischia comunque di  determinare  alcun
 vuoto  normativo  operando  in ogni caso, per l'ipotesi espunta dalla
 norma dichiarata illegittima, il regime ordinario della prescrizione.
   Riguardo, infine, alla rilevanza della questione sollevata,  appare
 evidente  che  l'eccezione  di prescrizione formulata dalla convenuta
 risulta, prima facie, idonea a definire il giudizio in  corso,  tanto
 e'  vero  che  la  circostanza  non  e' stata messa in discussione da
 alcuna delle parti nelle memorie depositate e risultando  allo  stato
 degli  atti  che  tra  la  comunicazione  inviata  dalla Carige il 23
 dicembre  1992  e  la successiva richiesta di visita medica, avvenuta
 nel febbraio 1995, non sono stati posti in essere altri  idonei  atti
 interruttivi.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 1 novembre 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2952 cpv. c.c., nella parte  in
 cui  prevede  lo stesso termine di prescrizione annuale per i diritti
 di credito  derivanti  dai  contratti  di  assicurazione  contro  gli
 infortuni  e  per  quelli  derivanti  dai  contratti di assicurazione
 contro i danni, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
   Sospende, di conseguenza, il presente giudizio;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, il 2 giugno 1998.
                       Il giudice unico: Viazzi
 98C0973