N. 619 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998

                                N. 619
  Ordinanza emessa il  26  marzo  1998  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Liguria sul ricorso proposto da Gatti Federico ed
 altra  contro  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.37 del 16-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1356/97 r.g.r.
 proposto da Gatti Federico e Rocca  Marthia, rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliati in
 Genova,  via XX Settembre n. 36/14, ricorrenti;
   Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona del Ministro in carica e l'Universita'  degli
 studi  di  Genova,  in persona del rettore in carica, rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti,  per l'annullamento della deliberazione del consiglio del
 corso di laurea in odontoiatria e protesi  dentaria  dell'universita'
 di  Genova  in  data  21 luglio 1997, con l'approvato manifesto degli
 studi per l'anno accademico 1998-98, con cui e' stata disposta la non
 effettuazione,  per  l'anno  accademico  suddetto,  della  prova   di
 ammissione  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e
 di ogni atto connesso, in particolare la  circolare  ministeriale  n.
 4001  dell'11  luglio  1997,  il  regolamento ministeriale in data 21
 luglio 1997, i decreti ministeriali in data 26 luglio 1997;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  del  26 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Guelfi per i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  Novaresi  per  l'amministrazione
 resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  9  agosto 1997 Gatti Federico e Rocca
 Marthia impugnavano, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in
 epigrafe  indicati,  esponendo  di  aver  conseguito  il  diploma  di
 maturita'  e  di  volersi  iscrivere  alla   facolta'   di   medicina
 dell'universita'  di  Genova,  corso di laurea di odontoiatria, ma di
 aver constatato che,  in  forza  dei  provvedimenti  impugnati,  tale
 possibilita' e' preclusa per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.;
     2)  violazione sotto altro profilo delle mdedesime norme. Eccesso
 di potere per straripamento;
     3) eccesso di potere per difetto di motivazione e  per  contrasto
 con il d.P.R. n. 680 del 1980.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 29 agosto 1997 l'istanza cautelare e' stata
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - I  ricorrenti,  che  intendono  iscriversi  alla  facolta'  di
 odontoiatria  dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che
 per l'anno accademico  1997-98  hanno  escluso  nuove  iscrizioni  al
 predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro l'ambito della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Questi
 infatti  impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e
 il d.m. 31 luglio 1997, come  atti  direttamente  lesivi,  e  non  e'
 dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea
 non  arrecherebbe  alcun  vantaggio  ai  ricorrenti,  ove rimanessero
 validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della  legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio 1997);  e  determinando  a
 zero  il  numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98,
 nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio 1997).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni: Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alle quali il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal    1961-62
 al  1964-65:  art.  3,  legge  n.  685  del  1961),  ovvero  mediante
 attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997  all'art.  9,  quarto  comma,  legge  n.  341 del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni,  non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata attribuzione   di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte   costituzionale   5   febbraio   1986  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso  ...  ai  corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale, mentre il presente giudizio,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi
 dell'art. 23, legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il   Tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso  in  oggetto,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge  19  novembre  1990,  n.  341,  come
 modificato  dall'art.  17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in
 relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge
 e agli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   Dispone la tramissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,   per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  del  26  marzo
 1998.
                         Il presidente: Balba
                        Il consigliere, relatore ed estensore: Vigotti
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